Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8231 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9638 -2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 4445/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 6/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1477/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso estratto di ruolo e relativa cartella esattoriale.
L’ Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo; Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 26 d.P.R. 29/9/1973, n. 602 e dell’art. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 per la nullità della notifica della cartella impugnata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2953 c.c. per «prescrizione e decadenza del credito portato dalla cartella di pagamento»
2.1. Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venuto a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
2.2. D etta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato « non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
2.3. Sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tut ela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
2.4. I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento della decisione;- la
citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.
2.5. Su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, d efinito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».
2.6. Nel caso in esame, parte ricorrente, originario opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta.
2.7. A tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta.
2.8. Quanto all’eventuale formazione di giudicato interno circa l’ammissibilità dell’ opposizione va osservato che in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973 (introdotto con l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021), e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite solo nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse, circostanza non ravvisabile nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria regionale si è limitata, incidenter tantum , unicamente ad affermare che «risulta(va)… pacifico che l’estratto di ruolo sia autonomamente impugnabile in quanto asserito, legittimo momento di conoscenza della notifica di un atto pregresso non notificato… ».
2.10. Come espressamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 29729 del 2023) la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. n. 19268 del 2016, per tutte), sicché, anche per la circostanza che l’interesse ad agire in giudizio va valutata in concreto e deve sussistere fino al momento della decisione, trattandosi, come sostengono le Sezioni unite nella sentenza n. 26283 del 2022, di «condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione», deve escludersi che in relazione ad esso possa formarsi e, quindi, opporsi, il giudicato implicito; ed allora, il contribuente, proprio per effetto dello ius superveniens , deve dimostrare la sussistenza di un proprio ed attuale interesse all’impugnazione, ovvero che ricorre una delle condizioni di ammissibilità di azione diretta avverso l’estratto ruolo prevista dallo ius superveniens e di voler comunque esperire l’azione, posto che, per come correttamente osservato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 2022 (par. 22.1), anche nel caso in cui sussista lo specifico interesse ad agire individuato dalla disposizione sopravvenut a, la tutela riferita all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata è facoltativa, perché la disposizione non impone, ma consente di sperimentarla.
2.12. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La circostanza che la disposizione innovativa e la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.
Tenuto conto della sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso, determinata dallo ius superveniens , cioè dall’entrata in vigore medio tempore di una norma applicabile (anche) ai procedimenti pendenti per la specifica pertinenza alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione,
ancorché limitativa (con incidenza postuma) delle condizioni per l’accesso alla tutela giudiziaria, non si può pervenire alla pronuncia di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. nn. 27227 del 25/09/2023 e 28330 del 23/3/2023, in motiv.)
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente ; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.3.2025.
Il Presidente NOME COGNOME