Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1907 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29073/2016 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2922/2016 depositata il 13/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
1.Con la sentenza indicata in epigrafe , relativa all’avviso di liquidazione indicato in atti per imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente un atto di divisione di un complesso immobiliare, la CTR ha accolto l’istanza di revocazione della sentenza della CTR del Lazio n. 4337/2015, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, e ha deciso la controversia, con il rigetto dell’appello del notaio rogante NOME COGNOME a fondamento della decisione la CTR ha evidenziato che il collegio era incorso in un errore di fatto, posto che l’istanza di estinzione che aveva valutato concerneva altro procedimento, ma, nel merito, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione della comunicazione per e -mail, con la quale l’Ufficio aveva anticipato al ricorrente il contenuto dell’avviso di liquidazione che aveva fatto seguito ad istanza di autotutela, ritenendo che la comunicazione via e-mail non rientri fra gli atti impugnabili, mentre l’avviso che ne costituiva oggetto, non impugnato, era divenuto definitivo;
propone ricorso in cassazione il notaio con tre motivi;
l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato ‘ di costituzione ‘, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
…
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 100 cod. proc. civ., 19 d. lgs. 546 del 1992, 97, 24, 53 e 113 della Costituzione, e del l’art. 12, secondo comma, l. n. 448 del 2001. Con il secondo motivo prospetta l’omessa o l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, sempre sulla questione sollevata con il primo motivo (l’autonoma impugnabilità della richiesta del fisco con e-mail). Con il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc . civ. e degli art. 22, 76 -78, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Si rappresenta, preliminarmente, che il ricorso in cassazione non contiene motivi specifici sulla disposta revocazione, ad eccezione di un inciso nell’inizio della prospettazione del secondo motivo di ricorso, che non può ritenersi un motivo di impugnazione per la sua genericità e mancanza di autosufficienza.
Risulta fondato il primo motivo di ricorso, che logicamente assorbe gli altri due.
Il ricorrente proponeva impugnazione a seguito della comunicazione speditagli con email dall’Agenzia con la quale l’ufficio anticipava l’ avviso di liquidazione, scaturito dall’istanza di autotutela presentata dal notaio, sostitutivo di precedente avviso, appunto annullato in autotutela, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata.
Il ricorrente non proponeva impugnazione a seguito della formale notifica del secondo avviso di accertamento e liquidazione del 23 maggio 2011 (anticipato con la e-mail, citata, da cui era scaturita l’impugnazione ).
Risulta chiaramente che la prima comunicazione (con e-mail) aveva ad oggetto esattamente il secondo avviso di accertamento (trascritto interamente nel ricorso in cassazione); la e-mail non deve considerarsi un atto atipico ma solo il mezzo di comunicazione dell’avviso (proprio per la vista coincidenza integrale -tra quanto contenuto nella email e nell’avviso di accertamento formalmente notificato successivamente).
L’impugnazione ha riguardato, in conseguenza, l’avviso di accertamento comunicato con e-mail, non la comunicazione per email (vedi Sez. U – , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021, Rv. 663252 -01 , secondo cui ‘ l’atto tributario, perfetto e valido sin dal momento della sua emissione, esplica i suoi effetti (di incisione sulla sfera giuridica del contribuente e di attivazione del contraddittorio tra questi e l’Amministrazione) con la sua notificazione che rimane, però, momento susseguente e autonomo, rispetto a quello di
giuridica formazione dell’atto, tant’è che eventuali vizi del procedimento notificatorio non incidono sull’esistenza e sulla validità dell’atto stesso ‘ ).
Può d’altronde affermarsi, in via generale, che quando vi è giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria , ai sensi dell’art. 2, d. lgs. n. 546 del 1992, l’atto, comunque denominato o comunicato, lesivo della posizione soggettiva del contribuente, è sempre ricorribile davanti alla giurisdizione tributaria.
Nel caso in giudizio la e-mail conteneva una pretesa tributaria, identica in tutti i suoi elementi all’atto formale successivamente emanato (o duplicato). Conseguentemente risulta impugnato l’avviso , non la e-mail.
Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
…
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/10/2024.