Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27700/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonchè
contro
COMUNE
VIZZINI
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 2930/2021 depositata il 26/03/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento avente ad oggetto l’i.c.i. per l’annualità 2005, pretesa dal RAGIONE_SOCIALE, denunciando anche l’erronea classificazione degli immobili in A2 anziché in A3 o A4, in quanto alloggi di edilizia economica e popolare (unico motivo rilevante ai fini del presente ricorso per cassazione).
Il RAGIONE_SOCIALE ha declinato la propria legittimazione relativamente alle problematiche relative al classamento, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la tardività del ricorso avverso il classamento catastale.
Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, con sentenza che ha disposto la riliquidazione dell’i.c.i. in base alle rendite catastali risultanti dalla sentenza della Commissione provinciale tributaria di RAGIONE_SOCIALE n. 788/08/2011 e riducendo al minimo le sanzioni.
All’esito dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale della contribuente, la Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso avverso il classamento in A2 RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in esame e ha dichiarato illegittima la richiesta i.c.i. relativamente a 18 alloggi trasferiti ed a 6 abusivamente occupati. In ordine al primo punto, nella sentenza impugnata, si legge «il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha notificato, prima di quello impugnato, altro avviso di liquidazione che portava il classamento in A2….non risulta impugnato, con la conseguenza che i classamenti …sui quali si fondano gli avvisi oggi impugnati, erano già divenuti definitivi», in applicazione dell’art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale la notifica dell’atto impositivo ai fini i.c.i. vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita e comporta l’obbligo di impugnazione autonoma dell’atto modificativo della rendita catastale entro 60 giorni dalla data di notifica.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
Si è costituita la sola RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre è rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato una memoria.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024.
Considerato che:
1. La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 132 cod.proc.civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che il passaggio motivazionale con cui si è riformata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha fatto applicazione della decisione della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 788/08/11, è perplesso ed incomprensibile, fondandosi sull’estensione del thema decidendum e sulla tardività della deduzione difensiva e, cioè, su argomentazioni incompatibili con la natura del precedente giurisprudenziale richiamato e con la sua data (successiva a quella del ricorso introduttivo); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che nel ricorso introduttivo di primo grado è stata denunciata l’erroneità del classamento e la sentenza prodotta annulla il diniego di riclassamento catastale degli alloggi dell’RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi quelli oggetto di causa, incidendo, pertanto, sul contestato classamento A/2; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360 , n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ., stante il contrasto della ritenuta inammissibilità del ricorso, avente ad oggetto il classamento, con il giudicato sostanziale cristallizzatosi sull’identica questione (vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 788/08/11) per effetto dell’ordinanza n. 2006 del 2019 della Suprema Corte; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360 , n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 19
del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione del classamento, se collegata ad errori originari, non soggiace al limite temporale dei 60 giorni dalla data della notifica dell’atto modificativo della rendita catastale, come confermato dalla circolare n. 11 del 2005 dell’RAGIONE_SOCIALE e dalla sua successiva risoluzione n. 1 del 2007, stante la necessità di assicurare il rispetto dell’art. 53 Cost.
2.Il primo motivo, avente ad oggetto l’apparenza e perplessità della motivazione in ordine alla riforma della sentenza di primo grado (nella parte in cui ha fatto applicazione della decisione della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 788/08/11) è infondato, in quanto la motivazione è chiara e la ricorrente ne lamenta, difatti, non la lacunosità o la oscurità, ma piuttosto l’erroneità, sostenendo, da un lato, l’impossibilità di dedurre anteriormente, con il ricorso introduttivo, una pronuncia non ancora adottata e/o un giudicato non ancora formatosi e, dall’altro lato, la riconducibilità della decisione al motivo già formulato, avente ad oggetto l’erroneità del classamento.
Il secondo motivo ed il terzo motivo sono connessi e devono, quindi, essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto il primo la possibilità di invocare la decisione della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 788/08/11 ed il secondo la violazione del giudicato formatosi sulla stessa.
Effettivamente la produzione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 788/08/11, pronunciata e passata in giudicato (all’esito della ordinanza della Suprema Corte n. 2006 del 2019) successivamente alla instaurazione del giudizio di merito, non può considerarsi tardiva, né determina alcuna estensione del thema decidendum , vertendo proprio sull’erroneità del classamento, denunciata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il secondo motivo è, quindi, fondato, ma ciò è irrilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso, stante il rigetto della terza censura.
In ordine alla rilevanza del giudicato invocato dalla ricorrente in questo giudizio deve rilevarsi che questa Corte, nell’ordinanza n. 20695 del 2020, resa nel giudizio r.g.a.c. 29751 del 2018, introdotto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che «il ricorrente con tre istanze, rispettivamente del 20.11.2002 prot. nr.21469, 26/2/2003 e 18.1.2005 …, ha chiesto la revisione della classificazione degli alloggi dalla categoria A2 alla categoria A/4 o A/3. Come documentato dalla ricorrente, attraverso la produzione dei provvedimenti giudiziari, sul ricorso dello RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della diversa categoria catastale, la Commissione Tributaria di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 788/08/11, resa in data 19/7/2011, annullava l’attribuzione della categoria A2 (abitazione civili) a tutti gli alloggi di tipo economico e popolare ordinando all’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE variazioni con effetto retroattivo dalla data di decorrenza dell’originario classamento rivelatosi erroneo ed illegittimo. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 2590/17/2014, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2006 del 24/1/2019 ha respinto il ricorso dell’Ufficio, sicché sulla illegittimità dell’attribuzione della categoria catastale A2 si è formato, nella sede naturale del giudizio tra contribuente ed RAGIONE_SOCIALE, il giudicato».
Tuttavia, secondo la difesa del controricorrente, si tratta di un giudicato relativo ad immobili diversi da quelli della causa in esame (vedi p. 8 del controricorso), come sembra confermato dalla circostanza che, nel giudizio r.g. 29751 del 2018, che si è concluso
con l’ordinanza di questa Corte n. 2006 del 2019, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non è stato evocato in giudizio.
Sebbene parte ricorrente abbia, nella memoria difensiva del 14 febbraio 2024, a p. 6, contestato la difesa avversaria, la circostanza de qua non può essere verificata, non essendo stata prodotta la decisione della Commissione Tributaria di RAGIONE_SOCIALE n. 788/08/11 , nonostante l’art. 369 , n. 4, cod.proc.civ. disponga che, insieme con il ricorso, debbono essere depositati, a pena di improcedibilità, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda: omessa produzione che determina di per sé l’improcedibilità del motivo di ricorso.
In proposito deve ribadirsi che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (Cass., Sez. L, 7 febbraio 2011, n. 2966) e che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 6-3-, 6 ottobre 2017, n. 23452), per cui risulta insufficiente la generica indicazione, nel ricorso, della produzione dei fascicoli di merito, senza la puntuale precisazione in ordine al contenuto di tali fascicoli di merito e la specifica individuazione della sentenza de qu a e della sede della sua produzione.
Il terzo motivo è, dunque, improcedibile.
4. L’ultimo motivo è infondato, atteso che l’atto di classamento rientra tra quelli oggetto della giurisdizione tributaria e, quindi, impugnabili nel termine perentorio di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’art. 74, ultimo comma, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che «per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita» ed «i relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita», sicché «dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». Il giudice di merito ha, pertanto, applicato correttamente tale disposizione, in considerazione della precedente notifica di altro avviso di accertamento, relativo all’annualità 2003, con cui è stata applicata la rendita derivante dal classamento in esame, e della mancata tempestiva proposizione dell’impugnazione.
La circostanza che il contribuente possa sollecitare, una volta scaduti i termini per l’impugnazione dell’atto di classamento, la correzione, in autotutela, degli eventuali errori commessi e possa impugnare il diniego dell’RAGIONE_SOCIALE non esclude affatto la soggezione dell’atto di classamento al termine di impugnazione previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992 e la conseguente impossibilità per il contribuente, una volta scaduto il termine per la sua impugnazione, di denunciarne l’erroneità nei giudizi aventi ad oggetto gli atti impositivi che ne abbiano fatto applicazione, i quali possono essere impugnati solo per vizi propri ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente costituita.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori e le spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/02/2024.