Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5276 Anno 2024
Oggetto: Tributi
ESTRATTO DI RUOLO –
IMPUGNAZIONE – INAMMISIBILITÀ
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 8993 del ruolo generale dell’anno 202 2, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 3578/11/2021, depositata in data 5 ottobre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE) dinanzi alla Commissione tributaria provincia di Pavia avverso un estratto di ruolo e ventotto cartelle di pagamento ivi contenute (nonché avverso due iscrizioni ipotecarie e un fermo amministrativo) eccependo la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e, nel merito, la prescrizione dei crediti portati dalle stesse relativi a tasse automobilistiche, tributi locali, interessi e sanzioni;
-la CTP di Pavia, con sentenza n. 359/01/2020, dichiarava inammissibile il ricorso stante la mancata proposizione nel termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione dell’estratto di ruolo.
avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la società dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 3578/11/2021, depositata in data 5 ottobre 2021, confermava la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario per tardività individuando il dies a quo di decorrenza del termine di sessanta giorni invece che nella data di acquisizione di copia dell’estratto di ruolo ne lla data dell’istanza di definizione agevolata (maggio 2015) e accogliendo parzialmente l’appello annullando tre cartelle relative alla tassa di circolazione veicoli per notifica RAGIONE_SOCIALE stesse oltre il triennio dalla scadenza del termine di pagamento.
avverso la suddetta sentenza, la società propone ricorso per cassazione con due motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
-con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR, nel confermare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, attribuito rilevanza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, alla presentazione di un’istanza di definizione agevolata, quale momento di ‘piena conoscenza’ da parte della società degli atti impugnati sebbene, in base ai principi della Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 19704 del 2015, la recettizietà degli atti tributari rendesse inapplicabile l’istituto della ‘piena conoscenza’ ai fini del decorso del termine di impugnazione;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. per avere la CTR – nonostante la conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario accolto l’eccezione di prescrizione limitatamente alla tassa di circolazione veicoli contenuta in tre cartelle esattoriali ritenendo erroneamente che non fosse maturato il termine di prescrizione in relazione ai crediti relativi a tributi locali, interessi e sanzioni, portati da altre cartelle impugnate;
-tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di RAGIONE_SOCIALE a mezzo ruolo, l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, n ovellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale ‘ L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la RAGIONE_SOCIALE di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione -come nella specie -del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione , anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass. sez. 5, n. 16259 del 2023);
– con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021,
come convertito; nella detta pronuncia si è osservato che ‘A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, … e che ‘a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutel a giurisdizionale’. La sentenza ha precisato che ‘ il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore’. Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela ‘anticipata’» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla n orma censurata, dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della RAGIONE_SOCIALE». Queste -ha precisato la sentenza -«attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario». In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema RAGIONE_SOCIALE notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della RAGIONE_SOCIALE», la sentenza ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della RAGIONE_SOCIALE contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)»;
– nella specie, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso ruolo e cartelle, né avendo la ricorrente dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione, va
dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio , con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale;
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa, senza rinvio, la gravata decisione e dichiara inammissibile l’originario ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024