Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22406 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7407/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa d all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 2844/2016 depositata il 28/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE impugnava un estratto di ruolo e relative cartelle affermando di non averne ricevuto notificazione. Lamentava la decadenza dal diritto alla riscossione per decorso dei termini, senza però trovare apprezzamento avanti il giudice di prossimità che rigettava il ricorso.
Miglior sorte aveva l’appello, ove era riconosciuta la possibilità di impugnare le cartelle non notificate assieme all’estratto di ruolo in qualsiasi modo legittimamente avuto.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’incaricato per la riscossione affidandosi a due motivi.
Resta intimata la società contribuente.
In prossimità dell’odierna adunanza l’incaricato per la riscossione ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e per errata interpretazione della sentenza n. 19704 del 2015 resa dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte di legittimità.
In altri termini, la ricorrente lamenta che sia stato consentito impugnare l’estratto di ruolo, pur successivamente alla notifica delle cartelle non impugnate. Detto con parole ancora diverse, la parte ricorrente ritiene che sia stata erroneamente applicata la citata sentenza di questa Corte ove afferma: il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato –
impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (così Cass. S.U. n. 19704/2015).
La ricorrente riconosce che tale principio è valido a condizione che le cartelle non siano già state notificate. Afferma che nel caso concreto la notifica degli atti esattivi fosse già avvenuta, deducendo che il sopracitato principio non dovesse trovare applicazione.
Senonché, occorre qui tener presente lo ius superveniens , atteso che in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022).
La sussistenza, recte, il permanere dell’interesse ad agire non è stato dimostrato in questa sede, con la conseguente inammissibilità del ricorso originario della parte contribuente.
Né a tale conclusione osta un’eventuale carenza di tutela giurisdizionale (peraltro non sollevata in questa sede), atteso che all’esito del vaglio del Giudice delle leggi, questa suprema Corte di legittimità ha ritenuto che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (cfr. Cass. S.U. n. 12459/2024).
Ne consegue che, con assorbimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza dev’essere cassata a mente dell’art. 382 c.p.c., dichiarando inammissibile il ricorso originario della parte contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre quelle del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della parte contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata alla refusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.300,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Roma, il giorno 11/07/2024.