Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Avviso accertamento infedele dichiarazione ed omesso versamento IMU – Assorbimento sanzioni
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Tivoli (INDIRIZZO), al INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, nato a Tivoli (Rm) il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. : CODICE_FISCALE) del Foro di Tivoli, con studio in Tivoli (Rm), alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzo PEC: NOMEEMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F./P. I.V.A.: P_IVA), con sede legale in Supino INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quale concessionaria del servizio di accerta mento e riscossione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Frosinone, con studio legale in Alatri (FR), alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; posta elettronica certificata: EMAIL);
-controricorrente –
e
Comune di Guidonia Montecelio;
-intimato –
-avverso la sentenza n. 4675/2022 emessa dalla CTR Lombardia in data 27/10/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività da essa proposto avverso un avviso di accertamento relativo ad IMU 2012. In sede di gravame, l’appellante evidenziava di aver già impugnato il precedente avviso di accertamento notificatole il 20 febbraio 2016 di cui ad un separato e distinto giudizio iscritto al n. di R.G. 7190/NUMERO_DOCUMENTO, nell’ambito del quale il RAGIONE_SOCIALE aveva depositato un nuovo avviso in sostituzione del primo notificato via pec il 19 luglio 2017, sicché il ricorso notificato il successivo 18 ottobre di cui al presente giudizio era da considerarsi tempestivo.
La CTR del Lazio, dopo aver rilevato che l’avviso di rettifica in contestazione era stato tempestivamente impugnato dalla società appellante, rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che non erano ravvisabili né la violazione dell ‘art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente né il difetto motivazionale, atteso che l’appellante aveva potuto impugnare l’avviso di accertamento e dispiegare adeguatamente le proprie eccezioni nel merito della pretesa tributaria, e che l’eccezione s ull’errato cumulo delle sanzioni non era accoglibile, in quanto risultavano contestati sia il parziale pagamento dell’imposta che l’infedele dichiarazione
e, dunque, due violazioni distinte per le quali la disciplina legislativa dell’imposta municipale unica prevedeva espressamente la sanzionabilità di entrambe ai sensi dell’art. 1, commi 695 e 697, del d.lgs. n. 147 del 2013. 3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il Comune di Guidonia Montecelio non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, nn. 1 e 2, l. n. 212 del 2000, 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, 3 l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto erroneamente, a suo dire, che l’avviso di accertamento impugnato fosse adeguatamente motivato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 e 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto legittimo il cumulo materiale delle sanzioni di dichiarazione infedele e di parziale versamento dell’imposta, comminate con l’avviso di accertamento in esame.
Preliminarmente, occorre rilevare che, in tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018).
L ‘atto impugnato con il ricorso originario è stato notificato via pec in data
19.07.2017 ed è un provvedimento assunto in autotutela dalla concessionaria e a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente in sede di ricorso avverso l’avviso originario.
Invero, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado ed in base alle eccezioni nello stesso articolate, la concessionaria, nell’esercizio del potere di autotutela, rettificava in diminuzione l’atto opposto stralciando dalla tassazione gli immobili contraddistinti al Foglio 23 mappali 326, 325, 277 e 276. Pertanto, l’atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l’erroneità dell’avviso di accertam ento originario in ordine all’individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa già contenuta nell’avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa.
Orbene, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020).
In tema di processo tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione solo allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 31/03/2011; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020).
Dalle considerazioni che precedono deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento adottato in sede di autotutela. Ne
consegue che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 382 cod. proc. civ., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo la causa essere proposta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 9.4.2024.