Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
Oggetto: estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21210/2019 R.G. proposto da COGNOME rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio legale dell’avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 231/26/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 16/01/2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n.5391/8/2017 con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.
La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 1996, che NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME sosteneva non essere mai stata notificata al de cuius e di cui era venuta a conoscenza in data 13/12/2016 a seguito di rilascio da parte del concessionario alla riscossione del relativo estratto di ruolo.
La CTR della Campania riformava la decisione del giudice di prime cure e, pur riconoscendo la legittimità della notifica della cartella, effettuata in data 28/11/2002, dichiarava prescritta la pretesa erariale per
irregolarit à̀ della notifica del successivo atto di fermo amministrativo, dunque non idoneo a interrompere la prescrizione. Il giudice dichiarava che la copia dell’avviso di accertamento del plico spedito a mezzo posta non recava «alcun elemento idoneo a consentire la univoca riconducibilit à̀ della stessa al predetto provvedimento di fermo, non risultando pertanto comprovata l’avvenuta ricezione» dello stesso. Accogliendo l’appello il giudice liquidava in favore della contribuente 2.500 per compensi per ciascun grado, di cui disponeva la distrazione in favore del difensore antistatario.
Avverso la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
In via prioritaria alla disamina delle censure proposte dalle parti, va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammissibile. Con tale ricorso è stato impugnato l’estratto d el ruolo e, per esso, la cartella di pagamento sottesa che la contribuente assume non essere stata ritualmente notificata al de cuius , e riferisce di aver appreso della sua esistenza proprio tramite l’ estratto di ruolo.
L ‘art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis, il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo p ossa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’a rt.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubbli ci di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come, ad es., un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti.
5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di
ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).».
6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un
intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introduttivo, perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ..
Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio alla luce dell’intervento del legislatore, della giurisprudenza di legittimità e della Consulta, tutti sopravvenuti all’incardinamento del ricorso per cassazione.
Attese le ragioni della decisione non ricorrono i presupposti nei confronti della ricorrente, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Compensa le spese di lite dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025