Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16541/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, COMUNE di MISTERBIANCO,
-intimati- avverso la sentenza n. 3527/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia depositata il 22 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 3527/6/2022 della CTR della Sicilia, pronunciata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE del AVV_NOTAIO, dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata aveva respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE n. 8154/3/18 che aveva annullato i ruoli e le relative cartelle di pagamento riferiti ad imposte varie (tassa auto, tasse concessione governative, sanzioni, ICI e IVA), impugnati dal fallimento, con ricorso del 28 maggio 2013, sul presupposto che fossero relativi a crediti fiscali estinti per prescrizione, maturata anche dopo la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento indicate nei ruoli di cui il curatore aveva avuto conoscenza solo al momento della proposizione della domanda di insinuazione al passivo.
L a CTR della Sicilia aveva respinto l’appello erariale confermando la valutazione del giudice di primo grado in ordine all’estinzione dei crediti fiscali iscritti a ruolo stante la mancata produzione, anche nella fase di appello, della documentazione comprovante gli atti interruttivi della prescrizione per ciascuna RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali impugnate.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs n. 546 del 1992 e dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dal d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215.
La sentenza impugnata avrebbe, infatti, erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente avverso gli estratti di ruolo, non impugnabili ai sensi dell’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, svolta dall’Ufficio in primo grado e in grado di appello sostenendo l’applicabilità della norma anche ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.
L ‘ art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in vigore dal 21 dicembre 2021, statuisce, infatti, che l’estratto di ruolo non è impugnabile mentre il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruo lo può derivagli un pregiudizio nei rapporti con una pubblica amministrazione, in quanto preclusiva della partecipazione a una procedura di appalto, della riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o foriera della perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Secondo la tesi dell ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente la norma restringerebbe con efficacia retroattiva l’ambito degli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario delineato dall’art. 19 d. lgs n. 546 del 1992, sia perché di natura interpretativa sia perché soggetta al principio tempus regit actum che governa le disposizioni a carattere procedimentale.
Pertanto, la CTR, investita sulla questione di uno specifico motivo di appello, avrebbe dovuto dichiarare il ricorso originario del fallimento contribuente inammissibile per carenza di interesse, in applicazione retroattiva del disposto della norma sopravvenuta già in vigore al momento della pronuncia impugnata.
1.2 Il motivo è infondato perché la norma sopravvenuta che preclude in linea di generale l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo o del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata non si applica al fallimento del contribuente.
1.3 L’art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 conv. dalla legge n. 215 del 2021, ulteriormente modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, nella versione attualmente vigente, prevede che:
<>
1.4 Nell’interpretazione ormai consolidata della Suprema Corte l a norma circoscrive l’ambito della tutela anticipata invocabile dal contribuente con l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che assume non notificata o invalidamente notificata alle sole ipotesi di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo tassativamente determinate e, avendo portata conformativa dell’interesse ad agire da valutare al momento della decisione, si applica anche ai giudizi pendenti all’epoca dell a sua entrata in vigore anche con le sue successive modificazioni (Cass. Sez. U 6/9/2022 n. 26283; Cass. Sez. U 07/05/2024 n. 12459; Cass. 12/12/2024 n. 32081; Cass. 09/03/2025 n. 6269).
Tuttavia, le Sezioni unite della Corte, nell’esaminare la portata conformativa dell’interesse ad agire della norma sopravvenuta ne
hanno escluso l’applicabilità al fallimento del contribuente sottolineando che il curatore , per opporsi all’ammissione al passivo del credito tributario, ha sempre interesse a contrastare in via immediata ed autonoma le risultanze dell’estratto di ruolo o del ruolo e della cartella invalidamente notificata che vengano posti dal creditore erariale a fondamento della sua domanda di insinuazione al passivo e che non potranno più essere seguiti dagli ulteriori atti della riscossione ormai preclusa dall’esecuzio ne concorsuale.
Affermano, al riguardo, le Sezioni unite che in seno al fallimento <> (Cass. Sez. U 6/9/2022 n. 26283).
1.5 Al principio espresso dalla Corte in relazione al fallimento del contribuente si è ispirato, di recente, il legislatore che ha modificato la norma invocata dalla ricorrente ampliando il perimetro dell’interesse alla tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata con la previsione per il debitore della facoltà di ricorrervi ove dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ‘ d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ‘ che , con l’abrogazione della legge fallimentare, hanno soppiantato la procedura fallimentare.
Non sussiste, pertanto, la violazione della norma invocata dalla ricorrente a fondamento dell’unico motivo di ricorso.
1.6 Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, ferma restando la ratio decidendi della pronuncia impugnata relativa all’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria non censurata dalla ricorrente con apposito motivo.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimasti intimati.
2.1 Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME