Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23260 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19926/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 98/03/2021 depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
Con distinti ricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di soci della cessata società RAGIONE_SOCIALE, impugnarono l’avviso di accertamento mediante il quale l’Amministrazione aveva proceduto al recupero a tassazione dei maggiori imponibili dovuti ai fini Ires, Iva e Irap, dall’ente cessato, sul presupposto del parziale occultamento di utili di esercizio e dell’esistenza di maggiori ricavi. L’avviso veniva notificato ai predetti in quanto soci della società estinta nelle cui posizioni debitorie essi erano, pertanto, succeduti. In seguito, i soci COGNOME e COGNOME hanno ricevuto la notifica delle cartelle oggetto del presente giudizio e mirate al recupero delle imposte pro quota. Avverso delle cartelle i due soci hanno proposto separati ricorsi, che la CTP di Treviso ha respinto, previa riunione. La CTR del Veneto ha rigettato anche il successivo appello dei due contribuenti, che ora si affidano ad un unico motivo di ricorso. Resiste l’Agenzia con controricorso.
Ragioni della decisione.
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione, oggetto di prospettazione, allegazione delle parti, ed errata applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2495 c.c., 36 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR trascurato di pronunciarsi sulla violazione di quest’ultima norma, dedotta fin dal primo grado dai ricorrenti odierni, essendo la notificazione delle cartelle di
pagamento avvenuta nei confronti di costoro ‘ esclusivamente quali soci della società RAGIONE_SOCIALE, cessata nel 2007′ , ancorché la notifica dovesse riguardarli quali ‘ ultimi soci ‘ della predetta società e dovesse dar conto del titolo successorio in base al quale erano tenuti a rispondere ex art. 2495 c.c.
Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.
Innanzitutto, non consta un’omissione di pronuncia. Invero, la CTR enuclea in sequenza le censure alla base del mezzo di ricorso ora in esame così riassumendole: ‘ Illegittimità, infondatezza ed erroneità delle cartelle di pagamento notificate ‘; ‘ Violazione art. 2495 cod. civ.’ ; ‘ Violazione art. 36 DPR 602/73 ‘; subito dopo il collegio regionale si sofferma sulla ‘ corretta interpretazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 DPR 602/73 ‘, evidenziando la fondatezza della ripresa alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza ‘ n. 4062/2010 ‘ e affermando la responsabilità dei ricorrenti avuto riguardo all’avvenuta liquidazione dell’ente. In tal modo, è stato compiuto quell’accertamento di fatto con correlata statuizione che in ricorso si assumono negletti.
Va soggiunto che, le cartelle sono state emesse ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si verte, pertanto, in materia di riscossione frazionata, ovvero basata su un titolo ancora sub iudice. È nell’ambito del giudizio su detto titolo che viene in apice la questione relativa alla legittimazione passiva dei soci, non potendo detta questione essere riversata e/o riproposta nel presente, diverso giudizio. Nel giudizio relativo alla cartella, la parte può, invero, dedurre solo questioni riguardanti la sua regolarità, il suo contenuto, la sua notifica, l’entità della somma richiesta, ma nessun altro profilo, posto che la cartella in parola viene emessa nei confronti di chi è parte del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza sulla cui base è stata emessa.
Come osservato condivisibilmente da questa Corte, infatti, ‘ In tema di contenzioso tributario, il giudizio avente ad oggetto
l’impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non può essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa che si concluda il procedimento riguardante l’impugnazione della sentenza in base alla quale è stata emessa la cartella, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità atteso che la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all’avviso di accertamento la cui legittimità è ancora “sub judice”, poichè, altrimenti, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento ‘ (Cass. n. 28595 del 2017).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese vanno regolate secondo soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.