Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25000 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15432/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1754/2017 depositata il 18/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME presentava ricorso avverso due cartelle di pagamento, affermando l’inesistenza della notifica perché eseguita con le forme dell’assolutamente irreperibile, rispetto a quelle del momentaneamente assente. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, anche sull’assunto che egli non aveva impugnato gli atti successivi nei termini, né tantomeno congiuntamente all’atto presupposto. Nelle more, il contribuente rinunciava alle doglianze relative ad una RAGIONE_SOCIALE due cartelle.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la prima sentenza anch’essa a lui sfavorevole ricorre NOME COGNOME affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica con controricorso RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
In via pregiudiziale di rito occorre esaminare l’eccezione di parte contribuente, laddove afferma la tardività RAGIONE_SOCIALE difese erariali. Dall’esame dei documenti, risulta che il plico con il ricorso per cassazione sia stato ritirato il giorno 12 giugno 2017, mentre il controricorso è stato portato alla notifica il giorno 1° agosto 2017, ben oltre i quaranta giorni, fissato dall’art. 370 del codice di rito civile. Pertanto, il controricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 137, 138, 139, 140, 143 e 148 dello
stesso codice di rito, nonché dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. In altre parole, si prospetta l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento perché è avvenuta secondo le formule dell’assolutamente irreperibile o trasferito, rispetto a quelle del momentaneamente assente. Se ne desume l’inesistenza della notifica, contestando gli assunti RAGIONE_SOCIALE sentenze dei gradi di merito.
Il motivo non può essere accolto, poiché si ha inesistenza della notifica quando non vi sia alcun collegamento fra il luogo della notificazione ed il destinatario della stessa (Cass. II, n. 25350/2009; Cass. I, n. 16759/2011). Correttamente i collegi di merito e, per quanto qui interessa, la sentenza in scrutinio hanno rilevato, con argomentazione e accertamento in fatto che non risultano censurati con il ricorso, la sanabilità del vizio e quindi la conoscibilità dell’atto, pervenuto nella sfera del contribuente, avvenuta -come accertato in fatto- fra il luglio 2014 ed il febbraio 2015. Donde il contribuente avrebbe dovuto, quantomeno, impugnare la cartella presupposta in uno con gli atti successivi (Cass. S.U. n. 13913/2017; S.U. n. 17126/2018). Né, come si dirà, può valere l’affermazione che la scadenza degli atti esecutivi possa fare risorgere il termine di impugnazione autonoma della cartella, ormai irrimediabilmente spirato.
Il primo motivo è, pertant,o infondato se non inammissibile.
Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 50, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 e per violazione dell’articolo 24 della Costituzione repubblicana. Nella sostanza, si lamenta l’impossibilità di poter ricorrere direttamente avverso la cartella di pagamento, una volta perenti i termini di cui all’articolo 50 precitato cioè quando l’avviso di mora perde efficacia ovvero decorsi 180 giorni dalla sua notifica.
Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, esso mira surrettiziamente a fare rivivere un termine di impugnazione ormai irrimediabilmente spirato. È vero che questa Corte -in un’ottica di efficacia della tutela giurisdizionaleha sempre interpretato estensivamente l’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992 contenente l’elenco degli atti impugnabili, com’è pur vero che è stata consentita l’impugnazione dell’atto ignoto nel termine di impugnazione dell’atto noto immediatamente susseguente. In questo caso, la cartella esattoriale la cui notifica equivale anche a notifica del ruolo, non è stata impugnata in uno con l’avviso di mora, né lo è stata, autonomamente, entro il termine d’impugnazione di quell’atto, a prescindere dalla scelta di non impugnare l’avviso di mora. Resta quindi preclusa ogni impugnazione dell’atto precedente (asseritamente sconosciuto), una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell’atto successivo a prescindere che quest’ultimo sia stato o meno impugnato (cfr. ancora S.U. n. 13913/2017).
Viene infatti in rilievo un dovere di diligenza del contribuente della tempestività di impugnazione degli atti, avverso i quali ha RAGIONE_SOCIALE ragioni da prospettare con riguardo alla loro legittimità.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di tempestiva attività difensiva del patrono erariale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il giorno 11/07/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME