Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11467 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3618/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 5 ottobre 2021, n. 4416/16/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata de ll’11 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME
SPESE GIUDIZIALI
COMPENSI
D.M. 5.4.2014, N. 55
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 5 ottobre 2021, n. 4416/16/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo del 15 novembre 2018, con riguardo a ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per tasse automobilistiche relative agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 nella misura complessiva di € 2.212,01 da parte della Regione Lazio, ha accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti della Regione Lazio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 18 febbraio 2020, n. 2088/40/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali -nel senso di condannare l’ente impositore alla rifusione delle spese giudiziali in favore del contribuente nella misura di € 200,00 per il giudizio di primo grado e nella misura di € 170,00 per il giudizio di secondo grado.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione de ll’ art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, quale modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’ art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati immotivatamente liquidati dal giudice di appello i compensi professionali in misura inferiore ai parametri minimi e medi.
2. Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione del l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese giudiziali.
A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ” dinamica ” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283).
3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione – chiamata a decidere, su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali – ha il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, n el caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito
delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini: Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639).
In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa -la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento – circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925).
Peraltro, con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo che è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885).
N e consegue l’imprescindibilità, per l’ inevitabile incidenza sullo scrutinio del ricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 aprile