Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33135 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33135 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12395/2019 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Canicattì (AG), in persona del socio amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione per la Provincia di Agrigento, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in AVV_NOTAIO (AG), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL) , e comunque presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, giusta procura
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE
Rep.
in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 10 ottobre 2018, n. 4266/12/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che nessuno è comparso per le parti; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 10 ottobre 2018, n. 4266/12/2018, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento, nonché dei sottesi cartella di pagamento e avviso di accertamento per tributi erariali, nella misura di € 18.221,49, ha rigettato l’appello proposto da lla medesima nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2015, n. 2317/05/2015, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che gli eventuali vizi RAGIONE_SOCIALEa notifica non comportassero l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata alla contribuente e che l’intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione alla prodromica cartella di pagamento.
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo per la prima volta il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016, con la quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto, la cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento era stata annullata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad undici motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione si fosse ritualmente costituito nel giudizio di appello mediante difensore del libero foro, senza una specifica nomina RAGIONE_SOCIALE‘organo deliberante.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’obbligo per l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione di chiamare in causa l’ente impositore .
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, a mezzo di memorie illustrative
depositate nel giudizio di primo grado, le cui argomentazioni erano state riprodotte nell’atto di appello , la contribuente avesse tardivamente proposto motivi aggiunti rispetto a quelli dedotti col ricorso originario, dei quali essi costituivano, in realtà, una mera specificazione.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 19, comma 1, lett. a, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i motivi di appello circa i vizi di notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento fossero inammissibili, essendo precluse le rispettive doglianze dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa successiva cartella di pagamento, che era stata regolarmente notificata alla contribuente.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, lett. a, e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 12 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello circa i vizi di notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, essendosi limitato a dichiararne l’inammissibilità per l’om essa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento.
1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato
erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità.
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione agli interessi moratori e alle spese accessorie RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
1.8 C on l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982, n. 890, 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità, senza tener conto che l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento costituiva vizio proprio RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, la cui impugnazione tempestiva non poteva comportarne la sanatoria.
1.9 Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’inesistente notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento per l’omessa identificazione RAGIONE_SOCIALE‘agente notificatore.
1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2712 e 2719 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure con riguardo alla limitazione RAGIONE_SOCIALE‘ ordine di esibizione alla sola relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, senza comprendere la stessa cartella di pagamento.
1.11 C on l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa potestà certificatoria RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione in ordine alla conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copie prodotte in sede giudiziale con riguardo ai propri atti.
Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di giudicato esterno, che la ricorrente ha proposto per la prima volta nel corso del presente procedimento con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ancorché l’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016 (e prodotta in copia munita RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di passaggio in giudicato), sia intervenuta ben prima -oltre che RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso per cassazione – RAGIONE_SOCIALEa stessa celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione dinanzi al giudice di appello (24 settembre 2018).
2.1 Invero, è pacifico che il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11112; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7633; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4420; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31950; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 35920; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2022, n. 24731; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25758; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2023, n. 22979).
Peraltro, un recente arresto di questa Corte ha precisato -con condivisibile affermazione di principio, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede – che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863; nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012).
A sostegno di tale esegesi, si è argomentato che: « È pur vero che, in ragione del richiamo all’art. 276 cod. proc. civ., l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata e che tale principio discende dal rilievo secondo cui ogni adempimento anteriore alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non ha rilevanza giuridica esterna ai fini del
venire ad esistenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza civile, la quale è determinata, come regola generale, vigente nella specie, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella Cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, quel che rileva, tuttavia, al fine di individuare il mezzo di gravame cui affidare l’eccezione di giudicato esterno nelle more formatosi, è che alla data RAGIONE_SOCIALEa deliberazione il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado deve fondarsi debba o meno considerarsi chiuso. (…) La soluzione accolta t rova conforto nella ulteriore disposizione di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992 il quale prevede che il rinvio RAGIONE_SOCIALEa deliberazione «quando ne ricorrano i motivi» debba comunque avvenire in quella sede, così restando implicitamente la possibilità di una rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione in epoca successiva. Se pure con riferimento al giudizio ordinario questa Corte ha già affermato che, riservata la causa per la decisione, ha inizio la fase RAGIONE_SOCIALEa deliberazione, retrattabile solo a seguito di provvedimento decisorio del giudice collegiale. Rispetto a simile eventuale statuizione, che può anche essere fondata sul rilievo di ufficio di circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, non esiste alcun diritto RAGIONE_SOCIALE parti, dopo che le stesse nell’udienza collegiale hanno presentato le proprie conclusioni e svolto le proprie difese (Cass. 27/05/2013, n. 13163). La tesi qui sostenuta, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, individua nella udienza di discussione, e precisamente prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa relazione, l’ultimo termine utile per far valere il giudicato esterno in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916, Cass. 31/05/2019 n. 14883). La data RAGIONE_SOCIALEa deliberazione segna, pertanto, il confine di ogni possibile attività difensiva endo-
processuale RAGIONE_SOCIALEa parte » (Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863).
2.2 Nella specie, considerando la data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza richiamata (29 luglio 2016) ed il decorso del termine lungo di impugnazione (sei mesi) (in carenza di notifica, con il prolungamento RAGIONE_SOCIALEa sospensione feriale dei termini dall’1 agosto 2016 al 31 agosto 2016 ex art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo novellato dall’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), la formazione del giudicato esterno ri saliva all’1 marzo 2017, allorquando, cioè, la sentenza impugnata non era stata ancora pronunciata ed il giudizio di appello non era ancora pervenuto all’udienza di discussione. Per cui, l’eccezione di giudicato esterno poteva (e doveva) essere proposta dalla contribuente nel corso del giudizio di appello, al più tardi, durante l’udienza di discussione del 25 settembre 2019.
Ciò posto, il primo motivo è infondato.
3.1 Come è noto, l’art. 1, commi 1, 2 e 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha stabilito che: « 1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del RAGIONE_SOCIALE sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3. (…) 8. L’Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Av vocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente per territorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente per territorio, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie c ontinua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ».
3.2 La successiva norma di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 4nonies , comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto che: « Il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio ».
3.3 Inoltre, in base al l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156: « 2. L’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato »).
3.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il richiamo, operato dall’art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia ” pubblica-del libero foro “) dettate dalla prima parte RAGIONE_SOCIALE stesso art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2019, n. 32241; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2021, n. 5052; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9970; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3346); detta soluzione interpretativa è stata ritenuta conforme al Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE proprio in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, secondo cui, in subiecta materia : « L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: – liti innanzi al AVV_NOTAIO di Pace (compresa la fase di appello);
liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello;
liti innanzi alle Commissioni Tributarie». Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata hanno chiarito che “a) se la convenzione riserva all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la difesa e
rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’RAGIONE_SOCIALE erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso » (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019, n. 30008).
3.5 In linea con tale indirizzo, si può, dunque, ritenere che il testo novellato RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, estendendo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente all’RAGIONE_SOCIALE , all’RAGIONE_SOCIALE ed alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari, anche all’« agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione », il quale, quindi, nel giudizio di merito deve costituirsi direttamente e non può farsi rappresentare da un soggetto esterno alla sua organizzazione, è riferito esclusivamente all’ente pubblico economico RAGIONE_SOCIALE, ma non è applicabile alle società private (ancorché a partecipazione pubblica), come la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , che (a differenza di quelle, ormai sciolte, del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ )
continuano a svolgere autonomamente il servizio di riscossione dei tributi e non hanno la possibilità di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.6 In seguito, l’art. 76, commi 1, 2 e 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che: « 1. In attuazione RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALE è sciolta, cancellata d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALEna 15 aprile 2021, n. 9, l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 RAGIONE_SOCIALEa medesima Regione RAGIONE_SOCIALEna, è affidato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed è svolto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Regione, anche relativamente alle RAGIONE_SOCIALE non spettanti a quest’ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all’articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole ‘, relativamente alle RAGIONE_SOCIALE non spett anti a quest’ultima,’ e le parole ‘, con riferimento alle predette RAGIONE_SOCIALE,’ sono soppresse. (…) 4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di riscossione nella Regione RAGIONE_SOCIALEna, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di RAGIONE_SOCIALE con i poteri e secondo
le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».
3.7 Dunque, essendo ancora giuridicamente esistente e vitale al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del procedimento di appello ( nell’ anno 2015) , la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ poteva costituirsi -anche in assenza di una specifica deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo – a mezzo di un difensore del libero foro, il cui mandato doveva considerarsi valido ed efficace anche dopo l’instaurazione del procedimento per cassazione ( nell’ anno 2019).
3.8 I nvero, anche per la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2023, n. 7044), si può richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui, p er effetto del principio RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta perpetuatio RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e l’automatico subentro del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non privano il difensore RAGIONE_SOCIALEa società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data RAGIONE_SOCIALEa predetta successione, RAGIONE_SOCIALE ius postulandi e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (in termini: Cass. Sez. 5^, 3 gennaio 2022, n. 3312; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2022, n. 14717; Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28365).
3.9 Peraltro, sebbene non si evinca dalla sentenza impugnata che la contribuente avesse eccepito nel giudizio di appello il difetto di rappresentanza tecnica RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, non può escludersi che la questione -di cui è pacifica la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le
tante: Cass., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5770; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056) – possa essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità mediante la proposizione di un motivo del ricorso per cassazione allo scopo di sollecitarne la delibazione officiosa.
Il secondo motivo è infondato.
4.1 Come si desume dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha effettivamente tralasciato di vagliare (senza nemmeno farne menzione nell’esposizione degli antefatti processuali) l’eccezione concernente la mancata chiamata in causa del l’ente impositore nel giudizio di prime cure, il cui tenore letterale -in rigoroso ossequio al canone RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza è stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione (pagine 6 -8).
4.2 P er cui, una volta accertata l’omessa pronuncia, il collegio è in grado di scrutinare la regolarità del contraddittorio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.
4.3 Invero, è ormai pacifico che la Corte di cassazione possa decidere la causa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cod. proc. civ., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali (nella specie, quella di cui all’art. 112 cod. proc. civ.), il che è conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo , purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2017, n. 24866; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15866; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2022, n. 32511).
4.4 Come si è detto, la censura attinge la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di appello, col quale si lamentava che il giudice di prime cure aveva omesso di
ordinare all’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione l’ integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ ente impositore.
4.5 Invero, l ‘indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore quanto del l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, l’onere per l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative RAGIONE_SOCIALEa lite.
4.6 In applicazione di tale orientamento, si è tra l’altro affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore o RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo ed essendo rimessa all’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non
assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore (Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2023, n. 27227).
4.7 N e consegue che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non inficia la regolarità del procedimento, né mina la validità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
5.1 S econdo l’art. 24, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: « 2. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine RAGIONE_SOCIALEa commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito »; 3. Se è stata già fissata la trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia, l’interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che
intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l’udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4. L’integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all’art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l’art. 20, commi 1 e 2, l’art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l’art. 23, comma 3 ».
5.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di un nuovo motivo di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2020, n. 26313; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14206; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34013; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9832); per cui, nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione RAGIONE_SOCIALEa domanda nella forma RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado; ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di « deposito di documenti non
conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine RAGIONE_SOCIALEa commissione » (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9832).
5.3 Stando al tenore RAGIONE_SOCIALEa doglianza, la memoria illustrativa era consistita nella « mera specificazione dei motivi già esplicitati nel ricorso, RAGIONE_SOCIALEa mancata previa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico », per cui « non sarebbe necessaria la loro deduzione attraverso la formulazione di motivi aggiunti ».
5.4. Tuttavia, il mezzo si limita a contenere la trascrizione comparata di sintetiche rubriche dei motivi dedotti nel ricorso originario e nella memoria illustrativa (con la sommaria enunciazione dei vizi censurati), senza riprodurre il testo letterale RAGIONE_SOCIALE argomentazioni ivi contenute, precludendo in tal modo al collegio la verifica RAGIONE_SOCIALEa loro sovrapponibilità e coincidenza, per cui ne è evidente la carenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza .
5.5 Ad ogni modo, anche a volerne ipotizzare la corretta formulazione sul piano esplicativo, il mezzo si risolve nella mera pretesa ad una specifica motivazione da parte del giudice del gravame sulle lagnanze contenute nella memoria depositata nel giudizio di primo grado e replicate nelle memorie depositate nel giudizio di secondo grado , senza l’ulteriore prospettazione di un qualche pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa, là dove è pacifico che la denuncia di vizi fondati sulla presunta violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità RAGIONE_SOCIALE‘attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte per effetto RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione; con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione con la quale
si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2020, n. 10955; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25580; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6630; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22546; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo , l’ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l’undicesimo motivo -la cui concatenazione logico-giuridica consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento -sono infondati.
6.1 Sindacando la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche relative ai singoli atti RAGIONE_SOCIALEa sequenza procedimentale, la sentenza impugnata ha accertato che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA -prodromica all’intimazione di pagamento n. 29120139001977612 -era stata notificata alla contribuente dal messo notificatore il 26 maggio 2011 mediante consegna a COGNOME NOME, che aveva sottoscritto per ricezione, e che la comunicazione di avvenuta notifica era stata inviata alla contribuente con lettera raccomandata NOME. spedita il 9 giugno 2011 ed era stata consegnata alla medesima COGNOME NOME, che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento . A suo dire, « per eccepire ritualmente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 2, del D.L.gs. n. 546/1992, l’irregolarità o la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento in contestazione, quale risultante dalla documentazione prodotta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente avrebbe dovuto
integrare i motivi RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso mediante at to avente i requisiti di cui all’art. 18 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto legislativo , nel rispetto dei successivi articoli 20, commi 1 e 2, 22,commi 1, 2, 3 e 5; e 23, comma 3. Tale adempimento non è stato assolto dalla contribuente, la quale si è limitata a depositare -peraltro tardivamente rispetto ai termini previsti dalle norme sopra indicate -memorie illustrative che non risultano notificate all’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione. Pertanto, in assenza di motivi, ritualmente proposti nel corso del giudizio di primo grado, afferenti alla rilevanza probatoria RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento deve ritenersi pienamente provata ».
6.2 Da tale premessa, il giudice del gravame ha coerentemente dedotto l’inammissibilità dei motivi di appello circa la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, « poiché le rispettive doglianze sono precluse dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa stessa cartella di pagamento », di cui lo stesso ha contestualmente accertato la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica.
6.3 C iò in quanto i vizi RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento , che la contribuente assume non esserle stato notificato, potevano essere fatti valere soltanto con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa correlativa cartella di pagamento, conseguendone altrimenti la definitività RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto .
6.4 Peraltro, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 1, parte 2, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e RAGIONE_SOCIALEa relativa data è assolta mediante la produzione RAGIONE_SOCIALEa relata di notificazione e/o RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo RAGIONE_SOCIALEa cartella stessa, non essendo necessario che
l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione produca la copia RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione) (in termini: Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23531; Sez. 6^-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2023, n. 29552).
6.5 Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 cod. civ., la prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base RAGIONE_SOCIALEa trascrizione in ogni relata del numero identificativo RAGIONE_SOCIALEa rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; laddove, invece, l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione produca in giudizio copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica o RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo RAGIONE_SOCIALEa cartella), e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione RAGIONE_SOCIALEa riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare
le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6^- 3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426).
6.6 In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 cod. civ.; in particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi RAGIONE_SOCIALEa negazione RAGIONE_SOCIALEa genuinità RAGIONE_SOCIALEa copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione).
6.7 Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l’indicazione RAGIONE_SOCIALE parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
6.8 Nella specie, non risulta che la contribuente abbia contestato nei termini delineati la conformità RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche agli originali RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento; peraltro, la contribuente non ha assolto all’onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata indicazione RAGIONE_SOCIALE difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali; ne deriva , secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, che la produzione degli originali RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagame nto e RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa era sufficiente comprovare la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento.
6.9 Per cui, si deve ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una
intimazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta in base all’avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento; n e consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva solo con la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6^-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2023, n. 17073).
6.10 In definitiva, i vizi RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento da cui nasce il debito alla fonte RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento non sono, perciò, deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di quest’ultima, eccettuato il caso, non ricorrente nella specie, in cui solo attraverso la cartella di pagamento il contribuente venga a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva e RAGIONE_SOCIALE‘atto con cui è stata accertata.
6.11 Ne discende che al contribuente è preclusa l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa successiva cartella di pagamento per far valere vizi RAGIONE_SOCIALE‘a vviso di accertamento, secondo il principio sopra enunciato RAGIONE_SOCIALEa non impugnabilità, se non per vizi propri, di un
atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
6.12 Quanto, poi, ai motivi di appello circa la notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, va ribadito che il vizio RAGIONE_SOCIALEa notificazione di un atto tributario investe solo la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto RAGIONE_SOCIALEa sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio RAGIONE_SOCIALEa notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017), secondo la quale la natura non processuale RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale – essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria – e quindi
all’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE nullità e RAGIONE_SOCIALE sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità RAGIONE_SOCIALEa relativa notificazione per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo RAGIONE_SOCIALE‘atto ex art. 156 cod. proc. civ. (sanatoria operante solo se il conseguimento RAGIONE_SOCIALE scopo avvenga prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta- per l’esercizio del potere impositivo).
6.13 Per cui, conformandosi a tale principio, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che « tutte le doglianze RAGIONE_SOCIALEa contribuente riguardanti esclusivamente l’irregolarità, la nullità e/o l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento impugnata risultano del tutto inconcludenti ».
Da ultimo, il settimo motivo è infondato.
7.1 Secondo la trascrizione fattane nel ricorso introduttivo, nel rispetto del canone RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza, l’intimazione di pagamento aveva il seguente contenuto: « Gentile Contribuente, il giorno 26/05/2011 Le abbiamo notificato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA nonché successivamente gli eventuali atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ove necessari ex lege. A tutt’oggi non risulta pagato l’importo di € 18.221,49. La invitiamo a pagare entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. La avvertiamo che, se non pagherà, procederemo ad esecuzione forzata. Il totale da Lei dovuto risulta dalla somma RAGIONE_SOCIALE‘importo non pagato RAGIONE_SOCIALEa cartella pari a € 15.487,88; del compenso di riscossione e RAGIONE_SOCIALE altre spese che al 08/04/2013 sono di € 1.504,05; degli interessi di mora che al 08/04/2013 sono di € 1.229,56 »;
7 .2 ora, l’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che: « 2. Se l’espropriazione non è iniziata
entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa notifica »; il moRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento in vigore ratione temporis è stato approvato con d.m. 28 giugno 1999.
7.3 Secondo questa Corte, l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché non occorre (anche in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 21octies , comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2023, n. 5546).
7.4 Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal moRAGIONE_SOCIALE ministeriale, la semplice indicazione RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo
degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALE spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, anche in coerenza all’orientamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, che sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l’ intimazione di pagamento -hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo RAGIONE_SOCIALE‘atto precedente e la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica RAGIONE_SOCIALEa tipologia e RAGIONE_SOCIALEa natura degli interessi oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l ‘inammissibilità del terzo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
10. A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad ulteriori accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, AVV_NOTAIO (AG), per dichiarato anticipo; dà atto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, a carico de lla ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 novembre