Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29180/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-ricorrenti – contro
COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) in Corridonia (MC), INDIRIZZO che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 427/2021 depositata il 16/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Sulla base di rilievi contenuti in un pvc notificato in data 30 ottobre 1997 a NOME COGNOME l’Agenzia notificò a quest’ultima un avviso di accertamento ai fini IVA in data 22 aprile 2002. Successivamente, non essendo stato l’avviso in parola impugnato, l’Agenzia iscriveva a ruolo gli importi e notificava due cartelle di pagamento, a loro volta non impugnate. Conseguentemente l’Agenzia notificava un primo atto di intimazione in data 10-19 dicembre 2008. Un secondo atto di intimazione veniva notificato, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 12 luglio 2013.
NOME COGNOME ha impugnato l’atto di intimazione n. NUMERO_CARTA adducendo la prescrizione del credito e l’omessa notificazione degli atti prodromici.
La CTP di Ancona ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo ‘ l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti pregressi ‘.
La CTR delle Marche ha rigettato l’appello dell’Agenzia e quello incidentalmente proposto da ADER, rilevando l’illegittimità dell’avviso di intimazione impugnato, stante l’omessa o irregolare notifica degli atti prodromici, ossia dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2000 e della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi. La parte contribuente si è costituita con controricorso, avanzando anche ricorso incidentale incentrato su un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR ‘ non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto di non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato ‘, avendo il giudice d’appello trascurato ‘ completamente la regolarità della notifica e l’intervenuta definitività dell’avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA notificato dal Concessionario della riscossione nel 2008 ‘.
Con il secondo motivo di ricorso principale si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalida la notifica della cartella esattoriale a soggetto qualificatosi come familiare convivente, stigmatizzando la violazione dell’art. 60, co. 1, bbis, d.P.R. 600 del 1973, ‘ non applicabile in materia di notifica degli atti emessi dal Concessionario della riscossione ‘ ed entrata in vigore ‘ successivamente all’eseguita notifica del 30/07/2001 ‘ .
Con il motivo unico di ricorso incidentale si lamenta la ‘ violazione degli artt. 54, 23, 32 del d. lgs. n. 546/1992 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.’ , con riferimento alla notifica della cartella.
È fondato il primo motivo del ricorso principale.
Ancorché nel ricorso incidentale di ADER si evidenziasse la circostanza della mancata impugnazione dell’avviso di intimazione del 2008, la CTR ha respinto il gravame di merito, limitandosi a stigmatizzare l’irregolarità delle notifiche dell’avviso di accertamento a monte e della correlata cartella di pagamento. In tal guisa, ha erroneamente deprivato d’ogni efficacia e rilevanza il primo dei due atti di intimazione, del quale -in ossequio al
parametro dell’autosufficienza del ricorso per cassazione parte ricorrente riporta sia il contenuto, sia il dettaglio della notificazione in persona di ‘familiare convivente’ con la contribuente. In altri termini, il giudice d’appello ha valorizzato unicamente l’avviso di accertamento e la susseguente cartella, trascurando la portata del successivo, primo atto di intimazione, che -pacificamente -si palesa non impugnato dalla contribuente. Nel trascurare la circostanza della preventiva notifica, già nel 2008, di un atto di intimazione espressivo della pretesa fiscale, la CTR ha incongruamente tralasciato di considerare che il secondo avviso di intimazione del 2013, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, sarebbe sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro impugnazione. Il primo dei due atti di intimazione, senz’altro idoneo a veicolare la pretesa fiscale tanto da renderla conoscibile, non è stato contestato e si è consolidato. Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo -come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l’atto di intimazione del 2008 è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v. Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, se l’intimazione di
pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024).
In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che ‘ sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato’ (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che ‘ Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ‘ (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).
È fondato anche il secondo motivo di ricorso principale, per quanto di ragione.
In particolare, esso coglie nel segno nella parte in cui evidenzia correttamente l’entrata in vigore già nel 2006 (4 luglio di detto anno) dell’art. 60, comma 1, lett. b -bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006. In tal senso è giustamente stigmatizzata il nesso fra la norma e un procedimento notificatorio che, collocandosi nel 2001, ne precedeva vistosamente l’entrata in vigore. Per converso, la censura si palesa erronea nella parte in cui esclude l’applicabilità della norma anzidetta alla notificazione della cartella di pagamento, stante, invero, il richiamo operato dall’art. 26, ult. comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1976, nella globalità delle sue previsioni.
Il ricorso incidentale rimane assorbito.
Il ricorso principale va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.