Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4718 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4718  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
Estratto ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1395/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in virtù  di  procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentate   e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliate presso la sede della medesima in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti- nonché
RAGIONE_SOCIALE,  COMUNE  DI  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, REGIONE CALABRIA
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 838/2020, depositata in segreteria il 5/03/2020, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente, avuta conoscenza attraverso l’acquisizione di un estratto  di  ruolo  di  varie  cartelle,  in  relazione  a  Irpef,  Irap,  tasse automobilistiche, diritti camerali e altro, le impugnava.
La Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello; in particolare i giudici del gravame evidenziavano che RAGIONE_SOCIALE aveva provato in primo grado l’avvenuta rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento indicate negli estratti ruolo impugnati, notifica che aveva anche impedito il maturare della prescrizione, e che aveva altresì documentato la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione stessa; la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle rendeva inammissibile l’impugnativa dell’estratto di ruolo; specificavano poi che le eccezioni relative a vizi della notificazione dedotti in appello dal contribuente, con particolare riferimento al deposito degli atti presso la casa comunale, erano motivi nuovi il cui esame era inammissibile per violazione dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la parte ricorrente nel ricorso introduttivo si era limitata ad eccepire la totale mancanza di notifica.
Contro tale decisione il contribuente propone ricorso affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Non svolgono attività difensiva la Regione Calabria, il Comune RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo  comma,  n.  5  cod.  proc.  civ.,  il  contribuente  deduce  omesso esame  circa  un  fatto  decisivo  per  il  giudizio  poiché  la  CTR  doveva rilevare la prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese agli estratti di  ruolo  impugnati  e cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale regolarmente notificata fosse nuovamente  decorso  il termine di prescrizione proprio della specifica imposta analizzata.
Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo  comma,  n.  3  cod.  proc.  civ.,  deduce  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 4 del decreto-legge  n.  119  del  2018  per l’automatica  cancellazione  ivi  prevista  dei  carichi  fino  a  1.000,00 affidati all’agente della RAGIONE_SOCIALE dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Occorre preliminarmente osservare che il giudizio,  come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza,  ha  ad  oggetto  impugnativa  RAGIONE_SOCIALE  cartelle  non  notificate  a seguito dell’avvenuta cognizione dell e medesime per l’acquisizione di un estratto ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma
anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la RAGIONE_SOCIALE di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
in tema di RAGIONE_SOCIALE a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura  dinamica  che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023,  n.  9765  e  Corte  Cost.  n.  190  del  2023 ha  ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente,  per  cui,  decidendo  sul  ricorso  originario,  esso  si  rivela inammissibile, salvo quanto segue.
3. In merito al secondo motivo, il cui esame si rende necessario alla luce del principio per cui la cessazione della materia del contendere va  comunque  pronunciata  preliminarmente  rispetto  all’esame  dei motivi  di  inammissibilità  del  ricorso  (Cass.  n.  19533/2011;  Cass.  n.
9753/2017), occorre rilevare che l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui RAGIONE_SOCIALE sia stata affidata agli agenti di RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di RAGIONE_SOCIALE ed enti impositori (Cass. n. 15479/2019).
L ‘ assoluta genericità del motivo, privo di alcuna indicazione circa il carico iscritto a ruolo nelle singole cartelle, la natura del debito e la data di iscrizione, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere solo nei limiti in cui ne abbiano dato atto l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso, e cioè in riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA; per altre due cartelle (n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA) l’A genzia evidenzia che la somma intimata è in parte stata pagata e in parte stralciata ma dagli atti RAGIONE_SOCIALE parti non emerge a quale carico si faccia riferimento; infine, giova precisare che l’RAGIONE_SOCIALE, per tutte le altre cartelle, assume che vi è stato pagamento prima del d.l. n. 119/2018.
Il sopravvenuto  intervenuto  normativo  e  della  suindicata sentenza  RAGIONE_SOCIALE  Sezioni  Unite  della  Corte  di  cassazione  e  l’esito  di parziale cessazione della materia del contendere giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio e dei giudizi di merito.
Trattandosi di causa  sopravvenuta  di  inammissibilità  relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte  del  ricorrente  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. n. 36336/2023; Cass. n. 27227/2023; Cass. n. 28330/2023).
P.Q.M.
cassa  senza  rinvio  la  sentenza  impugnata  e  decidendo  sul  ricorso, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA e nel resto lo dichiara inammissibile; compensa le spese de ll’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2025.