Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29210/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (d. d.: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 4711/2022 depositata il 18 maggio 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 13 luglio 2009, la
Direzione Provinciale di Catania dell’RAGIONE_SOCIALE irrogava ad NOME COGNOME, nella duplice qualità di autore degli illeciti e di amministratore pro tempore della , poi ridenominata , le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge per violazioni in materia di IRAP riferite all’anno di imposte 2003 (tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge; presentazione di dichiarazione infedele).
Il COGNOME contestava la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impugnato.
La decisione di primo grado veniva, però, integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 4711/2022 del 18 maggio 2022, in accoglimento dell’appello erariale, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo della lite, sulla base del rilievo che il trasgressore avrebbe dovuto impugnare il prodromico atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE violazioni, «unitamente al provvedimento di non accettazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni» difensive da lui presentate all’Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, accompagnati dalla riproposizione dell’eccezione di giudicato esterno non esaminata dalla CTR.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i l primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 16, comma 5, del
D. Lgs. n. 472 del 1997.
1.1 Si censura la gravata sentenza per aver dichiarato inammissibile l’originario ricorso della parte privata, sull’erroneo assunto che il COGNOME avrebbe dovuto impugnare il prodromico atto di contestazione notificatogli dall’Ufficio, «unitamente al provvedimento di non accettazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni» difensive da lui presentate ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità della decisione d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Si rimprovera alla CTR di aver omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato esterno sollevata dal trasgressore, il quale, nella memoria illustrativa depositata il 25 marzo 2022, aveva allegato che:
con sentenze nn. 743/34/15 e 742/34/15 del 26 febbraio 2015, entrambe divenute definitive, la medesima Commissione regionale aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della e impugnato con autonomi ricorsi dalla detta società e dai suoi soci, mediante il quale erano stati rettificati il reddito d’impresa e il valore della produzione netta dichiarati dalla prima in relazione all’anno d’imposta 2003;
-anche l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF emesso nei confronti del COGNOME -al quale, nella veste di socio della predetta s.RAGIONE_SOCIALE, era stato imputato «pro quota» , ai sensi dell’art. 5 del TUIR, il maggior reddito accertato in capo all’ente collettivo per il periodo d’imposta anzidetto – era stato annullato con provvedimento giurisdizionale inoppugnabile;
per effetto di tali pronunce, erano venuti meno gli atti impositivi correlati al provvedimento sanzionatorio oggetto della presente controversia.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame della seconda censura.
3.1 In base al combinato disposto degli artt. 16, commi 3 e 4, e 18,
comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie possono presentare all’Ufficio deduzioni difensive; in mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile con ricorso alle Commissioni Tributarie (ora Corti di giustizia tributaria).
3.2 Il comma 5 dell’art. 16 sopra citato espressamente prevede che, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione, «l’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile».
3.3 Il successivo comma 7 precisa, infine, che «quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime».
3.4 Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che nel caso di specie, come accertato dalla stessa CTR etnea, il COGNOME aveva prodotto deduzioni difensive a sèguito della notifica dell’atto di contestazione di cui si discetta.
3.5 Alla luce di ciò, è da escludere che egli potesse immediatamente impugnare tale atto, ostandovi l’inequivoco tenore letterale dell’art. 16, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 1997 dianzi richiamato.
3.6 Deve, per contro, ritenersi che del tutto legittimamente l’odierno ricorrente abbia impugnato il successivo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni emesso nei suoi confronti dall’Ufficio ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
3.7 Ha, pertanto, errato il collegio di secondo grado nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo della lite.
Per le ragioni esposte, si impone la cassazione della gravata sentenza.
4.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
4.2 Invero, è pacifico che: – con sentenze nn. 743/34/15 e 742/34/15 del 26 febbraio 2015, passate in giudicato, la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto gli appelli spiegati dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le pronunce di primo grado con cui era stato annullato «in toto» l’avviso di accertamento emesso a carico della per l’anno d’imposta 2003; – tale avviso di accertamento ha dato origine all’atto di contestazione per cui è causa, poi trasformatosi in provvedimento di irrogazione di sanzioni.
4.3 Le surriferite circostanze trovano, peraltro, conferma nei documenti depositati in allegato al ricorso ai sensi dell’art. 372, comma 1, c.p.c..
4.4 Essendo, quindi, venuto meno l’atto impositivo costituente il presupposto RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate, va accolto l’originario ricorso della parte privata, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del doppio grado di merito, da regolare «ex novo» per effetto della disposta cassazione della sentenza d’appello, interamente sostitutiva della decisione di prime cure, possono essere interamente compensate fra le parti, avuto riguardo al comportamento processuale dell’Amministrazione, la quale, nel prendere atto RAGIONE_SOCIALE statuizioni contenute nelle menzionate sentenze nn. 743/34/15 e 742/34/15, aveva rinunciato, dinanzi alla CTR, all’esperito gravame.
5.1 Quelle relative al presente giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della parte privata, annullando l’impugnato atto di irrogazione di
sanzioni; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME