Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15618 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15618 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
Cartella di pagamento -procedura automatizzata -oggetto del giudizio -petitum mediato ed immediato -errore revocatorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26356/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dal l’Avv . NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 2026/2022, depositata il 17/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava innanzi alla CTP di Milano la cartella di pagamento n. 68 2019 00716643 65 emessa a seguito di comunicazione di irregolarità derivante da controllo formale ex art. 36ter d.P.R. n.600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi modello Unico 2016 (per l’anno d’imposta 2015), per un importo complessivo di euro 14.075,75. La ripresa tributaria scaturiva dal disconoscimento delle detrazioni per spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, derivante dall’assenza di congrua documentazione.
La CTP accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello.
Avverso la sentenza della CTR, di cui all’epigrafe, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi) nei confronti dell’A genzia delle entrate, che ha resistito con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1- La contribuente propone cinque motivi di ricorso.
1.1. Il primo motivo è così rubricato: « Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento -‘Error in procedendo’ Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs 31/12/1992 n. 546, del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c. -Omessa pronuncia con riferimento alla dichiarata mancata decisione sulla domanda di annullamento integrale dell’atto impositivo opposto con il ricorso introduttivo di primo grado -Violazione dell’art. 116 c.p.c. sempre nell’ambito dell”error in procedendo’ laddove la CTR ha dichiarato di non avere il potere di valutare le risultanze della documentazione probatoria in atti in considerazione della circostanza che ciò avrebbe comportato l’esercizio di un potere d’ufficio non riconosciuto al Giudicante -Omesso esercizio del potere di valutazione delle prove documentali offerte in produzione».
Con una prima censura, critica la sentenza impugnata per omessa pronuncia su lla domanda di annullamento integrale dell’atto impositivo e si duole del fatto che la CTR avrebbe erroneamente assunto che il ricorso introduttivo non contenesse censure in ordine alla non detraibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi, essendo stato incentrato esclusivamente sulle spese di ristrutturazione. Osserva che con il ricorso in primo grado aveva depositato tutta la documentazione relativa anche a dette ulteriori spese; che con le note di udienza si era espressamente riportata alla documentazione prodotta; che le medesime allegazioni erano state riproposte in secondo grado.
Con una seconda censura, critica la sentenza laddove la CTR ha dichiarato di non poter valutare le risultanze della documentazione probatoria in atti, così omettendo l’esercizio del potere di valutazione della prova doverosamente imposto dall’art. 116 cod. proc. civ.
1.2. Il secondo motivo è così rubricato: « Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento -‘Error in procedendo’ Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs 31/12/1992 n. 546, dell’art. 115 c.p.c. in ordine all’intervenuto riconoscimento di non contestazione dei fa tti di cui all’atto impositivo impugnato nel procedimento di primo grado Violazione dell’art. 115 c.p.c. anche con riferimento alla circostanza che al CTR non ha posto a fondamento della propria decisione le prove documentali offerte.»
Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che in primo grado non vi fosse stata contestazione dei fatti di cui all’atto impositivo -relativi alle spese mediche, previdenziali e per arredi -così violando l’art. 115 cod. proc. civ. Ribadisce che aveva prodotto la documentazione attestante le spese sostenute e dedotte per dette causali sicché non si configurava alcuna mancata constatazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. laddove la produzione documentale era,
appunto, processualmente tesa a confutare uno dei fatti presupposti dell’atto impositivo.
1.3. Il terzo motivo proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è così rubricato: « Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione legge -‘Error in iudicando’ Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in ordine alla violazione delle regole sull’onere della prova Declaratoria di inesistenza della prova su punto a fa vore della ricorrente. Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art. 16bis del D.PR. 22/12/1986 nr. 917 (TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi.»
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che «il contenzioso tributario non conferisce al giudice un potere officioso di indagine e di valutazione del materiale probatorio, in difetto della formulazione di specifico motivo di doglianza che la documentazione depositata può solo sostenere, senza poterne surrogare l’assenza».
Assume che tale statuizione si traduce in una violazione delle regole sull’onere probatorio in quanto spettava all’Ufficio dimostrare l’indeducibilità delle spese sostenute dalla ricorrente .
1.4. Il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è così rubricato: « Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento ‘Error in procedendo’ Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs 31/12/1992 n. 546, dell’art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente in primo grado (doc. 5b e 5c di parte ricorrente ora qui doc. 3) ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi che i medesimi dimostrano essere stati sostenuti dalla ricorrente -Mancata applicazione del disposto dell’art. 115 c.p.c. alla non constatazione operata dall’Ufficio degli
effetti probatori delle prove documentali offerte dalla ricorrente -Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art.16bis del D.PR. 22/12/1986 nr. 917(TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi» In via subordinata, assume che la CTR non ha valutato correttamente le risultanze probatorie della documentazione offerta, segnatamente con riferimento ai doc. 5b e 5c (ritrascritti in ricorso). Ribadisce che già con le note di udienza del primo grado, con riferimento alle deduzioni spettanti ed afferenti le spese mediche e previdenziali, aveva richiamato la documentazione prodotta in sede di iscrizione a ruolo del ricorso.
1.5. Il quinto motivo è così rubricato: « Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento -‘Error in procedendo’ Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs 31/12/1992 n. 546, dell’art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente in primo grado (doc. 5b parte 2 con riferimento alle fatture 02/2015 e 03/2015 RAGIONE_SOCIALE Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art.16bis del D.PR. 22/12/1986 nr. 917(TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese di ristrutturazione, in assenza di bonifici cosiddetti ‘parlanti’ ».
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato, con riferimento a due delle fatture relative ai lavori di ristrutturazione dell’immobile precisamente la fattura 02/2015 (€ 4 .293,30) e 03/2015 (€ 1.023,00) -che le stesse non erano agli atti del giudizio con conseguente legittimità del disconoscimento della detrazione.
Osserva che le fatture erano state prodotte sub 5b) ed erano pure state richiamate nel ricorso e che la CTR ha omesso di valutare un documento decisivo per il giudizio.
Aggiunge che, sebbene le dette fatture fossero state saldate con un bonifico ordinario, aveva comunque diritto alla detrazione di imposta avendo prodotto una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il percipiente aveva attestato di aver ricevuto il pagamento attraverso un bonifico e di avere inserito l’importo nella propria dichiarazione reddituale; Ciò in ossequio anche ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate la nr. 43/e del 18/11/2016 .
Osserva, innanzitutto, il collegio come non sia controverso in fatto che la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, aveva ad oggetto il recupero a tassazione di un maggior imponibile in ragione del disconoscimento delle detrazioni operate dalla contribuente per le spese sostenute a titolo di spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo e spese per interventi di recupero del patrimonio edili zio. L’Ufficio, infatti, constatava l’assenza di congrua documentazione probatoria, ritenuta necessaria secondo legge.
I primi quattro motivi sono da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi. Gli stessi, infatti, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sul recupero relativo a spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo.
I primi tre motivi sono infondati, restando assorbito il quarto.
3.1. In primo luogo, va rammentato che, nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso
originario, non possono essere rilevate d’ufficio (Cass. 18/05/2018, n. 12313).
3.2.In secondo luogo, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra-petizione o extra-petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petend i), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 21/03/2019, n. 8048).
3.3. La CTR, con la sentenza impugnata, si è attenuta a questi principi.
Infatti, con riferimento alle detrazioni per spese sanitarie, contributi previdenziali e spese per arredo, ha osservato che nel ricorso originario della contribuente non era contenuta alcuna contestazione riferita espressamente a dette poste e che da ciò conseguiva l’evidente inoppugnabilità dei relativi recuperi.
3.4. Secondo la tesi della contribuente, il petitum mediato doveva integrarsi in ragione del petitum immediato, avendo chiesto l’annullamento integrale dell’atto impo -esattivo, e non del solo recupero relativo alle spese di ristrutturazione ed avendo allegato documentazione relativa anche alle spese sanitarie, ai contributi previdenziali ed alle spese per arredo.
3.5. Tale affermazione non è condivisibile.
Al giudice è preclusa la possibilità di annullare integralmente l’atto impositivo laddove il petitum mediato abbia ad oggetto soltanto la
richiesta di annullamento solo di alcune riprese; viceversa, non è preclusa la statuizione opposta che presuppone l’accoglimento parziale della pretesa.
In secondo luogo, il thema decidendum si individua in ragione dei fatti costitutivi allegati a determinazione del petitum mediato e non in ragione delle mere conclusioni rassegnate. Se, pertanto, le contestazioni avverso l’atto impositivo hanno ad oggetto solo i fatti costitutivi relativi ad alcune delle riprese (nella specie spese di ristrutturazione) la domanda resta circoscritta a queste ultime, non potendosi integrare attraverso un petitum immediato più ampio in quanto avente ad oggetto la richiesta (generica) di annullamento dell’intero atto impositivo; la diversa soluzione, infatti, per un verso porrebbe il giudice nelle condizioni di dover valutare la richiesta di annullamento integrale in ragione di mere congetture, mancando rispetto ad alcune pretese, la specifica contestazione della loro illegittimità e, per altro verso, aprirebbe l’ingresso ne l corso del giudizio a domande nuove, in violazione della natura impugnatoria del giudizio tributario.
Per analoghe ragioni, deve escludersi che l’oggetto del contendere possa determinarsi in ragione dei documenti prodotti ove questi ultimi siano estranei ai fatti costitutivi allegati, ancorché astrattamente utili rispetto al petitum immediato. Infatti, anche tale valutazione finirebbe con il violare le preclusioni proprie del processo tributario.
3.6.La CTR si è attenuta a questi principi, laddove ha affermato che «L’atto impositivo impugnato si compone, infatti, di vari rilievi, ma le censure esposte nel ricorso investono esclusivamente il disconoscimento delle detrazioni per le opere di ristrutturazione dell’immobile, senza nulla argomentare sulla illegittimità e infondatezza delle ulteriori riprese. Al riguardo, non è sufficiente invocare la documentazione depositata in giudizio, atteso che il
contenzioso tributarlo non conferisce al giudice un potere officioso di indagine e di valutazione del materiale probatorio, in difetto della formulazione di specifico motivo di doglianza che la documentazione depositata può solo sostenere, senza poterne surrogare l’assenza. Diversamente opinando il giudizio tributario smarrirebbe il proprio carattere impugnatorio, per assumere quello di giudizio ex officio affatto svincolato dalle allegazioni delle parti, in chiaro e frontale contrasto con il dato positivo e in fatale violazione del principio del contraddittorio».
Il quinto motivo è inammissibile.
4.1. La parte lamenta che la CTR ha ritenuto non versate in giudizio due fatture relative alla ristrutturazione le quali, invece, secondo la sua prospettazione ( opposta a quella dell’Agenzia che nega la loro produzione), erano agli atti.
Anche in memoria la contribuente ha precisato che la CTR, probabilmente per mero errore, aveva dato per non prodotti alcuni documenti che, invece, erano stati ritualmente versati in atti in primo grado e che il motivo evidenziava la circostanza che la CTR non si era avveduta di una produzione documentale che, invece, era esistente.
4.2. Questa Corte, tuttavia, ha più volte ribadito, che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (cfr., tra le più recenti, Cass.
04/06/2024, n. 15517 in motivazione che richiama Cass.09/10/2015, n. 20240 del 09/10/2015; Cass. 11/06/2018 n. 15043).
Tali statuizioni hanno trovato recente conferma da parte delle Sezioni Unite le quali hanno precisato che il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; che se il giudice di appello sia incorso in una svista, è a lui che spetta di porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto, al fine di eventualmente consegnare al giudice di legittimità un fatto già definitivamente ricostruito nella sua oggettività. Le Sezioni Unite, inoltre, dopo aver ribadito che la revocazione per il motivo in esame è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto a qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale, hanno aggiunto che è fermo l’orientamento secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell’affermazione, dovuta a mera svista, dell’inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto. Solo ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. 05/03/2024, n. 5792).
4.3. Nel caso di specie, la CTR -per quanto prospettato nel motivo -non è incorsa in una erronea ricostruzione dei fatti, ma in un errore percettivo: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse agli atti un documento che, invece, era stato prodotto; pertanto, l’affermazione avrebbe dovuto essere contestata con il mezzo della revocazione; ciò rende inammissibile il motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere, quindi, complessivamente rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025.