Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22238/2016 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso in proprio (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.2496/33/2016 depositata il 15 marzo 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania venivano accolti gli appelli dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’agente della riscossione proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 9350/1/2014 di accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, avente ad oggetto il ruolo n.0550400 e per esso la cartella di pagamento n. 07120110092585481 relativa ad IRAP, IRPEF, IVA ed ADD. REGIONALE per l’anno di imposta 2007.
Il contribuente rendeva noto che solo attraverso l’estratto ruolo aveva saputo dell’esistenza della cartella di pagamento, che non gli era mai stata ritualmente notificata a causa del mancato perfezionamento della procedura di cui all’ art.140 cod. proc. civ., e il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione del ricorrente.
Al contrario, la Commissione regionale tributaria accoglieva gli appelli dell’Ufficio impositore e di RAGIONE_SOCIALE e, riguardo alla notifica della cartella di pagamento, accertava che la stessa era stata ritualmente effettuata a COGNOME NOME all’indirizzo di INDIRIZZO
69 Napoli, mediante il rito per gli irreperibili, con il deposito in Comune, l’affissione all’albo dell’avviso di deposito e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’informazione del deposito e dell’affissione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, cui replica l’agente della riscossione con controricorso. L ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -lamenta la falsa applicazione degli artt.19 d. lgs. n.546/1992, 26 d.P.R. n.602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 140 cod. proc. civ.. Il contribuente si duole del fatto che il giudice abbia accolto la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE nel suo appello ha dedotto la legittimità della notifica della cartella di pagamento e, contestando la sentenza di prime cure anche sul punto relativo all’autonoma impugnabilità dell’estratto ruolo, ha affermato che il ricorso tributario del contribuente è inammissibile anche sotto il profilo dell’impugnazione autonoma del ruolo perché, essendo stata notificata correttamente al contribuente la cartella di pagamento, sarebbe stato questo l’atto che andava impugnato e non il ruolo, un atto solo di tipo endoprocedimentale.
Con il secondo motivo di ricorso -in relazione a ll’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -si prospetta la falsa applicazione degli artt.25 d.P.R. n.602/1973, 54 bis d.P.R. n.633/1972, 26 d.P.R. n.602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 140 cod. proc. civ. per aver il giudice d’appello errato a ritenere consolidato il debito tributario.
Il terzo motivo di ricorso -agli effetti de ll’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -prospetta anche la falsa applicazione degli artt.16 d.lgs. n.546/1992 e 92 cod. proc. civ. in punto di regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
8. D’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
8.1. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
9. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante
come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
10. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit. non ha smentito l’operato RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).».
11. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine la causa non poteva essere proposta ex art. 382 u.c. cod. proc. civ..
12. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio alla luce della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenute.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Così deciso il 15.3.2024