Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 08/08/2024
TARSU TIA TARES
Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2177/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, Sede Secondaria in Italia (cf. 04881390589), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende (cf. CODICE_FISCALE; pecEMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cf. 00327770798), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (cf. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (cf. CODICE_FISCALE);
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE (cf. CODICE_FISCALE), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME (cf. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (cf. CODICE_FISCALE);
-ricorrente in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, Sede Secondaria in Italia;
-intimata – avverso la sentenza n. 1543/2017, depositata il 6 giugno 2017, della Commissione tributaria regionale della Calabria;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1543/2017, depositata il 6 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni di un sollecito di pagamento (n. 10000030090001500), e di un avviso bonario (n. 1000030090021139 ), l’uno e l’altro relativi alla Tarsu dovuta dalla stessa appellante per gli anni 2007 e 2008;
1.1 -a fondamento del decisum , e per quel che (qui) ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che:
doveva ritenersi inammissibile, in quanto questione nuova dedotta solo in appello, l’eccezione di giudicato esterno formulata dall’appellante con riferimento alla sentenza (n. 1/02/09, dell’otto
gennaio 2009) della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia;
-del pari, non poteva trovare accoglimento l’eccezione di nullità degli atti impugnati formulata dalla parte con riferimento all’omessa notifica preventiva di un avviso di accertamento, in ragione dell’abrogazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comm a 1, ad opera della l. n. 296 del 2006;
infondato rimaneva anche il motivo di appello che aveva ad oggetto l’estensione della superficie sottoposta a tassazione in quanto: – la contribuente non aveva dato conto della indicazione di detta superficie nella denuncia originaria, ovvero in quella di variazione, né aveva offerto prova al riguardo; l’Ente impositore (diversamente) aveva offerto riscontro probatorio in ordine alla legittimità dell’imposizione depositando « atti documentali emessi dall’Ufficio Tecnico Comunale tra cui “attestazione in data 15.4.2011”, “conteggio delle superfici” ed “aerofotogrammetria” da cui emerge una superficie tassabile -aree coperte e scoperte – maggiore rispetto a quella che la società ha dedotto al riguardo»; – le allegazioni probatorie così offerte al giudizio non avevano formato oggetto di contestazione e, per di più, risultava dalla prodotta documentazione che «il rappresentante del RAGIONE_SOCIALE con comunicazione inviata al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabro, protocollata al n. NUMERO_DOCUMENTO, in data 5.10.2004, ha precisato che il Villaggio Turistico si trovava in “Contrada Difesa e località Calamaio”»;
andava, però, accolto il motivo di appello che involgeva la riduzione tariffaria (di un terzo) in ragione della stagionalità dell’attività turistico-residenziale, in quanto la contribuente aveva «presentato presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabro, comunicazione di prosecuzione attività per l’anno 2007 per il periodo dal 21.5.2007 al 27.9.2007 protocollata il 23.1.2007 e comunicazione per l’anno 2008 riferentesi al periodo dal 3.4.2008 al 30.9.2008, protocollata in data 12.3.2009.»,
così che «Da tali dichiarazioni e dagli altri documenti depositati in atti» risultava che la contribuente «oltre al requisito della stagionalità dell’attività svolta, è in possesso di tutti gli altri presupposti voluti dalla legge per poter usufruire del beneficio della riduzione del tributo.»;
– RAGIONE_SOCIALE, Sede Secondaria in Italia, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso che reca l’articolazione di quattro motivi di ricorso incidentale;
-hinc et hinde sono state depositate memorie.
Considerato che:
1. -il ricorso principale espone i seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato esterno sollevata nel secondo grado di giudizio e che a detto giudicato -formatosi sulla sentenza (n. 1/02/09, dell’otto gennaio 2009) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia aveva annullato un sollecito di pagamento, ed una ingiunzione fiscale, emessi in relazione alla TARSU dovuta per gli anni 2003, 2004 e 2005, in ragione del difetto della previa notifica di un avviso di accertamento -doveva riconoscersi efficacia ultrattiva e tale da conformare la stessa azione amministrativa dell’Ente impositore, così imponendo la previa notifica di un avviso di accertamento;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di considerare la documentazione prodotta da essa esponente che dava conto delle esatte superfici
suscettibili di tassazione, ivi inclusi, tra le altre superfici, gli impianti tecnologici, le aree pertinenziali, i locali tecnici e le aree agricole;
-col ricorso incidentale sono stati articolati i seguenti motivi:
2.1 -il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, sull’assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello col quale controparte aveva censurato la pronuncia di prime cure in punto di riduzione tariffaria della TARSU per uso stagionale, detta pronuncia avendo rilevato che le riduzioni di tarif fa, seppur richieste, «restano nell’assoluta discrezionalità dell’ente», così che il gravame riproponendo le ragioni addotte col ricorso introduttivo – non recava specifica censura di una siffatta ratio decidendi ;
2.2 -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, 66 e 70, sull’assunto che la riduzione di tariffa legata all’uso stagionale di «locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte» , secondo dicta della stessa giurisprudenza di legittimità, implica la previa indicazione di un siffatto uso nella denuncia originaria ovvero in quella di variazione presentata dal contribuente, atti di parte, questi, dei quali la contribuente non aveva dato alcun conto laddove il giudice del gravame aveva valorizzato la presentazione di dichiarazioni che erano state rese ai fini del rinnovo delle licenze in titolarità;
2.3 -col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, e dell’art. 116 cod. proc. civ., deducendo che le dichiarazioni presentate da controparte, ai fini del rinnovo delle licenze, esponevano
periodi di prosecuzione dell’attività (dal 21 maggio al 27 settembre, per l’anno 2007, e dal 3 aprile al 30 settembre, per l’anno 2008) difformi da quello indicato all’atto del rilascio delle autorizzazioni (periodo dal 23 maggio al 31 ottobre), così che la riduzione tariffaria non si giustificava in ragione della difformità dell’uso stagionale (così) indicato rispetto a quello oggetto del provvedimento autorizzatorio;
2.4 -col quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 3, lett. c ), questa volta sotto il profilo della tardività della dichiarazione di prosecuzione dell’attività presentata dalla contribuente per l’anno 2008, le autorizzazioni rilasciate prescrivendo, ai fini del rinnovo, la presentazione di una (previa) dichiarazione di prosecuzione de ll’attività e, per l’anno 2008, per l’appunto risultando che detta dichiarazione era stata presentata (solo) in data 12 marzo 2009;
-il ricorso principale è inammissibile;
3.1 – va, difatti, rilevato che, – per come deduce, e documenta, la stessa ricorrente -per i periodi di imposta in contestazione (anni 2007 e 2008) la Corte (Cass., 14 giugno 2022, n. 19199) ha pronunciato sull’avviso di accertamento notificato dal RAGIONE_SOCIALE in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2006 al 2011;
nello specifico, la Corte ha annullato le delibere del RAGIONE_SOCIALE relative alle tariffe Tarsu per gli anni 2008 e 2009, ed ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la rideterminazione della tariffa relativa a dette annualità, rilevando che «se il regime tariffario viene annullato dal giudice amministrativo, il giudice tributario, preso atto dell’effetto vincolante della decisione, non può limitarsi al mero annullamento dell’avviso, ma deve individuare ed applicare la disciplina tariffaria che
regola il rapporto tributario, atteso che il contribuente non è liberato dall’obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell’art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente»;
e, in esito alla cassazione, il giudice del rinvio ha pronunciato con sentenza (n. 2011/2023, del 13 luglio 2023) che è passata in giudicato;
3.2 -il règime delle impugnazioni proposte, così come nella fattispecie, avverso atti impositivi diversi, tipici ed atipici, deve poi risolversi secondo il principio di diritto affermato da questa Corte, ovvero nel senso che la successiva impugnazione dell’avviso di accertamento fa venire meno l’interesse per il giudizio precedente su atto atipico;
si è, difatti, statuito che «In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa (così Cass., 8 aprile 2022, n. 11481; v., altresì, Cass., 17 gennaio 2023, n. 1213);
e si è, in particolare, rimarcato che -seppur ammissibile l’impugnazione (facoltativa) di atti atipici -rimane pur sempre necessaria l’impugnazione dell’atto tipico che sia poi stato adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant’è che, una volta emesso tale atto viene meno l’interesse del contribuente ad una
decisione che riguardi l’atto impugnato in via facoltativa (cfr. Cass., 11 maggio 2012, n. 7344 cui adde Cass., 29 ottobre 2021, n. 30736);
-dalla rilevata inammissibilità del ricorso principale consegue, quindi , l’inefficacia (art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.) del ricorso incidentale (Cass., 22 giugno 2021, n. 17707; Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 3 luglio 2018, n. 17335; Cass., 29 novembre 2016, n. 24291; Cass., 22 marzo 2007, n. 6937);
-le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, conseguendo l’inammissibilità del ricorso principale, e la perdita di efficacia di quello incidentale, dal medesimo fatto costitutivo correlato all’emissione (ed impugnazione) dell’atto i mpositivo tipico ed alla sopravvenuta formazione del giudicato sullo stesso;
-non sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater ), tanto nei confronti della ricorrente principale trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542) -quanto nei riguardi del ricorrente in via incidentale – il cui gravame, come detto, ha perso efficacia ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale;
-compensa integralmente, tra le parti, le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.