Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32085 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30397-2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo;
-controricorrente-
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore;
avverso la sentenza n. 1886/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il contribuente NOME COGNOME ha impugnato il rigetto di un’istanza di rateazione, deducendo l’illegittimità del diniego e la nullità degli atti presupposti per carenza di delega;
la Commissione tributaria provinciale di Caserta ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva prodotto documentazione comprovante l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo all’agente della riscossione, Equitalia Sud S.p.A., che non si era costituito;
la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del contribuente, in quanto (come si legge nella motivazione dello stesso provvedimento) quest’ultimo aveva «documentato l’avvenuta notifica all’agente di riscossione» e, nel merito, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la rateazione denegata al contribuente avesse per oggetto un debito derivante da atti «emessi da soggetti dichiarati decaduti e privi di delega»;
l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata;
il contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 22 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che il contribuente aveva documentato la notifica del ricorso introduttivo all’agente della riscossione, a seguito della produzione in grado di appello della ricevuta di notifica dell’originario
ricorso ad Equitalia, senza tener conto che era stato omesso tale deposito nel termine perentorio di 30 giorni dalla proposizione del ricorso;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. avendo la Commissione tributaria regionale omesso di valutare l’intervenuta formazione del giudicato interno in merito all’inammissibilità delle censure del contribuente avverso gli atti presupposti alla cartella, oggetto del diniego di rateizzazione, per mancata impugnazione degli stessi;
-occorre premettere che il ricorso -seppur non ne rechi indicazione nella sua intestazione -risulta notificato (anche) nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2.1. l’esame del secondo motivo di ricorso da riqualificare come violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in base alle argomentazioni svolte, e non già come error in procedendo -è preliminare, costituendo la ragione più liquida, ed è fondato, con assorbimento del primo motivo di ricorso;
2.2. il ricorso del contribuente risulta essere stato respinto, in primo grado, anche sulla scorta delle seguenti affermazioni: «Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato di aver impugnato gli atti di accertamento presupposti sui quali si fonda la cartella esattoriale rispetto al cui carico è stata avanzata l’istanza di rateizzo e pertanto è da considerarsi perento il potere di sollevare eccezioni rispetto agli atti presupposti» (cfr. sentenza di primo grado, trascritta in parte qua nel ricorso, alla pag. 14);
2.3. dall’esame dell’atto di appello (parimenti ritualmente trascritto nel ricorso in cassazione, pagg. 16 ss.) non emerge l’intervenuta impugnazione della pronuncia di primo grado sul punto, avendo lo stesso contribuente confermato, nel controricorso, di aver impugnato la sentenza di primo grado «relativamente all’illegittimità degli accertamenti svolti dalla Agenzia delle Entrate» e non in merito al l’intervenuta scadenza del termine per proporre opposizione all’atto impositivo ed alla conseguente irretrattabilità del credito sotteso all’atto impugnato;
2.4. per completezza è inoltre opportuno evidenziare che il diniego dell’istanza di rateizzazione del debito tributario, relativo a cartella che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata
impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito, e tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’atto di diniego, non ricorrendo l’ipotesi che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’atto predetto (cfr. Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013);
2.5. ne deriva che le questioni del difetto di delega, o della decadenza dei poteri attribuiti ai funzionari che avevano emesso l’atto impositivo, sollevate dal contribuente, avrebbero potuto essere fatte valere solo con l’impugnazione dell’atto in questione;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo motivo, e la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., di inammissibilità dell’appello;
t enuto conto delle ragioni della decisione e dell’andamento del processo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna del controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo; cassa senza rinvio la sentenza emessa all’esito del relativo giudizio, dichiarando inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità