Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Estratto ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24381/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se medesimo, p.e.c. EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2840/2016 depositata in data 23/03/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la CTR della Campania con sentenza n. 2840/2016 rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Napoli n. 2281/2015 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’ estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA concernente debito Irpef e Iva dell’anno di imposta 2007; in particolare i giudici del gravame, facendo applicazione di Cass. Sez. U. n. 19704/2015, evidenziavano che RAGIONE_SOCIALE aveva provato la ritualità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, di cui la parte aveva omesso l ‘ impugnazione nei termini di legge;
contro
tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME, in base ad un motivo, illustrato da successiva memoria;
RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 22/02/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc. civ., 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, 2697 cod. civ., per aver la CTR ritenuto la notifica perfezionata nonostante l ‘ assenza della comunicazione di avvenuto deposito.
In via preliminare va osservato che per effetto del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.) l’estinzione dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro ad esso del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del
d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022), nella specie non avvenuta.
RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, non avvenuta presso il procuratore costituito in appello ma direttamente alla parte.
L’eccezione non è fondata, alla luce di Cass. , Sez. U., n. 14916/2016, ai cui principi occorre dare seguito, e che ha affermato, in primo luogo, che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; inoltre, che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.
Occorre ancora premettere che il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del
contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, e in subordine insistendo per l’accoglimento del ricorso; a supporto della prima richiesta si è riportata ai documenti depositati unitamente ad una nota del 10/11/2013, e ha fatto presente che l’oggetto del giudiz io è dato dalla cartella n. 07120060105721929 e non dalla cartella n. 07120110090113002, indicata per mero errore nella premessa del ricorso per cassazione, errore indotto a sua volta dalla errata indicazione contenuta nella sentenza; tale diversa cartella, che costituirebbe il vero oggetto del presente giudizio, sarebbe stata annullata con la sentenza n. 4573/2018 della CTP di Napoli, che, sul capo specifico, non sarebbe stata oggetto di appello da parte dell’agente della riscossione.
In data 10/11/2023 il ricorrente aveva depositato telematicamente gli atti asseritamente già depositati unitamente al ricorso, e cioè il ricorso, l’istanza di trasmissione ex art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. e copia degli atti dei giudizi di primo e secondo grado, documenti tutti indicati sia nella nota di deposito telematico che nell’indice ad essa allegato .
L’istanza non può essere accolta , per plurime considerazioni, che richiedono peraltro un esame dei numerosi documenti depositati in corso di causa.
4.1. L’assunto che l’oggetto del giudizio sarebbe costituito dalla cartella n. 07120060105721929 e non dalla cartella n. NUMERO_CARTA risulta del tutto indimostrato.
Il ricorso introduttivo fa univoco riferimento alla sentenza n. 2840/2016 della CTR della Campania, che a tale ultima cartella fa riferimento; la sentenza d’appello , del resto, aveva ad oggetto la sentenza della CTP di Napoli n. 2281/2015 che pure ad essa fa riferimento; la sentenza di primo grado risulta resa nel giudizio iscritto al NUMERO_DOCUMENTO i cui atti fanno univoco riferimento alla medesima
cartella (si tratta degli atti depositati dallo stesso ricorrente sia in forma cartacea che nel fascicolo telematico, in particolare il ricorso, la ricevuta di deposito dello stesso, l’estratto di ruolo ad esso allegato, e il verbale di udienza).
4.2. Occorre precisare che gli atti depositati in data 10/11/2023, nel file atti e documenti del fascicolo di secondo grado , si riferiscono evidentemente ad altro giudizio, che aveva ad oggetto la cartella n. 07120060105721929, definito in primo grado con la sentenza n. 1209/2015. Di tali atti va segnalata comunque la inammissibilità poiché si tratta di documenti diversi da quelli depositati in forma cartacea e non riconducibili a documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372 cod. p roc. civ.
4.3. Unitamente a tali documenti, senza farne indicazione né nella nota né nell’indice ad essa allegato, ma poi richiamandoli nella successiva memoria dell’8/02/2024 , il ricorrente ha prodotto la sentenza n. 4573/2018 della CT P di Napoli, l’atto di appello ad essa relativo di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza n. 6206/2019 della CTR della Campania, un ‘ istanza di sgravio relativa alla cartella n. 07120060105721929, formulata sull’assunto passaggio in giudicato dell’annullamento d ella stessa cartella, in forza di tali due decisioni.
Tali atti, per quanto da essi emerge, si riferiscono ad un giudizio originato da una proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto anche il credito derivante dalla predetta cartella.
La rilevanza di tali documenti è dedotta nella memoria dell’8/02/202 4, con cui, come visto, il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per l’avvenuto annullamento della cartella n. 07120060105721929.
4.4. La richiesta del ricorrente di fatto sembra invocare l’applicazione di un giudicato esterno che però, come visto, per come
esplicitato nella memoria, non appare riferibile in alcun modo alla cartella oggetto del giudizio, come individuata nel par. 4.1. Inoltre, la parte non ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTR.
Ciò premesso, va osservato che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa di cartella non notificata a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
– in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.
12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi, individuati dal legislatore, dell’interesse ad agire non risulta dagli atti (non essendo tale l ‘ accennata presenza di un fermo amministrativo) né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass.17/04/2013, n. 10151).
P.Q.M.
decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile l’originario ricorso; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.