Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16150 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6619/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dall’avv 15 (pec
. NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO n. EMAIL) -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3790/2021 depositata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, per mezzo dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA deducendo la nullità della notifica siccome
eseguita brevi manu alla vicina di casa e senza alcuna prova in ordine al successivo inoltro della C.A.N.
La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso.
La decisione veniva impugnata dalla contribuente dinnanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale respingeva l’appello confermando la regolarità della procedura notificatoria.
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., non svolge attività difensiva.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 14/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico strumento impugnatorio si deduce in ordine alla «q uaestio iuris afferente alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o ad error in procedendo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e/o 5 c.p.c.» e si deduce «Nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, primo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 60, primo comma, lett. b-bis) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 139, commi 2 e 3; 148, 149 c.p.c.; 48 disp. att. c.p.c.; 5 l. 1982, n. 890».
Nella sostanza la contribuente deduce nullità della sentenza per difetto assoluto e insanabile della notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nelle mani della vicina di casa, e viziata da a) omesso invio della raccomandata informativa; b) omessa attestazione delle ricerche effettuate dal messo notificatore.
Sia il ricorso che la sentenza individuano l’oggetto della lite nella impugnativa di cartella di cui si è avuta conoscenza con estratto ruolo.
Su tale tema, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R.
n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765.
Inoltre, Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto la ricorrente.
Pertanto, la sentenza va cassata senza rinvio e la causa decisa con la pronuncia di inammissibilità dell’originario ricorso.
In ragione della decisione vanno compensate le spese di merito mentre non occorre infine provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva né sul raddoppio del contributo unificato, anche alla luce della sopravvenienza della ragione di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso originario lo dichiara inammissibile; compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.