Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5576/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LECCE n. 2082/2022 depositata il 25/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE, inviò all’odierno ricorrente un avviso di pagamento in relazione ai contributi di bonifica relativi all’anno 2014, notificatogli il 2/2/2016. A seguito del mancato
pagamento, la stessa COGNOME notificò al medesimo ricorrente un’ingiunzione di pagamento che fu tempestivamente impugnata dal medesimo avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione relativa all’effetto preclusivo della mancata impugnazione del previo avviso, accolse il ricorso ritenendo difettasse la prova del credito consortile.
Su appello del RAGIONE_SOCIALE e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale di Lecce accolse il gravame riformando conseguentemente la sentenza di primo grado. Secondo la CTR doveva ritenersi fondata l’eccezione proposta da RAGIONE_SOCIALE in primo grado riguardo alla definitività dell’accertamento conseguente alla notifica dell’avviso di pagamento non impugnato nei termini, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento se non per vizi propri, evidenziando altresì come la decadenza relativa fosse rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di quattro motivi di censura.
Il RAGIONE_SOCIALE e il concessionario, pur telematicamente notificati il 23/2/2023, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 324 e 329 cpc, 2909 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c. . Lamenta che l’inammissibilità fosse stata eccepita solo da RAGIONE_SOCIALE in primo grado e sia stata espressamente respinta dalla CTP. Il consorzio non avrebbe impugnato tale statuizione e RAGIONE_SOCIALE non si è costituita in appello, sicché il relativo punto sarebbe passato in giudicato, senza che su ciò influisca la rivelabilità d’ufficio della pre clusione.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 La giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Sez. 3, Sentenza n. 6762 del 10/03/2021, Rv. 66090), in tema di tardiva eccezione di
inadempimento, si riferisce espressamente alle eccezioni per le quali non è prevista la rivelabilità ‘ in ogni stato e grado ‘.
L’orientamento costante di questa Corte è nel senso che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desum ibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di Cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
A tale regola si sottraggono , così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere-dovere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, ‘ in ogni stato e grado ‘ e i vizi relativi a questioni ‘ fondanti ‘, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data , ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata)» (Sez. U Sentenza n. 24172 del 29/08/2025 (Rv. 675787 -01).
1.3 Poiché nel caso specifico, come da giurisprudenza richiamata espressamente nella pronuncia impugnata (vv. da ultimo Cass. Sez. 5, 30/05/2024, n. 15224, Rv. 671407 -01), si tratta d ‘ eccezione (ammissibilità del ricorso originario) rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, la rilevazione non è esclusa dalla mancata impugnazione del relativo capo.
Con il secondo motivo si duole, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza per la violazione degli artt:
115 c.p.c. e 2697 c.c. perché l’atto di avviso non sarebbe mai stato prodotto in giudizio, ma solo la relata di notifica dello stesso, sicché non si potrebbe ritenere che sia completo negli elementi essenziali della pretesa tributaria. La CTR avrebbe pertanto deciso su prove non prodotte;
36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente, perché non consentirebbe di verificare le premesse della decisione mancando l’avviso di pagamento su cui si basa il ragionamento.
2.1 Il motivo è inammissibile sotto più profili.
2.3 In primo luogo, prospetta cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi d’impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. 1, 02/03/2022, n. 6866, Rv. 664108-01; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).
2.4 Inoltre e a conferma di ciò, deduce la nullità della sentenza per difetti motivazionali, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma introduce poi questioni di fatto in ordine alla valutazione del materiale probatorio. Va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del
«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 -01).
2.5 Nel caso specifico il ricorrente vorrebbe ravvisare la nullità della sentenza per avere la CTR valutato una prova asseritamente non presente in atti ma tale circostanza non emerge per nulla dal provvedimento impugnato né sussistono altri profili, tra quelli sopra elencati, che possano inficiare la motivazione della pronuncia. Quanto al riferimento all’art. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, deve rimarcarsi come la sua violazione può essere censurata avanti a questa Corte solamente sotto il profilo della violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si insegna che tale violazione si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta disposizione, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, si ndacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v., tra le altre, Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). Non sussiste nel presente procedimento una censura in ordine all’attribuzione dell’onere probatorio mentre, q uanto all’asserita incongrua valutazione delle acquisizioni probatorie, va osservato come il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non sia nemmeno rilevato nel ricorso e comunque non risulta che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Evidenzia come nella
narrativa dell’ingiunzione impugnata sia indicato che: ‘ il ricorso può essere presentato per vizi propri dell’ingiunzione fiscale notificata…..nei confronti del concessionario della riscossione; per le questioni di merito nei confronti dell’ente creditore ‘. Tale formula abiliterebbe il ricorrente a impugnare l’ingiunzione anche per motivi di merito e nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Non avendo la CTR esaminato l’atto impugnato, sussisterebbe una contraddizione tra la decisione assunta di ritenere il ricorso inammissibile per la mancata impugnazione dell’atto prodromico e il contenuto dell’atto impugnato.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Lo stesso infatti:
interpreta erroneamente la informativa dell’ingiunzione come riportata in ricorso, che si limita a indicare quale sia il contraddittore a seconda dell’atto da impugnare;
-pretende di trarre dall’ingiunzione impugnata ragioni per rimettere in discussione la questione di merito, attribuendo al concessionario un potere di rimessione in termini che non è previsto dalla legge.
Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., rimarcando il fatto che l’avviso/sollecito di pagamento non è ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili stabilito dalla predetta disposizione che ha carattere tassativo, con la conseguenza che lo stesso non è autonomamente impugnabile o comunque la sua mancata impugnazione non determina decadenza dal diritto di impugnare gli atti successivi, trattandosi di impugnazione meramente facoltativa. Evidenzia inoltre come, in tema di contributi consortili riscuotibili mediante ruolo, la riscossione può essere effettuata con la semplice notifica della cartella senza necessità d’un preventivo atto d’accertamento.
4.1 Il motivo è fondato.
4.2 Va condiviso l’orientamento richiamato dalla ricorrente secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del
contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo (vv. ad Cass. Sez. 6, 02/11/2017, n. 26129, Rv. 646418 -01 riguardo a un preavviso d’iscrizione ipotecaria; Cass. Sez. 5, 21/01/2020, n. 1230, Rv. 656667 -01 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3775 del 15/02/2018 Rv. 647116 -01 riguardo a pareri su istanze di disapplicazione; Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11471, Rv. 648076 -01 riguardo a mera diffida di pagamento e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14675 del 18/07/2016 Rv. 640514 -01 in tema di fattura TIA). 4.3 Pur condividendosi gli insegnamenti riportati dalla Corte di merito, deve osservarsi come nel caso specifico, riguardante i contributi di bonifica, vada confermato il recente orientamento di questa sezione secondo cui l’omessa impugnazione d ‘ un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell’istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, e l’avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa. (Cass. Sez. 5, 25/06/2025, n. 17120, Rv. 675491 – 01). 5. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al predetto motivo e la causa rinviata al giudice d’appello per l’esame degli altri profili di merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME