Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24510/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 485/2017 depositata il 14/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La C.T.R. Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE in giudizio di opposizione ad invito pagamento Tarsu 2012;
ricorre in cassazione la contribuente società con quattro motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Pizzo, che chiede il rigetto del ricorso;
le parti hanno depositato memoria;
Considerato che
Il secondo motivo di ricorso (pregiudiziale) risulta manifestamente infondato (violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la sentenza della C.T.P. di Vibo Valentia, n. 1/02/09).
Sebbene il giudice d’appello abbia errato a ritenere che l’eccezione di giudicato non possa sollevarsi in grado di appello (Cass. n. 34662 del 2021), l’eccezione è comunque infondata poiché si invoca un giudicato esterno che riguarda avvisi di accertamento relativi ad annualità diverse e le ragioni di annullamento, per come dedotte dalla parte, attengono allo specifico esercizio della pretesa tributaria per quella determinata annualità. E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (originatosi fin da Cass.SU n.13916/06), cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità: ad esempio, il giudicato sulle
modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta (cfr. Cass. n. 7417 del 15/03/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019; Cass. n. 5939 del 04/03/2021 Cass. 38950/2021).
Anche il quarto motivo di ricorso risulta inammissibile (violazione dell’art. 62, d. lgs. 507 del 1993 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) circa la superficie oggetto della tassazione TARSU per l’anno 20 12. Gli altri motivi restano, logicamente, assorbiti dall’inammissibilità di questa prospettazione.
Nel presente giudizio è stato infatti impugnato il sollecito di pagamento Tarsu 2012 , atto poi sostituito dall’atto tipico (avviso di accertamento del 1/12/2017 n. 1000030140024626) a sua volta impugnato ed oggetto del giudizio di questa Corte di Cassazione (RG 4464/2021, in udienza il 14 marzo 2024, come anche rappresentato dalla stessa contribuente nella memoria).
La sovrapposizione di ricorsi per atti impositivi diversi, tipici ed atipici sulle stesse annualità di imposta (nel caso 2012), deve risolversi con il principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione, ovvero nel senso che la successiva impugnazione dell’avviso di accertamento fa venire meno l’interesse per il giudizio precedente su atto atipico: «In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento
all’impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l’ingiunzione di pagamento che l’aveva sostituita)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022, Rv. 664353 -01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 1213 del 17/01/2023, Rv. 666722 – 01).
Si è osservato in Cass. n. 30736/21 che: ‘ Una volta ammessa l’impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessaria l’impugnazione dell’atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant’è che, una volta emesso tale atto – come precisato da questa Corte – viene meno l’interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l’atto impugnato in via facoltativa (cfr. in particolare Cass., Sez. 5, n. 7344 dell’11/05/2012). In effetti, se l’atto tipico viene impugnato, l’unico giudizio che rileva è quello avverso quest’atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l’atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l’avvenuto consolidamento degli effetti proprio dell’atto tipico ‘ .
Ne segue la inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024 .