Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2678/2017 R.G., proposto
DA
l”RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Rieti, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio Rieti, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
l’RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Roma, in persona del responsabile del contenzioso regionale pro tempore , in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 giugno 2016, rep. n. 41564, nella qualità di incorporante l” RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Roma, r appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Rieti, ove elettivamente domiciliato
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO ESTRATTO DI RUOLO
Rep .
(indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 15 giugno 2016, n. 3807/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 15 giugno 2016, n. 3807/01/2016, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di quattro cartelle di pagamento per vari tributi, nell’ammontare complessivo di € 3.321,65, ha accolto l’appello proposto dall” RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di agente della riscossione, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti il 21 gennaio 2015, n. 13/02/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate alla contribuente, che era irrimediabilmente decaduta dalla relativa impugnazione;
l ” RAGIONE_SOCIALE‘, nella qualità di incorporante l” RAGIONE_SOCIALE‘, ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo (indicato in rubrica con la lettera ‘ A ‘) , si denuncia « nullità del procedimento », (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di rinviare l’udienza di discussione della causa, senza tener conto che i difensori della contribuente avevano proposto (a mezzo pec) istanza in tal senso per legittimo impedimento a presenziare (l’uno, per impegni professionali dinanzi ad altra A.G., l’altro, per gravi problemi di salute); per cui: « La Commissione Tributaria, senza nemmeno emanare ordinanza di rigetto o atto equipollente, riteneva di trattare, nella udienza originariamente designata, la causa che ci occupa privando di fatto la RAGIONE_SOCIALE del diritto di costituirsi in udienza e sostenere le proprie difese »;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto », (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che « le cartelle di pagamento risultano tutte ritualmente notificate, con la conseguenza che i primi giudici avrebbero dovuto ritenere il ricorso inammissibile, oltre che infondato nel merito »;
il primo motivo è inammissibile;
2.1 difatti, il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto o riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio, né essendo stata indicata la localizzazione di tale atto nel fascicolo di merito;
2.2 a tal proposito, è il caso di richiamare la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione
siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9709);
2.3 ad ogni modo, si rammenta che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, i l rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche nel processo tributario ex art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone l’impossibilità di sostituzione dello stesso, venendo in difetto in rilievo una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del
differimento di tale udienza, con conseguente legittimità della sentenza pronunciata a seguito del legittimo diniego del provvedimento di rinvio (Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2018, n. 25783; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2019, nn. 31634 e 31636; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10719; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11704; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2022, n. 15677; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2024, n. 22367);
2.4 pertanto, l’omesso esame dell’istanza da parte della Commissione tributaria regionale, che neppure ne fa menzione in motivazione, non può dar luogo alla dedotta invalidità della sentenza, non comportando la predetta alcun obbligo di provvedere nel senso voluto, stante la mancata prospettazione, in essa, dell’impossibilità, per entrambi i difensori, di farsi sostituire;
il secondo motivo è inammissibile;
3.1 a ben vedere, la censura non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, la quale è incentrata sul preliminare accertamento della regolare notifica delle cartelle di pagamento;
3.2 a tal proposito, infatti, premesso che « la parte contribuente ha proposto ricorso avverso una intimazione di pagamento che, in effetti, non era stata mai notificata », il giudice di appello ha espressamente ritenuto che « le cartelle di pagamento che si assumono erroneamente presupposte, risultano tutte ritualmente notificate, con la conseguenza che i primi giudici avrebbero dovuto ritenere il ricorso inammissibile, oltre che infondato nel merito »;
3.3 di contro, secondo la prospettazione della ricorrente: « Tale assunto non può essere assolutamente condiviso. Innanzitutto perché la RAGIONE_SOCIALE in data 13.03.13 riceveva intimazioni di pagamento relative che provvedeva a depositare nel fascicolo
di primo grado unitamente agli estratti di ruolo, che comunque ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/92. Ma oltre al dato fattuale sopra riportato codesta difesa dissente da quanto affermato dalla Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale ponendo a fondamento della propria tesi la recente pronuncia della Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 02/10/2015 n° 19704 in base alla quale è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’Agente della riscossione, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. È questo l’innovativo principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704, la quale risolve il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo. Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, intervenendo sulla nota questione della impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/1992, afferma che il contribuente possa impugnare l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l’estratto di ruolo rilasciatogli dall’Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere. Ciò, sulla base della considerazione per la quale “una lettura costituzionalmente orientata del l’ art. 19 citato impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il
contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Nel caso di specie, una società impugnava dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento ben oltre i termini perentori di impugnazione previsti dalla legge, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo dall’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’Agente della riscossione. I Giudici di prime cure dichiaravano l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che solo formalmente l’atto opposto era la cartella, atteso che l’opposizione riguardava segnatamente l’estratto di ruolo, che è “atto interno del l’ Agente della riscossione, non rientrante tra quelli tassativamente indicati dal primo comma del l’ art. 19 del D.Lgs. n. 546 de/1992”. La decisione veniva confermata anche dai Giudici di secondo grado, i quali affermavano innanzitutto che la richiesta all’Agente della riscossione del rilascio di copia dell’estratto di ruolo non poteva comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta, ancorché per asserito difetto di notifica. Successivamente, i medesimi ribadivano altresì la inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo, rilevando non solo la mancata indicazione dello stesso nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche la carenza del requisito della “coattività della prestazione tributaria ivi espressa” e, dunque, della idoneità a
costituire ”provocatio ad opponendum”, senza che per ciò stesso potesse lamentarsi una compressione del diritto di difesa del contribuente, al quale era riservata comunque la possibilità di dolersi della inesistenza della notifica della cartella in sede di impugnazione di atti successivi (pignoramenti, fermi o ipoteche). La società proponeva ricorso per cassazione, assumendo che l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso, in quanto parziale riproduzione del ruolo, che a sua volta è atto impugnabile, e che non rileva la natura interna dello stesso, poiché tramite esso il ricorrente viene a conoscenza di una determinata pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti, e da ciò scaturisce la nascita dell’interesse all’azione. Con ordinanza interlocutoria n. 16055 del 2014, il Collegio della Corte di Cassazione rimetteva la questione alle Sezioni Unite, al fine di comporre il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo. In particolare, la questione si poneva poiché l’estratto di ruolo non rientra tra gli atti tipici avverso cui è possibile proporre ricorso: tuttavia, al comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 si legge che gli atti diversi da quelli indicati nella stessa norma non sono impugnabili autonomamente e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. Da una lettura restrittiva della norma citata si evinceva quindi che il contribuente poteva impugnare il precedente atto non notificato solo dopo aver ricevuto la notifica dell’atto successivo (ad esempio, avviso di mora o intimazione di pagamento o iscrizione di ipoteca). Pertanto, il contribuente si trovava nella paradossale situazione di dover attendere un’iscrizione ipotecaria o un pignoramento, in quanto gli era preclusa la
possibilità di ricorrere avverso l’estratto di ruolo, nonostante avesse appreso per la prima volta dell’esistenza di un debito a suo carico solo a seguito della richiesta di tale documento all’Agente della riscossione, non essendogli mai stata notificata la originaria cartella di pagamento . Le Sezioni Unite operano innanzitutto una distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo. Il ruolo viene definito quale atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge (artt. 10, lett. b), 11 e 12 D.P.R. n. 602 del 1973), anche con riferimento alla sua impugnabilità (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992), nonché provvedimento proprio dell’ente impositore, contenente una pretesa economica che viene posta a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento nella quale è incorporato. L’estratto di ruolo è invece definito quale elaborato informatico, atto interno formato dall’Agente della riscossione, privo di qualsivoglia pretesa impositiva, diretta e/o indiretta e, dunque, non impugnabile per mancanza di interesse del debitore. Ciò posto, i Giudici di INDIRIZZO ritengono che, ancorché non sussista l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, risulta certamente l’interesse ad impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti riportati ne ll’ estratto di ruolo contenenti la pretesa a carico del contribuente. Pertanto, i medesimi concludono ritenendo che una lettura costituzionalmente orientata dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’ atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza. Non può infatti escludersi che il contribuente abbia interesse a contrastare l’avanzamento del procedimento di
imposizione e di riscossione il più presto possibile, ragion per cui non può essergli negata la facoltà di far valere, appena avutane conoscenza, la invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l’estratto di ruolo. Alla luce dei suesposti principi sanciti dai Giudici di piazza Cavour, appare dunque evidente come il contribuente non dovrà più necessariamente attendere la notifica di un atto successivo per impugnare unitamente a quest’ultimo anche l’atto presupposto non notificato, ma potrà ricorrere avverso l’estratto di ruolo e impugnare tramite esso anche l’originario atto mai ricevuto. Parimenti, si ritiene che il medesimo discorso debba valere con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi, riconoscendo al contribuente, per effetto della pronuncia in commento, la possibilità di ricorrere contro la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE di presa in carico del credito, che in linea generale non è impugnabile. Il contribuente ha comunque la possibilità di approfittare dell’accesso alla “tutela anticipata”, dovendo, in tal caso, procedere a presentare ricorso entro sessanta giorni dalla stampa del documento, come nel caso che qui ci occupa. Tale conclusione si deduce dalla circostanza che, ad avviso delle Sezioni Unite, benché per l’estratto di ruolo non possa parlarsi di notifica, la circostanza che si tratti di un “documento” del quale il contribuente “sia comunque legittimamente venuto a conoscenza” induce a ritenere che il termine per l’impugnazione decorra dalla data di stampa del medesimo. In ogni caso, resta inteso che la mancata presentazione del ricorso da parte del contribuente avverso l’estratto di ruolo non pregiudica la possibilità di presentare ricorso successivamente avverso gli specifici atti di intimazione »
3.4 tuttavia, così argomentando, la censura è del tutto avulsa e disallineata rispetto alla suesposta motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato l’accoglimento del gravame in riferimento alla regolare notifica delle cartelle di pagamento alla contribuente; per cui, è evidente che la contestazione si è appuntata su un’argomentazione assolutamente estranea alle ragioni enunciate dal giudice di appello;
3.5 si rammenta, a tale riguardo, che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34760; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16325; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2024, n. 24214);
3.6 peraltro, posto che la sentenza impugnata ha accertato la regolare notifica della cartella di pagamento, senza contestazioni sul punto, nessun rilievo assume la sopravvenienza dell’ art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: « 1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4bis . L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione »; difatti, l’incidenza dello ius superveniens nei giudizi in corso postula l’inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento;
in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
le spese giudiziali seguono la soccombenza, venendo liquidate nella misura fissata in dispositivo;
6. ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre