Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5017 Anno 2026
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5017 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
IRBA 2018
Art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92
ORDINANZA
Sul ricorso n. 24466 del ruolo generale dell’anno 2024 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale allegata al calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata-
Nonché
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC:EMAIL), in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1313/05/2024 depositata in data 8.05.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti de ll’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale pro tempore , dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , e della Regione Campania,
in persona del Presidente pro tempore , avverso la sentenza n. 2239/16/2023 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla suddetta società, quale gestore di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Benevento, avverso cartella di pagamento con cui veniva intimato a quest’ultima il pagamento della somma di € 4 .640,88, comprensiva di indennità di mora e interessi, a titolo di IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) non corrisposta nell’anno 2018, in favore della Regione Campania, per l’impianto di distribuzione carburante sito in Benevento.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo facendo applicazione del principio sancito dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 secondo il quale ‘ognuno degli atti autonomamente impugnabili’ ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, poteva essere impugnato solo per vizi propri salvo che non si trattasse di atti presupposti non notificati; con la conseguenza che “non era ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini” (sono richiamati, ex multis : Cass. 13102/2017, Cass. 21082/2011, Cass. 6029/2002); non rilevava in contrario la circostanza eccepita dalla contribuente della contrarietà alla normativa UE della disciplina nazionale in materia di Irba (e in particolare di quella transitoria connessa all’abrogazione dell’imposta), giacché l’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 non prevedeva alcuna deroga al principio generale del consolidamento dei rapporti tributari formalizzati in un atto impositivo non contestato dal contribuente nel termine di legge, e quindi anche il termine di decadenza per impugnare un provvedimento impositivo eventualmente affetto da illegittimità ex iure comunitario era di tipo perentorio, né mutava natura se la prospettata illegittimità fosse derivata dal contrasto con una norma comunitaria, piuttosto che da altre ragioni.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE . La Regione Campania ha depositato memoria di costituzione; è rimata intimata RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
In data 26 marzo 2025, la società ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CGT di II grado pronunciato sulla eccezione – sollevata in primo grado e riproposta in sede di gravame di contrarietà dell’IRBA al diritto comunitario (art. 1, par. 2, della Direttiva Accise 2008/118/CE) non avendo finalità specifiche ma unicamente di bilancio nonché agli artt. 11 e 117 Cost. Al riguardo, la società ricorrente evidenzia come l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Benevento avesse annullato in autotutela gli avvisi di pagamento dell’IRBA relativi all’anno 2019 stante l’incompatibilità del tributo con la normativa unionale, laddove per l’imposizione per il 2018, ciò non era avvenuto. Né il carattere definitivo dell’accertamento cristallizzato nell’avviso non impugnato e prodromico alla cartella di pagamento impugnata ostava alla valutazione dell’illegittimità ‘ ab initio ‘ della pretesa tributaria in contrasto con la normativa comunitaria con conseguente obbligo da parte del giudice di merito di disapplicazione della norma interna, stante il primato della norma comunitaria rispetto a quella nazionale ribadito nella sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi n. 170 del 1984 (c.d. Granital). Sul punto, la ricorrente sottolinea come la Commissione europea, con decisione 2017/2114 del 19.7.2018, aveva avviato una procedura di infrazione comunitaria con contestuale atto di costituzione in mora con cui si intimava all’Italia l’abolizione RAGIONE_SOCIALE imposte regionali sui carburanti applicate sul territorio e con con nota prot. C 8232 del 27.11.2019 aveva ribadito la contrarietà
dell’IRBA alla normativa UE, con conseguente abrogazione del l’ imposta da parte del legislatore italiano ( con la disposizione dell’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020, con decorrenza dall’1 ° gennaio 2021).
1.1. In primo luogo, va osservato che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’ appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017). L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014).
1.2. In ogni caso, nel merito, il motivo è manifestamente infondato.
1.3. Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 6835 del 2017; Cass. n. 28580 del 2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta RAGIONE_SOCIALE parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di
accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); nella specie, la CGT di II grado ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso originario avverso la cartella di pagamento in questione stante la non impugnabilità della stessa per dolersi, non già di vizi propri, ma di vizi (concernenti l’illegittimità iure comunitario della pretesa tributaria) inerenti l’avviso presupposto incontestatamente già notificato e non opposto nei termini (v. sentenza di primo grado allegata al ricorso), espressamente prendendo in esame la censura riproposta nell’atto di appello, v. pag. 3 del ricorso di contrarietà dell’Irba al diritto comunitario (art. 1, par.2, della Direttiva Accise 2008/118/CE) e agli artt. 11 e 117 Cost., nell’affermare che ‘ Non rileva in contrario la circostanza che la contribuente assuma la contrarietà alla normativa UE della disciplina nazionale in materia di IRBA (e, in particolare, di quella transitoria connessa all’abrogazione dell’imposta), giacchè l’art. 19, 3 co., d.lgs. 546/1992 non prevede alcuna deroga al principio generale del consolidamento dei rapporti tributari formalizzati in un atto impositivo non contestato dal contribuente nel termine di legge, e quindi anche il termine di decadenza per impugnare un provvedimento impositivo eventualmente affetto da illegittimità ex iure comunitario è di tipo perentorio, né muta natura se la prospettata illegittimità derivi dal contrasto con una norma comunitaria, piuttosto che da altre ragioni ‘ ; ciò, peraltro, conformemente al principio di diritto statuito da questa Corte secondo cui ‘ in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini ‘ ( Sez. 6-5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 12759 del 23/05/2018). Tale principio non è derogabile anche nel caso in cui l’atto impositivo presupposto sia eventualmente affetto da illegittimità ex iure comunitario essendo il termine per fare valere tale illegittimità perentorio e, nella specie, incontestatamente scaduto senza che, dunque, rilevi, nella specie, un
obbligo del giudice di merito di disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria.
1.4. Inconferente è poi il richiamo operato dalla ricorrente ai provvedimenti di annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento dell’IRBA relativi all’anno 2019 per incompatibilità del tributo con la normativa Unionale, atteso che, nella specie, il giudizio concerne l’impugnazione di cartella di pagamento relativa all’IRBA per il 2018, impugnabile, ex art 19, comma 3, Dlgs 546/92, soltanto per vizi suoi propri, stante l’avvenuto consolidamento del rapporto tributario formalizzatosi nel presupposto atto impositivo notificato e non impugnato nel termine di legge.
2.In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.Le spese del giudizio di legittimità quanto al rapporto processuale tra la ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese con riguardo alla posizione di RAGIONE_SOCIALE, essendo rimasta intimata, e della Regione Campania, essendo resistente e non avendo svolto alcuna attività difensiva.
4.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni -di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 -non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023).
4.1.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME