Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33464/NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate difese dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n.3165/18/2019 depositata il 9 aprile 2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania veniva rigettato l’ appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n. 936/2/2017 di rigetto del ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’ estratto di ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO del 26/01/2015 e, tramite di esso, la cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA asseritamente non ritualmente notificata, con cui veniva chiesto il pagamento IVA per l’anno di imposta 2011 ammontante ad euro 33.183,58.
Il giudice di prime cure riteneva che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione avesse dato prova di avere notificato la cartella con il cd. rito degli irreperibili di cui all’art. 60, primo comma, lettera e) del d.P.R. n. 600/73, decisione confermata dal giudice d’appello .
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a quattro motivi, cui replicano l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, costituiti con un unico controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in quanto carente di legittimazione passiva, come da consolidato orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass. nn. 6394 e n. 7300 del 2014, n. 6929 del 2013, n. 6591 dei 2008, nn. 3116 e 3118 del 2006,
nn. 24245 e 15643 del 2004). Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali (da parte del d.lgs. n.300/199 art.57 comma 1 ) di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al RAGIONE_SOCIALE -a far tempo dall’1.1.2001, data di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l’RAGIONE_SOCIALE. Di conseguenza, il ricorso per cassazione notificato al predetto RAGIONE_SOCIALE, sia che esso abbia partecipato al giudizio di merito, sia (e a fortiori) quando non vi abbia partecipato – come nel caso di specie – è inammissibile per radicale inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnatorio (cfr. Cass. nn. 22992 e 26321 del 2010, n. 1123 del 2009, n. 15021 del 2005 e n. 9538 del 2001).
In via prioritaria alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure sollevate da parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE eccezioni proposte in controricorso, va rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile.
Parte contribuente rende noto nel l’incipit del ricorso (cfr. p.2) che «il ricorrente ha avuto conoscenza in data 11/04/2017 a mezzo NUMERO_DOCUMENTO del 26/01/2015» e la circostanza è confermata a pag.2 del controricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE . Viene così chiaramente impugnato il ruolo e, per esso, la cartella di pagamento sottesa, che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza proprio tramite l’ estratto di ruolo.
D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione RAGIONE_SOCIALEa l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile –
anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2015 [il
riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico RAGIONE_SOCIALEa possibile condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 10. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ.. 11. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità e RAGIONE_SOCIALEa Consulta sopravvenute all’incardinamento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Compensa le spese di lite.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa
ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 31.5.2024