Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21128 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21128 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3981/2018 R.G., proposto
DA
‘ Ing. RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma, ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Avezzano (AQ), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME c on studio in Avezzano (AQ) (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzi p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI – IMU RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO MOTIVAZIONE ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , in qualità di successore a titolo universale d ell” RAGIONE_SOCIALE, già con sede in Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge è domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l ‘Abruzzo il 28 giugno 2017, n. 597/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. La ‘ Ing. RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 28 giugno 2017, n. 597/03/2017 , che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 09720150168659020 notificata a mezzo pec il 3 agosto 2015 da parte d ell” RAGIONE_SOCIALE (poi, ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ) nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE , per l’importo di € 12.970,96, in dipendenza di avviso di accertamento in rettifica n. 1807/2008 del 5 agosto 2013 (non impugnato) per parz iale versamento dell’ICI relativa all’anno 2008 da parte del Comune di Avezzano (AQ) su immobili ubicati nel medesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Avezzano (AQ) e dell” Equitalia RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la
sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila il 20 aprile 2016, n. 398/02/2016, con condanna della ‘ Ing. RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell” RAGIONE_SOCIALE e compensazione delle spese giudiziali tra la ‘ Ing. RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Avezzano (AQ).
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente -sul presupposto che: a) la sospensione della sentenza di prime cure non potesse essere concessa per carenza di periculum in mora , a causa dell’esiguità della somma dovuta; b) la sospensione della cartella di pagamento fosse stata implicitamente respinta dalla sentenza di prime cure; c) la cartella di pagamento fosse adeguatamente motivata; d) la contribuente avesse ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento in rettifica, essendo a conoscenza della pretesa impositiva; e) l’atto richiamato per relationem non dovesse essere allegato all’atto impugnato; f) la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento fosse regolare; e) l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa all’avviso di accertamento in rettifica fosse stata depositata dall’ente impositore e recasse la stampigliatura dell’ufficio postale.
Il Comune di Avezzano (AQ) e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con separati controricorsi.
Il Comune di Avezzano (AQ) ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad undici motivi.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per non essere stata fissata dal giudice di prime cure l’udienza di trattazione per la sospensione della cartella di pagamento e per essere stata rigettata dal giudice di appello l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado « senza esaminare e pronunciarsi sulle altre istanze di sospensione, innanzi indicate ».
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2 Sotto il primo aspetto, si rileva che, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto l’art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che « gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado », sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2013, n. 24448; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16116; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1312; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37484; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1149).
2.3 Sotto il secondo aspetto, il giudice di appello ha espressamente e motivatamente respinto l’istanza di sospensione della decisione di prime cure, confermando, per quanto potesse occorrere, il rigetto dell’istanza di sospensione della cartella di pagamento.
Invero, con un autonomo capo del dispositivo, il giudice di appello ha respinto l’istanza di sospensione, argomentando in
motivazione che: « Circa la censura del contribuente sulla CTP che avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sospensione della sentenza, la CTR ritiene che i primi giudici non si sono pronunciati ritenendo tacitamente rigettata la richiesta. Sull’istanza di sospensione della sent enza invocata dal ricorrente, la Commissione reputa che tale domanda difetta del periculum in mora invocato, tenuto conto della esiguità della somma contestata ».
Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. , per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado « senza esaminare la documentazione probatoria prodotta dal contribuente nel corso del giudizio, e senza esaminare le eccezioni in fatto ed in diritto eccepite nel corso del giudizio », avendo « erroneamente percepito i fatti di causa che si sostanziano nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata ».
3.1 Il predetto motivo è inammissibile.
3.2 Anzitutto, si rileva la preclusione derivante dalla c.d. ‘ doppia conforme ‘ (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo rifor mulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109). Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ.).
3.3 In ogni caso, l a censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto
sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto (carente motivazione della cartella di pagamento; notifica del prodromico avviso di accertamento; costituzione in giudizio dell’agente della riscossione; carente chiamata di terzi in causa) che, comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge.
3.4 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass.,
Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).
L’art. 360, primo comma, n. 5 ), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).
3.5 Peraltro, il mezzo si risolve nell’ imputazione al giudice di secondo grado di un vero e proprio errore revocatorio (cioè, della supposizione dell’esistenza di un fatto , la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti processuali, o de ll’ inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata dagli atti processuali), la cui cognizione è riservata in
via esclusiva al medesimo giudice in sede di impugnazione per revocazione della sentenza impugnata.
Difatti, l’ errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non « controverso » tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., o n. 4) dello stesso comma, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass., Sez. Trib., 16 luglio 2024, n. 19609).
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e difetto di motivazione della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essersi pronunciato il giudice di secondo grado sulle eccezioni sollevate dalla contribuente sul contenuto della cartella di pagamento, senza conoscere il prodromico avviso di accertamento in rettifica.
4.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
4.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza per l’omessa trascrizione in ricorso della cartella di pagamento. Infatti, è pacifico che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza del giudice tributario sotto il profilo del giudizio
espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n. 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, n. 30498; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16428; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2025, n. 9372).
Ne discende che l’inosservanza di tale onere comporta l’inammissibilità del mezzo, precludendo ogni sindacato del giudice di legittimità sulla sentenza impugnata.
4.3 Inoltre, come emerge dalla relativa formulazione in ricorso (pagine 13 -24), la censura non attinge alcuna argomentazione o statuizione della sentenza impugnata, limitandosi a contestare sul piano astratto, attraverso l’elencazione di massime giurisprudenziali di merito e di legittimità, la motivazione della cartella di pagamento.
Vale, quindi, il principio per cui è inammissibile il motivo che non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, dato che il motivo di impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la
rappresentazione, l’esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 22 aprile 2020, n. 8036; Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2023, n. 36588; Cass., Sez. 3^, 24 settembre 2024, n. 25533; Cass., Sez. Lav., 9 maggio 2025, n. 12283).
4.4 Per il resto, è pacifico che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di riscossione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la validità del ruolo e della cartella di pagamento, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 6^, 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2022, n. 30799; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904). A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli « estremi di tale atto e la relativa data di notifica »), in quanto essa va letta in combinato
disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, innovativo degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto « il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa » (in termini: Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2021, n. 576; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39132; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2022, n. 30799).
4.5 In ogni caso, la sentenza impugnata ha ritenuto che: « Riguardo al difetto di motivazione della cartella esattoriale, la Commissione, dalla lettura della documentazione in atti, considera che gli elementi esposti nel dettaglio degli addebiti da parte di Equitalia spa, risultano idonei ad assolvere la funzione di rendere manifeste le ragioni del provvedimento impugnato sia sull’ an che sul quantum e consentire al contribuente di sviluppare le sue tesi ».
Tanto in conformità al più recente indirizzo di questa Corte, per cui le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento redatte in conformità al modello ministeriale sono normalmente idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa: la conformità al modello ministeriale va sempre, con giudizio in fatto rimesso al giudice del merito (di regola incensurabile in sede di legittimità), posta in rapporto con l’esigenza di difesa
del soggetto a cui il pagamento è richiesto, a seconda del contenuto concreto di quei dati come trasfusi e trasposti nella singola cartella opposta (da ultima: Cass., Sez. 3^, 9 gennaio 2025, n. 560).
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di accertamento in rettifica – prodromico alla cartella di pagamento – era stato regolarmente notificato alla contribuente.
5.1 Il predetto motivo è inammissibile.
5.2 Secondo l’accertamento in fatto della sentenza impugnata: « Si sottolinea che il contribuente era a conoscenza delle pretese tributarie a suo carico, posto che gli era stato notificato l’avviso di accertamento dal Comune di Avezzano. (…) La censura circa il mancato deposito dell’originale della ricevuta della racco mandata da parte dell’Ente impositore, è infondata poiché tale ricevuta, anche se in fotocopia, è in atti ed evidenzia la stampigliatura dell’Ufficio postale pertanto è valida fino a prova di querela di falso ».
5.3 Il mezzo contesta tale accertamento con la deduzione che « la ricevuta di ritorno della notifica dell’atto prodromico, depositata in fotocopia nel corso del giudizio dall’Ente manca della stampigliatura del numero della raccomandata ed è indecifrabile la firma essendo la stessa una sigla », proponendo in tal modo una diversa ricostruzione dei fatti ed una rivisitazione delle risultanze probatorie, che è inammissibile in sede di legittimità.
Difatti, è pacifico che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 22 novembre 2023, n. 32505; Cass., Sez. 2^, 23 aprile 2024, n. 10927; Cass., Sez. Lav., 29 aprile 2025, n. 11310).
5.4 Peraltro, vi è carenza di autosufficienza. Difatti, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una notifica è necessaria la trascrizione integrale degli atti relativi al procedimento notificatorio, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2023, n. 822; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22707; Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2025, n. 11777). Onde, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta
un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568).
Nella specie, però, la ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le attestazioni concernenti la ricevuta relativa alla notifica della cartella di pagamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità, non superando la lagnanza il vaglio di ammissibilità.
5.5 Per il resto, si rammenta che, secondo questa Corte, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella di pagamento, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla ” firma del destinatario o di persona delegata “, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2010, n. 9962; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4556). Aggiungasi che la nullità di un atto non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifica come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto; pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la
presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2015, n. 7838; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2025, n. 6048)
Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. , per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata costituzione dell’agente della riscossione nel giudizio di prime cure, nonostante l’eccezione proposta al riguardo dalla contribuente, per cui si era erroneamente riconosciuta la liquidazione in suo favore delle spese del giudizio di appello.
6.1 Il predetto motivo è inammissibile.
6.2 Secondo la ricorrente, il giudice di prime cure non avrebbe rilevato la mancata costituzione in giudizio dell’agente della riscossione e il giudice di appello avrebbe illegittimamente pronunciato la condanna alla rifusione delle spese anche in favore dell’agente della riscossione.
6.3 Tuttavia, il mezzo è palesemente aspecifico, non chiarendo in cosa sia consistita la irregolare costituzione in giudizio.
6.4 Né è necessario, ai fini della soccombenza, che la parte si sia costituita solo in appello e abbia fatto valere in tale sede le proprie difese. Difatti, il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impositivo , è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di
diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi , inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. In particolare, non configura la proposizione di una nuova domanda la contestazione da parte dell’Ufficio appellante dei fatti dedotti dall’appellato in primo grado, la quale non incide sull’individuazione dell’oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi. Né tale contestazione è preclusa della circostanza che l’Ufficio non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l’appello dell’art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2006, n. 22010).
6.5 Ad ogni buon conto, va ribadito che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell’ufficio finanziario , al quale non è consentito, innanzi al giudice di appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi , da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso
l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilità dell’amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d’impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. 33756; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32151; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21074; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni
improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805).
6.6 In altre parole, non può dirsi che vi sia modificazione del petitum , allorquando l ‘ente impositore o l’agente della riscossione, che non si siano costituiti in primo grado, si limitino in grado di appello a contrastare i motivi di impugnazione dell’atto imp ositivo formulati dal contribuente in prima cura, in ordine alla pretesa che ne forma oggetto, ferme restando le preclusioni istruttorie (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2025, n. 2286).
Con il sesto motivo, si denunciano eccezioni di nullità della cartella di pagamento per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo pec e violazione dell’art. 156 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che la relata di notifica della cartella di pagamento era in bianco, essendo stata notificata a mezzo pec in carenza di potere certificatorio da parte dei funzionari a servizio dell’agente della riscossione.
7.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
7.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza. La ricorrente contesta l’omessa indicazione della qualifica rivestita dal notificante, ma non trascrive in ricorso il contenuto del documento informatico, dal quale soltanto si potrebbe evincere il vizio denunciato.
7.3 Per il resto, la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec è espressamente consentita dall’art. 26 , comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall’art. 38, comma 4, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e può essere eseguita direttamente dall’agente della riscossione. Per cui, è da intendersi sempre valida la notifica di una cartella di pagamento trasmessa via pec, e ciò a prescindere dalle specifiche tecniche del documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata o dalla assenza di firma digitale. Difatti, va lorizzando le disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1, lett. c), f) ed iter ), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. ‘ atto nativo digitale ‘), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. ‘ copia informatica ‘)», ossia, appunto, un file in formato pdf ( portable document format ), con l’ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite pec, venga poi sottoscritta con firma digitale (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30948; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21328; Cass., Sez. 5^, 12
agosto 2021, n. 22758; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2022, n. 37284; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32755; Cass., Sez. Trib., 16 luglio 2025, n. 19720).
7.4 Ad ogni modo, questa Corte ha avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (da ultime: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13302).
7.5 Nella specie, la contribuente ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento e si è difeso nel merito, sanando ogni eventuale irregolarità della notifica.
Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 167 cod. proc. civ. e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l’agente
della riscossione non aveva specificamente contestato le eccezioni proposte dalla contribuente, omettendo in tal modo di apprezzare la valenza probatoria del comportamento processuale dell’agente della riscossione.
8.1 Il predetto motivo è inammissibile.
8.2 La ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia esaminato tutte le eccezioni in fatto ed in diritto sollevate nel corso del giudizio, sulle quali l’agente della riscossione non aveva preso posizione e non aveva mosso contestazioni.
8.3 Anzitutto, si può censurare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. solo se si alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2022, n. 16736; Cass., Sez. Lav., 3 luglio 2024, n. 18211; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6568). Ma tanto non è stato denunciato in questa sede.
8.4 Inoltre, la ‘ non contestazione ‘, assurta dopo la novellazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (da parte dell’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69), a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo , concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado d i escluderne l’esistenza in base alle
risultanze ritualmente assunte nel processo; inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o di ret tifica) non è l’atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’attenzione sia rivolta alle difese dell’amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre « le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente », indicando « le prove di cui intende valersi » e proponendo « altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio », non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto ritenuto dal contribuente; ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., Sez. Trib., 27
dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2023, n. 16984; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22526; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22616; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, n. 26019; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n. 4307).
Con l’ottavo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore e l’agente della riscossione non avevano allegato alla cartella di pagamento le prove dei propri asserti.
9.1 Il predetto motivo è inammissibile.
9.2 A ben vedere, l a contestazione investe l’avviso di accertamento in rettifica prodromico alla cartella di pagamento, che non è stato autonomamente impugnato. Per cui, non possono farsi valere vizi inerenti ad atti dell’imposizione in sede di impugnazione di atti della riscossione.
9.3 Si rammenta, infatti, che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2011, n. 21082; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13102; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12759; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15452; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3227; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2022, n. 18488; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19507; Cass.,
Sez. Trib., 13 luglio 2023, n. 20148; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32808).
10. Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado che nessun atto citato nella cartella di pagamento era stato allegato alla stessa, derivandone la nullità della cartella di pagamento ex artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per la mancata allegazione degli atti prodromici.
10.1 Il predetto motivo è infondato.
10.2 L’agente della riscossione non doveva materialmente allegare alla cartella di pagamento l’avviso di accertamento in rettifica, al quale un mero rinvio per relationem era sufficiente.
Invero, la cartella di pagamento, quale atto di intimazione di pagamento, non postula l’allegazione dell’avviso di accertamento che ne è alla base, essendone sufficiente il semplice richiamo anche ai soli estremi di identificazione (data di emanazione e numero del provvedimento presupposto).
In tal senso, è stato affermato che la motivazione della cartella di pagamento può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella di pagamento – secondo
una interpretazione non puramente formalistica dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) – sempre che in essa siano indicati nella cartella di pagamento i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (in termini: Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, n. 11722 -nello stesso senso, da ultime: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2630; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, n. 30498; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, n. 6183; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2025, n. 560).
10.3 In ogni caso, la cartella di pagamento che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2025, n. 2092; Cass., Sez. Trib., 1 aprile 2025, n. 8615).
Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge 27 luglio 2000, n. 212, per mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata accolta dal giudice di secondo grado l’eccezione proposta dalla contribuente circa la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione.
11.1 Il predetto motivo è infondato.
11.2 Invero, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e
notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. Trib.,19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19327).
12. Con l’undicesimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata ex artt. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. , per essere stato omesso dal giudice di secondo grado « di motivare i punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’accoglimento dell’appello ».
12.1 Il predetto motivo è inammissibile.
12.2 A fronte della formulazione letterale della censura, il motivo difetta di specificità, non indicando in cosa sia consistito l’ error in procedendo , lamentandosi, in modo vago e generico, ultra-petizione e omessa pronuncia, da un lato, e motivazione apparente, dall’altro lato , della sentenza impugnata.
In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’ inammissibilità e l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
15. Si rammenta che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Ag enzia delle Entrate -Riscossione -con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) il regime previsto dall’art. 158 del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ‘ Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse ‘.
16. Ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ‘ Ing. RAGIONE_SOCIALE ‘ alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Comune di Avezzano (AQ) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidandole, per il primo, nella misura di € 200,00 per esborsi
e di € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per la seconda, nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ‘ Ing. RAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno