Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
IMPUGNAZIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA -VIZI
PROPRI – sul ricorso iscritto al n. 11875/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Borgia il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTI –
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , consede in Roma, alla INDIRIZZO.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 3799/3/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 21 ottobre 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 7 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, depositate in data 14 ottobre 2023, con cui ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso, di rigettare il primo e di dichiarare assorbito il secondo;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono le pretese contenute in otto cartelle di pagamento (emesse per il recupero di somme dovute a titolo di Irpef ed Iva ed un sola a titolo di imposta di registro per spese giudiziarie) poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di un pignoramento presso terzi;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria, ribadita la propria giurisdizione, riteneva che il primo Giudice avesse correttamente rilevato l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento poste a base della citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, osservando, tuttavia, un’ingiustificata « duplicazione RAGIONE_SOCIALE cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria» (v. pagina n. 2 della sentenza), giacchè dalla lettura di tale ultimo atto emergeva che le imposte Irpef per gli anni 1998/2001 erano state richiesti con le cartelle notificate negli anni 2006/2009, « i cui importi sono stati nuovamente riportati per due volte nell’atto impugnato proprio con le cartelle notificate il 7 novembre 2009 ed il 12 maggio 2000» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata) , così come per l’Irpef relativa
all’anno di imposta 2006 risultavano notificate due cartelle di pagamento il 23 gennaio 2006 ed il 10 dicembre 2010 indebitamente duplicate nel conteggio dei debiti tributari intimati con la comunicazione preventiva impugnata;
2.1. il Giudice d’appello aggiungeva sul punto che «Dalla lettura del dettaglio del debito relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in atti risulta effettivamente l’avvenuta duplicazione RAGIONE_SOCIALE cartelle relative ad Irpef per gli anni su indicati dovendosi ulteriormente rilevare, per quanto riguarda gli anni di imposta 1999 e 2000, che risultano riportate nelle cartelle duplicate il medesimo importo rispettivamente per l’anno 1999 di euro 2448,27 e per l’anno 2000 euro 2982,28 » (v. pagina n. 3 della sentenza);
2.2. per tali ragioni, la Commissione regionale rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 2575/3/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva accolto il ricorso del contribuente volto all’annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca;
l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 24/29 aprile 2020, formulando tre motivi di impugnazione;
NOME COGNOME resisteva con controricorso notificato il 19 giugno 2020;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE (sia in primo, che in secondo grado) ed in particolare sulla « questione relativa alla definitività RAGIONE_SOCIALE cartelle ed alle conseguenze che ne derivano andando a sindacare le iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle
stesse, ritenendo duplicate alcune imposte RAGIONE_SOCIALE quali con esse si richiedeva il pagamento, nonostante -si ripete -l’accertata definitività per mancata impugnazione » (così nel ricorso privo di numerazione), osservando che, in ragione della predetta definitività RAGIONE_SOCIALE cartelle, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria poteva essere impugnata solo per vizi propri;
con la seconda doglianza l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in subordine al primo motivo e nel caso in cui si ritenesse una implicita pronuncia di rigetto della relativa questione, richiamando il paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 e 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che la Commissione ha illegittimamente giudicato su asseriti vizi degli atti presupposti (duplicazione RAGIONE_SOCIALE cartelle), che erano divenuti definitivi per mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE stesse;
con la terza ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 115 cod. proc. civ. relativamente al principio di non contestazione, ponendo in evidenza che non vi era stata alcuna duplicazione di imposta perché le iscrizioni erano state effettuate a ruolo ai sensi della prima RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni in modo provvisorio in relazione ad atti non definitivi, nel senso che l’Ufficio, in presenza di avvisi di accertamento impugnati, aveva iscritto a ruolo l’imposta per una sua metà e, successivamente (dopo il passaggio in giudicato della pronuncia), per l’altra ed era « questo il motivo per cui gli importi sembravano duplicati, proprio perché esattamente la metà RAGIONE_SOCIALE imposte dovute è stata iscritta l ruolo in due momenti diversi» (così nel ricorso);
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 in relazione alla prima cartella indicata dalla ricorrente, recante il n. 030/20000021694945/000, notificata il 4 ottobre 2000 ed avente ad
oggetto l’imposta di registro per spese di giustizia, dell’importo di 80,43 €.
Il ricorso è (più che) ammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., nonostante il diverso avviso del contribuente, ponendosi (i primi due, assorbenti, motivi) in linea con la giurisprudenza di questa Corte;
vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi, siccome gravitanti sul tema della impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca solo per vizi propri; essi risultano fondati;
questa Corte ha infatti chiarito e ribadito che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato;
7.1. in tali termini è stato precisato che « il preavviso di fermo (ndr. mutatis mutandis per la comunicazione di iscrizione ipotecaria) che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito» (così Cass. Sez. T. 29 novembre 2021, n. 37259, che in applicazione di tali principi, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 in ragione della prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento; nello stesso senso, Cass., Sez. T. 22 aprile 2022, n. 12832 in motivazione e la giurisprudenza ivi citata; Cass., Sez. VI/T, 7 febbraio 2020, n. 3005);
7.2. anche da ultimo è stato ribadito che «in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (Cass. 13/10/2011, n. 21082; Cass. 13/10/2011, n. 21123; Cass. 31/10/2017, n. 25995)» (così Cass., Sez. T. 21 marzo 2024, n. 7574);
alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni, che assorbono l’esame del terzo motivo di impugnazione, il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi e, non occorrendo accertamenti in punto di fatto, la causa va decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso;
le spese del giudizio di merito vanno compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tenuto conto della parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. III, 20 luglio 2021, n. 20697), giacchè «il giudice dell’impugnazione deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato , quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) (v. Cass., sez. un., n. 4315 del 20/02/2020) , evidenziandosi, peraltro, che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma, ripetesi, al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306)» (così Cass. Sez. III, 21 settembre 2023, n. 26981);
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 030/20000021694945/000, accoglie il primo ed il secondo motivo di impugnazione, dichiara assorbito il
terzo e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida nella misura di 7.000,00 € per competenze, oltre accessori, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.