Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10984 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15143/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , quale subentrante a titolo universale ad RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 1624/2017 depositata il 27/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso avanti la CTP di Roma, RAGIONE_SOCIALE impugnava l’NUMERO_DOCUMENTO, riferito alla cartella di pagamento n. 09720060237868064, eccependone l’omessa notifica e rilevando di averne avuto conoscenza solo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione. Questi si costituiva depositando documentazione relativa alla notifica della cartella. La contribuente, con memoria, contestava la rilevanza probatoria di detta documentazione in quanto la notifica era stata curata da un soggetto privato – RAGIONE_SOCIALE – e non da personale di RAGIONE_SOCIALE e la cartolina non riportava la data della presunta consegna né l’indicazione e la sottoscrizione del soggetto notificante né la qualità del soggetto che avrebbe ricevuto la cartella.
La CTP, con sentenza n. 12272/13/15 depositata il 3 giugno 2015, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l’agente della riscossione, accolto dalla CTR, con la sentenza in epigrafe, rilevando che ben la notifica della cartella potesse essere fatta ‘mediante l’ausilio di società privata convenzionata con il servizio postale’, cui erano state affidate le sole attività materiali connesse alla notifica, e che ben poteva l’agente della riscossione procedere direttamente alla notifica per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (quale subentrante a titolo universale di RAGIONE_SOCIALE). La contribuente deposita breve memoria telematica in data 29 marzo 2024.
Considerato che:
Primo motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 25 DPR 602 del 1973, 139 ss. cod. proc. civ., reg. n. 655 del 1982, d.m. 9 aprile 2001 e l. n. 890 del 1992; errata interpretazione del D.Lgs. n. 261 del 1999. Erroneamente la CTR ha ritenuto valida la notifica della cartella avvenuta per mezzo di società privata.
Secondo motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; violazione degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.; violazione dell’art. 25 DPR n. 602 del 1973. ‘La CTR omette di valutare e motivare la doglianza sollevata dalla contribuente in riferimento all’omessa indicazione della data in cui sarebbe stata consegnata la presunta cartella di pagamento. Si ribadisce che dalla documentazione depositata dall’agente della riscossione non emerge la data di consegna della cartella di pagamento. Infatti, lo spazio riservato all’indicazione della data di consegna (vedi cartolina ‘Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il …’) è vuoto. Sulla cartolina in esame vi sono solo due timbri, quello di RAGIONE_SOCIALE del 31 gennaio 2007 e quello del 1° febbraio 2007 i quali tuttavia non forniscono alcuna indicazione sulla loro natura. L’indicazione della data di consegna, nel caso di specie, è di notevole importanza al fine di rilevare il rispetto del termine di cui all’art. 25 DPR 602/73′.
Terzo motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; violazione degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.; violazione dell’art. 25 DPR n. 602 del 1973. ‘Appare contraddittorio l’assunto della CTR del Lazio la quale rileva che la qualità del ricevente è stata specificamente indicata in quella del destinatario. Di fatto, la cartolina di ritorno depositata dall’agente della riscossione riporta una sigla illeggibile sullo spazio riservato ‘firma del destinatario o
persona autorizzata’, ma alcuna indicazione riporta sulla qualità del soggetto che abbia preso in consegna l’atto . Circostanza certa è che la cartolina di pagamento non è stata consegnata nelle mani dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE né tantomeno a persone autorizzate “.
L’esame dei motivi innanzi riassunti rimane assorbito da ll’originaria improponibilità dell’impugnazione della contribuente avverso l’estratto di ruolo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. In proposito, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Va poi rammentato che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art.
3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
4.3. Nella memoria, la contribuente assume che la dimostrazione dell’interesse ad impugnare le deriverebbe da ciò che, ‘nelle more del procedimento, come visibile dall’estratto di ruolo depositato in atti, al fine di evitare pregiudizievoli in capo alla società o agli immobili, le somme sono state corrisposte all’ente della riscossione con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe in ogni caso ricevuto alcun ulteriore atto dall’ente della riscossione essendo intervenuto il pagamento del debito’.
4.2. Siffatta prospettazione della contribuente non rende conto di un interesse concreto, effettivo e soprattutto attuale: infatti, l’allegato pagamento ha determinato la definitiva estinzione per adempimento dell’obbligazione tributaria, ragion per cui -proprio come dalla medesima rilevato -alcun ulteriore pregiudizio potrebbe mai attingerla, men che meno ‘in executivis’.
4.3. Talché, in definitiva, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, la contribuente, che dichiara di aver impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, obiettivamente non allega l’esistenza di un interesse, in allora, ad impugnare e, odiernamente, a coltivare l’impugnazione mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa.
4.4. Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, sostenuta sino in cassazione, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue, come anticipavasi, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio: invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio perché la causa non poteva essere proposta .
5.1. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo.
5.2. Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito.
Identicamente per il presente grado di legittimità, in ragione, come visto, del solo recente assestamento della giurisprudenza.
5.3. Stante l’assorbente rilievo, da parte di questa Suprema Corte, dell’ originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, nulla è a statuirsi agli effetti dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e, per l’effetto , dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio. Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2024.