Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4718 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
Estratto ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1395/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliate presso la sede della medesima in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrenti- nonché
CAMERA DI COMMERCIO DI COGNOME, COMUNE DI COGNOME, REGIONE CALABRIA
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 838/2020, depositata in segreteria il 5/03/2020, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente, avuta conoscenza attraverso l’acquisizione di un estratto di ruolo di varie cartelle, in relazione a Irpef, Irap, tasse automobilistiche, diritti camerali e altro, le impugnava.
La Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia dichiarava inammissibile il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello; in particolare i giudici del gravame evidenziavano che RAGIONE_SOCIALE aveva provato in primo grado l’avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate negli estratti ruolo impugnati, notifica che aveva anche impedito il maturare della prescrizione, e che aveva altresì documentato la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione stessa; la rituale notifica delle cartelle rendeva inammissibile l’impugnativa dell’estratto di ruolo; specificavano poi che le eccezioni relative a vizi della notificazione dedotti in appello dal contribuente, con particolare riferimento al deposito degli atti presso la casa comunale, erano motivi nuovi il cui esame era inammissibile per violazione dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la parte ricorrente nel ricorso introduttivo si era limitata ad eccepire la totale mancanza di notifica.
Contro tale decisione il contribuente propone ricorso affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.
Non svolgono attività difensiva la Regione Calabria, il Comune di Vibo Valentia e la Camera di commercio di Vibo Valentia.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., il contribuente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio poiché la CTR doveva rilevare la prescrizione delle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati e cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale regolarmente notificata fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione proprio della specifica imposta analizzata.
Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 per l’automatica cancellazione ivi prevista dei carichi fino a 1.000,00 affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Occorre preliminarmente osservare che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa delle cartelle non notificate a seguito dell’avvenuta cognizione dell e medesime per l’acquisizione di un estratto ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma
anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso originario, esso si rivela inammissibile, salvo quanto segue.
3. In merito al secondo motivo, il cui esame si rende necessario alla luce del principio per cui la cessazione della materia del contendere va comunque pronunciata preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19533/2011; Cass. n.
9753/2017), occorre rilevare che l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. n. 15479/2019).
L ‘ assoluta genericità del motivo, privo di alcuna indicazione circa il carico iscritto a ruolo nelle singole cartelle, la natura del debito e la data di iscrizione, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere solo nei limiti in cui ne abbiano dato atto l’Agenzia delle entrate Riscossione e l’Agenzia delle entrate nel proprio controricorso, e cioè in riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA per altre due cartelle (n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA) l’A NOME evidenzia che la somma intimata è in parte stata pagata e in parte stralciata ma dagli atti delle parti non emerge a quale carico si faccia riferimento; infine, giova precisare che l’Agenzia, per tutte le altre cartelle, assume che vi è stato pagamento prima del d.l. n. 119/2018.
Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e l’esito di parziale cessazione della materia del contendere giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio e dei giudizi di merito.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. n. 36336/2023; Cass. n. 27227/2023; Cass. n. 28330/2023).
P.Q.M.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA e nel resto lo dichiara inammissibile; compensa le spese de ll’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2025.