Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34370 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34370 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8777/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA -NAPOLI n. 4323/2020 depositata il 29/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME era attinto da avviso di intimazione per il mancato pagamento di cartelle esattoriali non onorate, donde spiccava ricorso affermando testualmente che ‘l’atto impugnato fa riferimento a ben n. 44 atti diversi (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), di cui sono solo indicate, ma non dimostrate, le date di notifica’.
Il collegio di prossimità riteneva che tale formulazione non fosse contestazione di mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle (e avvisi) presupposti all’intimazione e respingeva per gli altri profili il ricorso. Sull’appello del contribuente, anche il giudice di secondo grado statuiva che tale affermazione non potesse essere interpretata come doglianza circa la mancata notifica degli atti presupposti, donde riteneva inammissibile il relativo motivo d’appello, perché nuovo.
Ricorre la parte contribuente affidandosi a due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui risponde la parte contribuente con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno depositato memoria ad illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso principale.
1.1 Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per omessa pronuncia sulla proposta eccezione di mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte all’atto di intimazion e.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le
parti, consistente nel mancato esame della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte all’atto di intimazione.
Viene proposto unico motivo di ricorso incidentale, con cui si lamenta censura ex art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 6, comma undicesimo, d.l. n. 119/2018, nel concreto lamentando doversi ritenere tardivo l’appello, perché proposto fruendo della sospensione dei termini di cui alle citate disposizioni, da intendersi valevoli solo per le controversie attinenti ad atti impositivi e condonabili, non quindi agli atti di mera riscossione, quale l’avviso di inti mazione che porta ad esecuzione un debito tributario già cristallizzato.
Dev’essere esaminato con priorità il ricorso incidentale, la cui fondatezza assorbe in sé ogni ulteriore questione, provocando la tardività dell’appello che è sfociato nella sentenza qui in scrutinio.
Il motivo non è fondato.
Questa Suprema Corte di legittimità è giunta a ritenere condonabile la controversia ove risulti impugnato (l’affermato) primo atto con cui si manifesta la pretesa impositiva dello Stato (cfr. Cass. S.U., n. 18298/2021).
Per altro verso, è stato poi riconosciuto come autonomamente impugnabile l’avviso di intimazione. Infatti, in tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine (da ultimo, cfr. Cass. T., n. 20476/2025), ma più diffusamente è stato affermato che in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la
facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (cfr. Cass. T., n 15941/2025).
L’avviso di intimazione, contenendo autonome ragioni di impugnazione, attinenti anche alla prescrizione della pretesa tributaria, da quindi vita ad un contenzioso incidente direttamente sulla sussistenza del credito erariale, quindi suscettibile di definizione agevolata e per il quale vale la sospensione dei termini ad impugnare.
Il ricorso incidentale va quindi rigettato.
Può quindi esaminarsi il ricorso principale, affidato a due motivi che possono essere trattati congiuntamente, afferendo al mancato esame o alla mancata pronuncia sulla medesima circostanza di fatto, ovvero sulla sussistenza o meno di una specifica cont estazione circa la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, presupposte all’atto di intimazione.
4.1. Non può riscontrarsi il mancato esame, in disparte se avvenga su di un fatto o meno, né la mancata pronuncia. Ed infatti, giudice del fatto processuale (cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012), questa Suprema Corte di legittimità, rileva che la questione è stata posta e scrutinata approfonditamente da entrambi i collegi di merito, con attività di qualificazione sostanziale della domanda che supera il limite di sindacato in Cassazione.
In linea di principio, occorre ricordare che il potere di riqualificazione del giudice trova il limite nel monopolio della parte sulla domanda, principio generale del processo civile, poiché diversamente opinando si giungerebbe ad un impulso officioso, anziché di parte (cfr. Cass. III, n. 8208/2025).
Ed infatti, se è pur vero che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata RAGIONE_SOCIALE domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura RAGIONE_SOCIALE vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass. T., n. 9909/2025), in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e RAGIONE_SOCIALE eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr. Cass. T., n. 13439/2025).
4.2. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Ne consegue che alla sentenza in esame non può essere ascritta alcuna censura di insufficienza o incongruità, il giudice non essendo tenuto (né potendo, per quanto detto sopra) inferire una domanda non espressamente o chiaramente proposta dalla parte.
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono infondati, donde la reciproca soccombenza giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME