Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 587 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24688/2022 R.G. proposto da:
REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
NOME COGNOME
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA n. 2906/2022 depositata il 29/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 730/2022, depositata in data 1/2/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso
proposto da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria e dell’RAGIONE_SOCIALE, per l’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di euro 701,04, notificata il 30/11/2018, avente ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni 2013 e 2014, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del COGNOME rispetto alla pretesa tributaria di cui alla cartella, in ragione dell’avvenuta perdita di possesso del veicolo in questione, accertata con sentenza n. 872/2017 del Giudice di Pace di Rossano, a decorrere dal 24/11/2005 (data in cui il COGNOME aveva venduto l’auto a NOME COGNOME).
2. Con sentenza n. 2906/2022, depositata in data 29/09/2022, la Corte di Giustizia di II grado RAGIONE_SOCIALE Calabria rigettava l’appello avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Cosenza, proposto dalla Regione Calabria, ritenendo l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dall’appellante , per essere stata la cartella preceduta dalla rituale notifica, in data 7/10/2016, del relativo avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, divenuto definitivo siccome non impugnato. Affermava la RAGIONE_SOCIALE che la pretesa tributaria non potesse ritenersi consolidata, in quanto la sentenza che aveva dichiarato la perdita di possesso del veicolo a decorrere dal 2005 era stata emessa il 30/07/2017 e quindi successivamente alla notifica del suddetto avviso. A sostegno dell’insussistenza dell’obbligo del COGNOME di pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa per gli anni successivi al 2005, il giudice dell’appello richiamava le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3040/2019 di questa Corte in materia di tasse automobilistiche, laddove si afferma che l’art. 5 del d.l. 953/1992, individuando i soggetti tenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE tasse automobilistiche sui veicoli iscritti al PRA in coloro che ne risultano proprietari in base a tale registro, pone solo una presunzione relativa, vincibile con documenti di data certa attestanti il trasferimento di proprietà, e laddove la medesima sentenza rileva che i commi 7 e 8 dell’art. 94 d.lgv. 285/1992 prevedono
l’esonero dal pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa automobilistica ove sussista idonea documentazione attestante l’inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE tassa, da prodursi ai competenti uffici, i quali, laddove risulti dimostrata l’assenza di titolarità del bene, provvedono all’annullamento RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione coattiva.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CGT II grado proponeva ricorso per cassazione la Regione Calabria.
NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE rimanevano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e la erronea motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, ex art. 360, comma 1, n.3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 19 d.lgs. 546/1992, atteso che, ai sensi del comma 3 di tale articolo, ‘ ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri ‘ e che, non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento regolarmente notificato, non potendo la pretesa tributaria essere contestata mediante l’opposizione alla cartella di pagamento, detta pretesa, alla data di tale opposizione, si era cristallizzata. Nello specifico, la ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria Regionale abbia ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento nonostante la cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria, sul presupposto che la perdita di possesso dell’autoveicolo fosse stata accertata con sentenza del giudice di Pace di Rossano in data successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, mentre il fatto storico RAGIONE_SOCIALE perdita del possesso risalente all’anno 2005, di gran lunga antecedente a tale notifica, avrebbe potuto e dovuto essere opposto solo in sede di impugnativa dell’avviso.
Il primo motivo è fondato, limitatamente alla dedotta violazione di legge, non ricorrendo, invece, la fattispecie dell’omesso esame di un accadimento in senso storico naturalistico necessaria ad integrare l’ipotesi
di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. n. 2961/2025; Cass. n. 17005/2024).
È incontestato che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento in questione sia stata preceduta dalla notifica del relativo avviso di accertamento e che quest’ultimo non sia stato impugnato.
Orbene, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, ognuno degli atti impugnabili ivi indicati, tra cui la cartella di pagamento, può essere impugnato solo per vizi propri, in quanto ‘ La correttezza del procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questo ultimo, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/2007). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento ritenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento avente il sopra richiamato requisito, l’essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione. Principio in base al quale (con riferimento all’art. 19 co. 3 del D.lgs. 546/92) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definivo perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva solo con la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella predetta ‘ (Cass. n. 2944/2018).
Nel caso di specie, pertanto, la insussistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria conseguente alla perdita di possesso del veicolo – risalente al 2005 – non poteva essere fatta valere per la prima volta mediante l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella, non trattandosi di un vizio ‘ proprio ‘ RAGIONE_SOCIALE stessa ed essendosi detta pretesa tributaria cristallizzata per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento, sede nella quale il contribuente avrebbe dovuto far valere ed accertare la cessazione del proprio obbligo tributario, così evitandone la cristallizzazione, deducendo e provando la risalente perdita di possesso del veicolo. La circostanza che la sentenza del Giudice di Pace che ha stabilito detta perdita di possesso sin dal 2005 sia stata emessa successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento non giustifica la reviviscenza in capo al contribuente del diritto di contestare nel merito, mediante l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella, una pretesa tributaria ormai cristallizzatasi, atteso che, ove pure il giudizio innanzi al Giudice AVV_NOTAIO Pace fosse già stato pendente alla data di notifica dell’avviso di accertamento, il soggetto risultante dal PRA ancora proprietario del veicolo sarebbe stato comunque tenuto alla tempestiva impugnazione di tale avviso per far valere, ai fini dell’estinzione dell’obbligo tributario, la perdita del possesso.
2. Con il secondo motivo vengono dedotte la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del d.l. 953/1982, convertito in legge 53/1983, con riferimento all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. A rgomenta all’uopo la ricorrente che il contribuente ha dimostrato la perdita di possesso del veicolo mediante una sentenza emessa successivamente all’inoppugnabilità dell’avviso di accertamento, prodotta in sede di opposizione alla cartella di pagamento e trascritta nel PRA nel 2017, allorquando le pretese tributarie erano ormai divenute definitive. Evidenzia quindi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il citato art. 5, comma 32, disponendo che al pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per tale pagamento risultino essere
proprietari del veicolo dal PRA e che l’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione del veicolo dal PRA, non condiziona l’esistenza dell’obbligazione tributaria al dato formale dell’iscrizione (con la conseguenza che l’obbligazione cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito RAGIONE_SOCIALE cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico RAGIONE_SOCIALE perdita di disponibilità del veicolo), ma pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che, secondo detta pubblicità, ne risulti titolare, la quale può essere vinta dalla prova contraria dell’avvenuta perdita del possesso. Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, pur dovendo il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria essere identificato, da un punto di vista sostanziale, in colui che, a prescindere dalle risultanze del PRA, abbia la disponibilità effettiva del veicolo sulla base di documenti di data certa, l’intestatario risultante dal PRA, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso in capo allo stesso, assume la veste di responsabile di imposta, rimanendo obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo, deponendo in tal senso il disposto del comma 37 dell’art. 5 del d.l. 953/82, secondo cui ‘ la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. ‘. La ricorrente deduce inoltre l’inconferenza del richiamo, contenuto nella sentenza d’appello, alle norme del Codice RAGIONE_SOCIALE Strada.
Poiché, per le ragioni fondanti l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la pretesa tributaria si è cristallizzata antecedentemente alla proposizione dell’originario ricorso del contribuente, il secondo motivo deve ritenersi assorbito.
Il ricorso va pertanto accolto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, decisione nel merito di rigetto del l’iniziale ricorso del contribuente.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza del contribuente e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, anche per le fasi di merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria, RAGIONE_SOCIALE spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida in 400,00 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, per ciascuno dei due gradi, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in 500,00 euro per compensi professionali e in 200,00 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME