Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3733  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29180/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che le rappresenta e difende
-ricorrenti  – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) in Corridonia  INDIRIZZO),  INDIRIZZO ,  che  lo  rappresenta  e difende
-controricorrente  e  ricorrente  incidentale-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  MARCHE  n.  427/2021 depositata il 16/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Sulla base di rilievi contenuti in un pvc notificato in data 30 ottobre 1997 a NOME COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE notificò a quest’ultima un avviso di accertamento ai fini IVA in data 22 aprile 2002. Successivamente, non essendo stato l’avviso in parola impugnato, l’RAGIONE_SOCIALE iscriveva a ruolo gli importi e notificava due cartelle di pagamento, a loro volta non impugnate. Conseguentemente l’RAGIONE_SOCIALE notificava un primo atto di intimazione in data 10-19 dicembre 2008. Un secondo atto di intimazione veniva notificato, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 12 luglio 2013.
NOME COGNOME ha impugnato l’atto di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO,  adducendo  la  prescrizione  del  credito  e l’omessa notificazione degli atti prodromici.
La CTP di Ancona ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, ritenendo ‘ l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti pregressi ‘.
La  CTR  RAGIONE_SOCIALE  Marche  ha  rigettato  l’appello  dell’RAGIONE_SOCIALE  e  quello incidentalmente proposto da RAGIONE_SOCIALE, rilevando l’illegittimità dell’avviso  di  intimazione  impugnato,  stante  l’omessa  o  irregolare notifica  degli  atti  prodromici,  ossia  dell’avviso  di  accertamento  n. NUMERO_DOCUMENTO e RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA.
Il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi.  La  parte  contribuente  si  è  costituita  con  controricorso, avanzando anche ricorso incidentale incentrato su un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR ‘ non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto di non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato ‘, avendo il giudice d’appello trascurato ‘ completamente la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica e l’intervenuta definitività dell’avviso di intimazione n. 00320089006890081, notificato dal RAGIONE_SOCIALE nel 2008 ‘.
Con il secondo motivo di ricorso principale si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalida la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale a soggetto qualificatosi come familiare convivente, stigmatizzando la violazione dell’art. 60, co. 1, bbis, d.P.R. 600 del 1973, ‘ non applicabile in materia di notifica degli atti emessi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ed entrata in vigore ‘ successivamente all’eseguita notifica del 30/07/2001 ‘ .
Con il motivo unico di ricorso incidentale si lamenta la ‘ violazione degli  artt.  54,  23,  32  del  d.  lgs.  n.  546/1992  e  115  c.p.c.,  in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.’ , con riferimento alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella.
È fondato il primo motivo del ricorso principale.
Ancorché nel ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE  si evidenziasse la circostanza RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione dell’avviso di intimazione del  2008,  la  CTR  ha  respinto  il  gravame  di  merito,  limitandosi  a stigmatizzare l’irregolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche dell’avviso di accertamento a monte e RAGIONE_SOCIALE correlata cartella di pagamento. In tal guisa, ha erroneamente deprivato d’ogni efficacia e rilevanza il primo  dei  due  atti  di  intimazione,  del  quale -in  ossequio  al
parametro dell’autosufficienza del ricorso per cassazione parte ricorrente riporta sia il contenuto, sia il dettaglio RAGIONE_SOCIALE notificazione in persona di ‘familiare convivente’ con la contribuente. In altri termini, il giudice d’appello ha valorizzato unicamente l’avviso di accertamento e la susseguente cartella, trascurando la portata del successivo, primo atto di intimazione, che -pacificamente -si palesa non impugnato dalla contribuente. Nel trascurare la circostanza RAGIONE_SOCIALE preventiva notifica, già nel 2008, di un atto di intimazione espressivo RAGIONE_SOCIALE pretesa fiscale, la CTR ha incongruamente tralasciato di considerare che il secondo avviso di intimazione del 2013, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, sarebbe sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro impugnazione. Il primo dei due atti di intimazione, senz’altro idoneo a veicolare la pretesa fiscale tanto da renderla conoscibile, non è stato contestato e si è consolidato. Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo -come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l’atto di intimazione del 2008 è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio RAGIONE_SOCIALE non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v. Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, se l’intimazione di
pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per  mancata  notifica  degli  atti  presupposti  o  anche  l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE  pretesa  per  vicende  ad  essa  attinenti,  come  la  prescrizione RAGIONE_SOCIALE stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024).
In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che ‘ sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la RAGIONE_SOCIALE coattiva di crediti dell’Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato’ (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che ‘ Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE irretrattabilità del credito ‘ (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).
È fondato anche il secondo motivo di ricorso principale, per quanto di ragione.
In particolare, esso coglie nel segno nella parte in cui evidenzia correttamente l’entrata in vigore già nel 2006 (4 luglio di detto anno) dell’art. 60, comma 1, lett. b -bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006. In tal senso è giustamente stigmatizzata il nesso fra la norma e un procedimento notificatorio che, collocandosi nel 2001, ne precedeva vistosamente l’entrata in vigore. Per converso, la censura si palesa erronea nella parte in cui esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norma anzidetta alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, stante, invero, il richiamo operato dall’art. 26, ult. comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1976, nella globalità RAGIONE_SOCIALE sue previsioni.
Il ricorso incidentale rimane assorbito.
Il  ricorso  principale  va,  in  ultima  analisi,  accolto.  La  sentenza d’appello  dev’essere  cassata  e  la  causa  rinviata  per  un  nuovo esame  e  per  la  regolazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  alla  Corte  di Giustizia Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALE Marche.
P.Q.M.
Accoglie  il  primo  e  il  secondo  motivo  del  ricorso  principale  nei termini di cui in motivazione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa  la  sentenza  d’appello  e  rinvia  la  causa  per  un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALE Marche.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.