Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29317 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 05/11/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 10/09/2025
TARI – INVITO PAGAMENTO – CARTELLA SUCCESSIVAMENTE IMPUGNATA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6714/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore .
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) in persona del legale rappresentante pro tempore .
Numero sezionale 6143/2025
Numero di raccolta generale 29317/2025
– INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 6500/2/2021 della Commissione tributaria regionale della CampaniaSezione distaccata di Salerno – depositata il 9 settembre 2021, non notificata. Data pubblicazione 05/11/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’invito e/o avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE, chiedeva, nell’interesse del Comune di Quindici, il pagamento della Tari per l’anno d’imposta 2015, in relazione ad un immobile detenuto a titolo di locazione dalla società ricorrente.
La Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno -decidendo in sede di rinvio (dopo che la Corte di cassazione, con pronuncia n. 20968/2020, aveva cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi) rigettava l’appello proposto dalla suindicata contribuente, ritenendo che non occorresse la notifica dell’avviso di accertamento, « trovando l’impugnato avviso di pagamento ragione di essere in virtù di contratto di locazione di immobile di proprietà del comune di Quindici, oggetto di tassazione », attesa «la specificazione, nell’atto pubblico di concessione in locazione dell’immobile de quo, della consistenza ai fini Tari dell’immobile oggetto di contestazione assumendo quanto contenuto nel citato atto valore dichiarativo ai fini Tari» (così nella pronuncia impugnata.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’8 marzo 2022 formulando tre motivi di impugnazione.
Numero sezionale 6143/2025
Numero di raccolta generale 29317/2025
Il Comune di Quindici e l’RAGIONE_SOCIALE sono restato intimati. Data pubblicazione 05/11/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come risulta (anche) dal ricorso in esame (v. pagina n. 2), il presente giudizio ha ancora ad oggetto l’avviso di pagamento n. 01220160004768569 notificato il 16 maggio 2016 e concernente la Tari relativa all’anno 2015 per la somma di 30.687,00 €.
Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la sussistenza di una cartella di pagamento, successivamente notificata, pure impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino ed iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO di ruolo generale.
La ricorrente non ha dato conto di tale circostanza e tuttavia dagli atti depositati dalla medesima risulta la cartella n. 01220170004734887000, che riguarda la Tari dell’anno 2015 per la somma di 30.999,75 €, di cui 30.687,00 € (come nell’avviso impugnato) per la sorta del tributo principale iscritto a ruolo.
Si tratta, quindi, della stessa pretesa fiscale.
Ricorrono, allora, in tale contesto, i sottoindicati principi più volte espressi da questa Corte.
3.1. In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia
Numero sezionale 6143/2025
in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (cfr. Cass., Sez. 5, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 65, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5″, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259; cui adde , tra le tante, Cass., Sez. T., 12 febbraio 2024, n. 1335; Cass., Sez. T.,16 gennaio 2025, n. 1076; Cass., Sez. T., 11 marzo 2025, n. 6436). Numero di raccolta generale 29317/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
3.2. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19.
Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della predetta notizia dell’atto, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (cfr. Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177; cui adde Cass. Sez. T. 8 aprile 2022, 11481 e Cass. Sez.,
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T., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. T.,16 gennaio 2025, n. 1076; Cass., Sez. T., 11 marzo 2025, n. 6436 citt.). Data pubblicazione 05/11/2025
3.3. Nondimeno, il contribuente ha la facoltà, non l’onere, dell’impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come nella specie l’avviso di pagamento), il cui mancato esercizio non determina, quindi, alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento, allorchè venga successivamente reiterata attraverso uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (v., tra le tante: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5′, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259, Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2021, n. 14200, cui adde Cass. Sez. T. 8 aprile 2022, 11481 e Cass. Sez., T., 17 gennaio 2023, n. 1213).
Suole, a tal proposito, distinguersi la categoria degli “atti facoltativamente impugnabili” da quella degli “atti necessariamente impugnabili”: i primi esprimono un’irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19; in essi – si osserva – la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata.
I secondi, invece, sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di funzione) all’elenco degli atti tipizzati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 , per cui in essi la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata.
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3.4. Giova rimarcare che nulla esclude che il contribuente possa opporsi dinanzi al giudice tributario, dapprima, contro l’atto facoltativamente impugnabile e, poi, avverso l’atto necessariamente impugnabile, configurandosi il suo interesse ad agire non soltanto nel contestare l’atto suscettibile di divenire irretrattabile se non impugnato, bensì anche nell’impedire l’adozione di un tale provvedimento, che imporrebbe il ricorso al giudice tributario siccome riconducibile all’elenco contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19. Data pubblicazione 05/11/2025
Tuttavia, in siffatta eventualità, vale a dire in caso di impugnazione, prima, dell’atto impositivo atipico o ad impugnazione facoltativa (nella specie, l’avviso di pagamento) e, poi, dell’atto impositivo tipico o ad impugnazione necessaria (nella specie, la cartella di pagamento), la contemporanea pendenza di tali procedimenti comporta che il giudizio relativo all’atto atipico venga a perdere rilevanza, essendo prevalente (ed assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell’ an , del quantum e del quomodo ) nel giudizio relativo all’atto tipico, anche se l’instaurazione sia successiva in ordine cronologico.
Con la conseguenza che il contribuente ha l’onere di riproporre – o proporre ex novo con l’impugnazione dell’atto tipico, non essendo vincolato dalle questioni dedotte nel precedente giudizio i vizi sostanziali e procedurali ravvisati nell’esercizio del potere impositivo.
3.5. Dunque, una volta ammessa l’impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessaria l’impugnazione dell’atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria.
Non solo. È stato, altresì, precisato da questa Corte che qualora venga emesso l’atto tipicamente impugnabile viene meno
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ogni interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l’atto impugnato in via facoltativa (in termini: Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736), giacchè, in siffatta ipotesi, l’unico giudizio che rileva è quello avverso l’atto tipico di imposizione o di riscossione. Data pubblicazione 05/11/2025
Ma v’è di più. La notifica dell’atto tipico esautora, in realtà, ogni possibile rilevanza di quello facoltativamente impugnabile, anche se -come nella specie -sia stato opposto e penda il relativo giudizio.
E ciò perché, nell’ipotesi in cui anche l’atto tipico venga impugnato, l’unico giudizio che rileva -come sopra esposto – è quello avverso quest’atto.
Se, invece, l’atto tipico non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l’atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l’avvenuto consolidamento degli effetti proprio dell’atto tipico (cfr. Cass., Sez. T., 17 gennaio 2023, n. 1213 citt.; Cass., Sez. T., 8 aprile 2022, 11481; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30736 cit., e da ultimo Cass., Sez. T., 11 luglio 2024, n. 19049).
Alla luce di tali principi, la sussistenza della citata cartella di pagamento, avente ad oggetto la medesima pretesa qui in esame, che l’RAGIONE_SOCIALE ha indicato senza smentita da parte della contribuente -essere stata pure oggetto di impugnazione (innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino al n. 7353/NUMERO_DOCUMENTO di ruolo generale) vale, dunque, a rendere il ricorso in rassegna inammissibile.
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non avendo le controparti svolto difese.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6143/2025
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Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Data pubblicazione 05/11/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME