Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Riccardo , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Messina, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 2784, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 22.9.2020, e pubblicata il 27.11.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef, Iva ed Irap 2000/2007 – Impugnazione di estratto di ruolo -Notificazione degli atti riportati – Prova dell’interesse ad agire.
Fatti di causa
COGNOME NOME, spiegando di avere conseguito un estratto della propria posizione contributiva e di avere così appreso di diverse pretese tributarie di cui non aveva conoscenza non avendone mai ricevuto la notificazione, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’estratto di ruolo, quattro cartelle esattoriali ed un avviso di accertamento.
La CTP dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione ad una cartella di pagamento, rigettava il ricorso con riferimento all’avviso di accertamento, ed accoglieva invece l’impugnativa in relazione alle ulteriori tre cartelle di pagamento, ritenendo non provata la loro notificazione, dovendo reputarsi non esaminabile la documentazione tardivamente prodotta in giudizio dall’Ente impositore.
L’Amministrazione finanziaria s piegava appello avverso la pronuncia conseguita dai primi giudici, nella parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR rilevava che COGNOME NOME non si era costituito e l’Amministrazione finanziaria aveva depositato anche in appello la documentazione relativa alla notificazione delle tre cartelle esattoriali, ed il giudice del gravame valutava che esse fossero state regolarmente portate a conoscenza del contribuente. In conseguenza accoglieva il ricorso e riaffermava la piena validità ed efficacia delle tre cartelle di pagamento.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato nota con la quale ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art 360 primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 112, 115 e 161 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. perché il giudice dell’appello, non essendosi avveduto della sua tempestiva costituzione in giudizio, non ha tenuto in alcun conto le difese da lui proposte.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 58 cod. proc. civ., in cui è incorso il giudice del gravame, per aver fondato la propria decisione su una documentazione, relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento, non utilizzabile perché prodotta dalla controparte tardivamente nel primo grado del giudizio, ed inammissibilmente ridepositata in appello.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rinnovando le proprie critiche circa l’inadeguatezza della documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria per provare la regolare notificazione delle tre cartelle esattoriali.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2953 cod. civ., per non avere la CTR rilevato l’intervenuta prescrizione quinquennale dei pretesi crediti tributari.
4.1. Inoltre, ai sensi dell’art 360 primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 112, 115 e 161 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., ancora per non avere la CTR rilevato l’intervenuta prescrizione quinquennale dei pretesi crediti tributari.
Occorre in primo luogo esaminare una questione preliminare, potenzialmente idonea a comportare la definizione del giudizio.
Risulta pacifico infatti, in questo processo, che il contribuente ha impugnato un estratto di ruolo.
In proposito questa Corte regolatrice ha avuto occasione di precisare, pronunziando a Sezioni unite, che ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’, e mediante la stessa pronuncia si è pure spiegato che ‘i n tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
(Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)’, Cass. SS.UU., 6.9.2022, n. 26283.
Non si è quindi mancato di ribadire che ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta dal contribuente -volta all’accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell’inizio della discussione dell’udienza pubblica)’, Cass. Sez. L, 20.4.2023, n. 10595; e si è ancora specificato che ‘in tema d’impugnazione dell’estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell’Amministrazione, la Corte di cassazione – chiamata a decidere della legittimità della sentenza d’appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese – ha il poteredovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione
dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione’, Cass. sez. V, 3.12.2024, n. 30952.
5.1. Nel caso di specie il contribuente non ha allegato né documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973. L’originario ricorso da lui proposto risulta pertanto inammissibile, ed il suo ricorso per cassazione deve essere perciò rigettato.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità.
6.1. Deve comunque darsi atto del ricorrere dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME Riccardo .
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025
Il Presidente
NOME COGNOME