Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
Oggetto: impugnativa estratto di ruolo -cartella di pagamento – notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31799/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO, e domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2002/20/20, depositata il 2.3.2020 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’ appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 15893/6/2018 di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, avente ad oggetto l’estratto di ruolo e, attraverso di esso, la sottostante cartella di pagamento la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per l’anno 2014 relativa ad IVA, eccependone l’omessa notifica, con conseguente inesistenza, nullità e illegittimità della medesima cartella di pagamento. Avverso la sentenza d’appello , confermativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a cinque motivi che illustra con memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., prospetta l’ omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc sulla scrittura e sulla sottoscrizione del referto di notifica – via pec – prodotto in fotocopia dall’ agente della riscossione e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’RAGIONE_SOCIALE con conseguente inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottesa all’estratto di ruolo.
Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene dedotta l’ omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. cìv. sulla scrittura e sulla sottoscrizione del referto di notifica della cartella via pec – prodotto in fotocopia dall’RAGIONE_SOCIALE e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’agente . Il terzo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di notifiche effettuate in modalità telematica in relazione a un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi ex art. 3 – bis Legge 53 del 1994 nonché ai sensi del l’ art, 6ter dei CAD, con conseguente asserita inesistenza della notifica della cartella.
Con il quarto motivo la società, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla mancata allegazione della prova RAGIONE_SOCIALE ricevute di accettazione e consegna della notifica via EMAIL, in violazione dell ‘ art 2697 cod. civ. con conseguente inesistenza della notifica della cartella di pagamento.
Il quinto motivo, ai fini art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., prospetta la violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 cod proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione, per motivazione della sentenza assertiva o apparente con riferimento all’accertamento compiuto dalla CTR di regolarità della notifica della cartella di pagamento.
In via pregiudiziale alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure sollevate da parte ricorrente, va rilevato che il ricorso introduttivo è inammissibile.
Parte contribuente rende noto a pag.4 del ricorso di aver avuto conoscenza dell’esistenza della cartella di pagamento, asseritamente non ritualmente notificata, attraverso l’estratto di ruolo. Lo stesso giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso sul presupposto della rituale notifica della cartella, per essere tardiva l’impugnazione, decisione confermata in appello.
Viene dunque chiaramente impugnato il ruolo e, per esso, la cartella di pagamento sottesa, che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso della sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo.
D’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante
come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).».
7. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ..
Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile.
Così deciso il 25.6.2024