Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
sul ricorso iscritto al n. 8574/2017 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELL’ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1170/01/16 depositata il 29/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1170/01/16 del 29/09/2016, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Equitalia Nord RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale di NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 59/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF IRAP e IVA relative agli anni 2007, nonché accolto il ricorso riunito di quest’ultimo nei confronti delle cartelle di pagamento emesse a seguito dell’avviso relativo all’anno 2006 .
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito di alcune irregolarità fiscali commesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, esercente attività di commercio di autovetture e autoveicoli leggeri.
1.2. La CTR evidenziava che: a) sia gli avvisi di accertamento che le cartelle di pagamento erano stati validamente notificati a mezzo posta; b) le cartelle di pagamento, conformi al modello legale, non necessitavano di autonoma motivazione essendo precedute dalla notificazione degli avvisi di accertamento; c) il compenso dell’Agente della riscossione era stabilito per legge dall’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e tale disposizione era stata rispettata; d) le cartelle di pagamento erano state emesse a seguito di ruoli non più impugnabili.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a venti motivi.
L’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso mentre Equitalia non si costituiva in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è affidato a venti motivi che vengono di seguito illustrati, previa divisione per argomento.
Motivi riguardanti l’inammissibilità degli appelli di AE e di Equitalia.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine all’inammissibilità dell’appello principale proposto da AE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR ritenuto l’inammissibilità dell’appello principale proposto da Equitalia sebbene AE avesse già proposto appello avverso la sentenza della CTP.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato come motivo 2 bis ) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia.
B) Motivi relativi all’impugnazione della cartella di pagamento n. 00120120002737557.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato come terzo) ci si duole in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione dell’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per avere la CTR erroneamente ritenuto la regolarità della notificazione della cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO, erroneamente avvenuta a mezzo del servizio postale.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso (rubricato come quarto) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e
dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo la CTR pronunciato in ordine all’eccezione concernente l’assenza di prova del perfezionamento del ruolo.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso (rubricato come quinto) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine alla questione concernente la prova delle circostanze che hanno indotto AE e l’Agente della riscossione a temere la compromissione delle ragioni di credito ai fini dell’emissione del ruolo straordinario.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso (rubricato come sesto) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 17 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla correttezza del computo degli interessi.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso (rubricato come settimo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 14 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 112 cod. proc. civ. , per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al rilievo concernente l’illegittimità della cartella di pagamento non preceduta dalla notificazione dell’avviso di accertamento.
C) Motivi relativi all’impugnazione dell’ avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2006.
1.9. Con il nono motivo di ricorso (rubricato come ottavo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 14 della l. n. 890 del 1992, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR
omesso di pronunciare sull’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso (rubricato come nono) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato sulla eccezione di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, conseguente all’inesistenza della notificazione non solo dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 206, ma anche di quello relativo all’anno d’imposta 2007.
1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso (rubricato come decimo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, non essendo stati allegati i documenti in esso menzionati.
1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso (rubricato come undicesimo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1189, 297 e 2729 cod. civ., degli artt. 19 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) , per non avere la CTR ritenuto la detraibilità dell’IVA.
1.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso (rubricato come dodicesimo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR) e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la CTR
ritenuto illegittima la valutazione delle rimanenze compiuta dall’Amministrazione finanziaria.
1.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso (rubricato come tredicesimo) si lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CTR ritenuto l’illegittimità delle sanzioni.
D) Motivi relativi all’impugnazione dell’ avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2007.
1.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso (rubricato come quattordicesimo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 14 della l. n. 890 del 1992, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento.
1.16. Con il sedicesimo motivo di ricorso (rubricato come quindicesimo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2010, n. 122, per non avere la CTR rilevato la non rispondenza dell’atto impositivo allo schema dell’atto impoesattivo.
1.17. Con il diciassettesimo motivo di ricorso (rubricato come sedicesimo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, per avere la CTR erroneamente confermato un avviso di accertamento che non recherebbe una specifica indicazione degli interessi.
1.18. Con il diciottesimo motivo di ricorso (rubricato come diciassettesimo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 633 del
1972, per avere la CTR erroneamente confermato l’avviso di accertamento con riferimento alla ripresa relativa alle note di credito.
1.19. Con il diciannovesimo motivo di ricorso (rubricato come diciottesimo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR erroneamente considerato inesistente l’operazione sottesa ad una fattura.
1.20. Con il ventesimo motivo di ricorso (rubricato come diciannovesimo) si lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere la CTR ritenuto l’illegittimità della comminatoria e determinazione delle sanzioni.
I primi tre motivi, concernenti la questione sub A , possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e vanno disattesi.
2.1. In particolare, i motivi primo e terzo sono inammissibili in quanto « Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito » (Cass. n. 25154 del 11/10/2018; conf. Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013).
2.2. Il secondo motivo è, invece, infondato in quanto la proposizione da parte di Equitalia, in luogo dell’appello incidentale, di un autonomo appello avverso la medesima sentenza già impugnata da AE non comporta l’inammissibilità della seconda impugnazione, ma unicamente la riunione della seconda (che assume la denominazione di appello incidentale) alla prima in modo da consentire una trattazione unitaria delle due impugnazioni.
2.3. Orbene, poiché la CTR ha regolarmente proceduto alla riunione dei due appelli (quello proposto da AE e quello
successivamente proposto da Equitalia), non vi sono questioni di inammissibilità e/o improcedibilità del secondo appello.
I motivi dal quarto all’ottavo riguardano la questione sub B) e vanno disattesi.
3.1. In particolare, il quarto motivo di ricorso è infondato.
3.1.1. È pacifico che la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo del servizio postale.
3.1.2. Orbene, il ricorrente sostiene che tale modalità di notificazione sia inesistente, dovendo la cartella essere notificata nelle forme previste dall’art. 26 del d.P ,R. n. 602 del 1973, vale a dire a mezzo gli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario.
3.1.3. In realtà, costituisce principio giurisprudenziale pacifico, cui si è puntualmente attenuta la CTR, che la cartella di pagamento possa essere notificata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo posta (Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 20918 del 17/10/2016. La circostanza trova conferma anche in Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021).
3.2. Il quinto motivo è infondato in quanto la CTR ha pronunciato sul perfezionamento del ruolo.
3.2.1. Invero, il giudice di appello, posta la regolare notificazione dell’avviso di accertamento, ha ritenuto che la questione non sia più contestabile dal ricorrente.
3.3. Il sesto motivo è infondato.
3.3.1. Il contribuente -che, peraltro, non ha trascritto integralmente la cartella di pagamento -afferma che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine alla questione concernente la prova della regolarità dell’iscrizione a ruolo straordinaria.
3.3.2. Orbene, deve evidenziarsi che: a) la stessa parte ricorrente afferma che la cartella di pagamento sarebbe motivata con
riferimento al «concreto rischio che il soggetto obbligato alieni in tutto o in parte i propri beni al solo scopo di sottrarli all’azione impositiva»; b) la sentenza impugnata ha accertato che l’impresa di NOME COGNOME è cessata il 31/12/2007.
3.3.3. Ne consegue che la motivazione della cartella di pagamento, di per sé sufficiente, trova riscontro giudiziale nella cessazione dell’attività imprenditoriale, con conseguente legittimità dell’emissione del ruolo straordinario.
3.3.4. La censura proposta è, dunque, infondata nel merito, in disparte da ogni questione concernente la sussistenza o meno di un’omessa pronuncia da parte del giudice di appello.
3.4. Il settimo motivo con cui si contesta la indeterminatezza del calcolo degli interessi, è inammissibile per difetto di specificità.
3.4.1. Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale, ove il ricorrente intenda dolersi della mancata esposizione, nella cartella di pagamento, del conteggio concernente gli interessi, con ciò contestando la sufficienza della motivazione dell’atto impugnato, ha l’onere di trascrivere o riprodurre , nel contesto del ricorso, il menzionato atto, indicando altresì con precisione il luogo in cui il documento è prodotto (Cass. n. 28570 del 06/11/2019; Cass. n. 16010 del 29/07/2015; si veda, altresì, in via generale, Cass. S.U. n. 34469 del 27/12/2019).
3.4.2. Nel caso di specie, è vero che la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine alla contestazione formulata dal ricorrente, ma quest’ultimo non ha trascritto integralmente la cartella di pagamento e conseguentemente questa Corte non può verificare ex actis la potenziale fondatezza della censura proposta.
3.5. L’ottavo motivo è infondato.
3.5.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello si è pronunciato sia in ordine alla validità della notificazione
dell’avviso di accertamento , prodromico all’emissione della cartella di pagamento, notifica effettuata a mezzo posta, sia in ordine alla definitività dell’atto impositivo.
I motivi dal nono al quattordicesimo riguardano la questione sub C) . Il nono motivo è infondato e gli altri motivi sono inammissibili.
4.1. Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe omesso di pronunciare in ordine alla inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento e, di conseguenza, ripropone tutti i motivi concernenti tale ultimo atto impositivo.
4.1.1. In realtà, la CTR ha chiaramente evidenziato che l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato a mezzo posta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha ritenuto tardiva l’impugnazione dell’atto impositivo. Tale statuizione non è stata impugnata dal ricorrente, che si è limitato a contestare l’omessa pronuncia evidenziando esclusivamente, con il nono motivo di ricorso, un error in procedendo .
4.1.2. Del resto, pur volendosi diversamente ritenere, la contestazione di inesistenza della notificazione difetta di specificità, non avendo il ricorrente trascritto e/o allegato la relata di notificazione dell’avviso di accertamento, necessaria per la delibazione del relativo vizio.
4.2. Per quanto riguarda i restanti motivi, gli stessi sono inammissibili in quanto presuppongono l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento e la tempestiva impugnazione di quest’ultimo da parte di NOME COGNOME La CTR si è limitata a confermare la sentenza di primo grado che ha ritenuto la regolarità della notificazione, sicché detti motivi non avrebbero potuto essere proposti in questa sede, ma avrebbero dovuto essere eventualmente riproposti in sede di rinvio, a seguito dell’esperimento di una
vittoriosa contestazione sull’unica questione su cui si è espresso il giudice di appello.
I motivi dal quindicesimo al ventesimo riguardano la questione sub D) .
5.1. In disparte da ogni questione concernente la mancata trascrizione della relata di notificazione dell’avviso di accertamento, con conseguente difetto di specificità, il quindicesimo motivo è infondato.
5.1.1. Il ricorrente contesta, infatti, la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento a mezzo posta, in presenza di una relata debitamente compilata.
5.1.2. In realtà, va ricordato che « In tema di accertamento fiscale, l’art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, nel consentire all’amministrazione finanziaria di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento gli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento, non comporta alcuna deroga alla regola generale della notifica diretta a mezzo posta, prevista dall’art. 14 della l. n. 890 del 1982, limitandosi ad aggiungere ulteriori modalità di notificazione » (Cass. n. 21972 del 05/08/2024).
5.1.3. Pertanto, « in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio
della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione » (Cass. n. 29642 del 14/11/2019).
5.1.4. La CTR si è pienamente conformata ai superiori principi di diritto, sicché le contestazioni concernenti l’invalidità della notificazione a mezzo posta dell’avviso di accertamento vanno disattese.
5.2. La CTR ha altresì ritenuto l’inammissibilità delle ulteriori censure di merito proposte nei confronti dell’avviso di accertamento regolarmente notificato, censure che avrebbero dovuto essere formulate avverso l’atto impositivo tempestivamente impugnato; e detta tempestiva impugnazione è stata esclusa dalla CTP e confermata dal giudice di appello.
5.2.1. Ne consegue che, da un lato, la sentenza impugnata correttamente non si occupa delle ulteriori contestazioni all’atto impositivo, riprodotte in questa sede dalla ricorrente con i motivi dal sedicesimo al ventesimo; dall’altro, detti motivi sono inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere riproposti nel giudizio di rinvio a seguito dell’esperimento di una vittoriosa contestazione sull’unica questione su cui si è effettivamente pronunciato il giudice di appello.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite di oltre euro 1.500.000,00. Nulla per le spese in favore della parte rimasta intimata.
6.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –
ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 13.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.