Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33463 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25049/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
-intinata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 1857/2021 depositata il 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Come leggesi in ricorso, RAGIONE_SOCIALE ‘a seguito di alcuni controlli e ricerche effettuati, in data del 27 gennaio 2017, presso l’Agente della Riscossione resistente’, ‘veniva a conoscenza -tramite apposite visure dei relativi ‘estratti di ruolo’ – della sussistenza e pendenza, a proprio carico, di alcune cartelle esattoriali (rispettivamente nn.NUMERO_CARTA)’.
La contribuente ‘impugnava gli estratti dì ruolo nonché le sottostanti, suindicate cartelle esattoriali – asseritamente notificate dall’Agente della Riscossione – ed aventi ad oggetto il (presunto) mancato pagamento di ‘… lRES … IRAP … IVA … tassa automobilistica etc. …’, rispettivamente riferite – ratione materiae agli anni 2009-20112012′.
1.1. La CTP di Roma, c on sentenza n. 18777/28/2018 del 18 ottobre-09 novembre 2018 accoglieva parzialmente il ricorso.
La contribuente impugnava parzialmente la suddetta sentenza. Essa – come da ricorso – ‘atteso il ‘tenore’ delle resistenti nel precedente grado di giudizio e la produzione documentale versata in atti da quest’ultime, rilevava ed eccepiva, in aggiunta ai motivi già dedotti nel giudizio di ‘prime cure’, il seguente punto di ‘censura’: Errore del giudice di 1° grado in ordine all’eccezione di illegittima notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento n. 0972015012952795J per assenza degli allegati e carenza di sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità ‘.
‘La suddetta medesima sentenza n. 18777/2018 veniva, al contempo, impugnata parzialmente pure -e con riferimento esclusivo alla cartella esattoriale n. 09720130125340563 -dall’Agenzia EntrateRiscossione Roma’, ‘assumendo la regolarità della notificazione , avvenuta, a suo dire, ritualmente, secondo le norme sulla cd. ‘irreperibilità assoluta”.
2.1. La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso dell’ADER, rigettando quello della contribuente.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. L’ADER resta intimata. Con atto del 3-4 ottobre 2024, impropriamente chiamato ‘memoria’, la contribuente deposta copia di sentenza impugnata, ricorso ed attestazioni di notifica.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 -139 -140 -143 -145 c.p.c. in relazione agli artt. 60 DPR n. 600/73 e 26 del DPR n. 602/73 Ordinanza Corte Cassazione n. 19832/2016 -Sez. VI -T (depositata in data 04.10.2016) – Contraddittoria ed erronea motivazione su tali punti decisivi della controversia’.
1.1. Erroneamente la CTR ha ritenuto l’essenza di una situazione di irreperibilità assoluta. È apodittica l’affermazione di ”sufficienza’ dell’attività compiuta dal messo notificatore, il giorno 05.07.2013, in occasione del tentativo di consegna del plico contenente la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA‘. ‘Nessuna ‘prova’, infatti, circa la presunta attività di constatazione ‘diretta’ del ridetto messo -notificatore dell’effettivo ‘trasferimento’ o meno dell’odierna società ricorrente è dato rinvenire negli atti del procedimento ‘ de quo” , bensì la pura e semplice presa d’atto,
da parte del soggetto-notificante, della dichiarazione resa dal portiere dello stabile in questione, senza svolgimento di alcun’altra attività ‘. Inoltre la CTR incorre in contraddizione ‘poiché se è vero che la società deducente non ha dedotto e provato nulla per ‘smentire’ il presunto trasferimento, ciò deriva dalla (ovvia) considerazione che – stante le risultanze camerali – tale società, non essendosi, di fatto e realmente, mai trasferita altrove, non aveva evidentemente (sic!) alcun interesse/onere di provare alcunché’. Ancora, il messo notificatore, ‘prima di procedere al deposito presso la casa comunale, avrebbe dovuto procedere alla notificazione di tali atti presso la residenza del legale rapp.te’. Il tentativo di notifica ‘non è stato affatto espletato nel rispetto della procedura di cui all’art. 140 c.p.c.’. ‘Non è stata fornita in giudizio alcuna prova dell’obbligatorio invio della II raccomandata a.r. di comunicazione/avviso dell’avvenuto tentativo di notificazione del 05.07.2013 ‘.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 -bis, comma III e 6 comma I della Legge n. 53/1994 , nonché ex art. D.Lgs. n. 82/2005 in relazione all’art. 26 del DPR n. 602/1973 – Omessa prova del corretto adempimento delle ritualità previste in materia di notificazione telematica degli atti’.
2.1. ‘Il Collegio di II grado ha erroneamente interpretato e valutato le doglianze sollevate dall’odierna ricorrente in merito all’illegittima notificazione, effettuata a mezzo p.e.c., della cartella esattoriale n. 09720150129527953’. In merito alla ‘procedura di notificazione eseguita tramite p.e.c. del 17 giugno 2015’, non v’è ‘prova che il ‘plico’ -asseritamente inviato -contenesse effettivamente la cartella esattoriale n. 09720150129527953′. ‘Si eccepisce l’illegittimità della notificazione della cartella esattoriale sopra indicata, siccome effettuata con modalità a mezzo p.e.c., con particolare riferimento alla mancanza di adeguata
‘prova’ dell’effettiva ‘consegna/notificazione’ di tale cartella esattoriale’. L’agente della riscossione avrebbe dovuto depositare ‘i ‘files’ telematici comprovanti l’avvenuta ‘consegna” della cd. ‘busta’ telematica’. La notifica ‘risulta del tutto priva dell’attestazione di ‘conformità rispetto all’esemplare originale ”.
L’esame dei motivi innanzi riassunti rimane assorbito dall’originaria improponibilità dell’impugnazione della contribuente avverso l’estratto di ruolo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Va rammentato poi che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12,
comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
In definitiva, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, la contribuente, che dichiara di aver impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, obiettivamente non allega l’esistenza di un interesse, in allora, ad impugnare né, odiernamente, a coltivare l’impugnazione mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa.
Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, sostenuta sino in cassazione, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue, come anticipavasi, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio: invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta , con conseguente travolgimento, altresì, della sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo.
Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito.
Quanto al presente grado di legittimità, nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancanza di attività delle agenzie fiscali.
Stante l’assorbente rilievo, rispetto al ricorso, dell’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, nulla, altresì è a statuirsi agli effetti dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2024.