Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30852 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11285/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME (PEC: EMAIL) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n.5623/28/15 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata il 27.10.2015, non notificata. camerale del 9 ottobre 2024
Udita la relazione svolta nell’adunanza dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 16835/8/14 con la quale il giudice aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso le iscrizioni a ruolo nn. 250485/2013, 19126/2012, 15792/2007, 5132/2012, 6074/2012 e 6076/2012, aventi ad oggetto crediti dell’Amministrazione finanziaria portati da cartelle di pagamento asseritamente mai ritualmente notificate. Nel ricorso si legge che la contribuente agiva sul presupposto di aver avuto conoscenza di tali pretese tributarie solo in data 25.2.2013, allorquando richiedeva all’agente della riscossione l’estratto dei ruoli.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accertava la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alle suddette iscrizioni a ruolo e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo. Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo infondato anche il motivo di gravame di avvenuta estinzione ex lege della pretesa tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 540, Legge 228 del 2012.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente, affidato ad un unico motivo, al quale l’ agente della riscossione ha replicato con controricorso.
Considerato che:
In via prioritaria alla disamina dell’unica censura sollevate da parte ricorrente, va rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile.
Parte contribuente rende noto nell’incipit del ricorso (cfr. p.3) che «Preme evidenziare come la scrivente abbia avuto specifica contezza della natura e della consistenza delle asserite pretese tributarie solo in data 25 febbraio 2013, ovvero, a seguito della richiesta all’Agente della riscossione dell’estratto dei ruoli». La circostanza è confermata dal fatto che gli estratti di ruolo sono gli atti impugnati e allegati, da ultimo, al ricorso per Cassazione . Viene così chiaramente impugnato ciascun ruolo e, per esso, la cartella di pagamento sottesa, che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso della sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo.
D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18
aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella
discrezionalità del legislatore
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introduttivo, perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ..
Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio alla luce della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenute all’incardinamento del ricorso.
La Corte: pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2024