Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11959 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
tributi
ORDINANZA
sul ricorso n. 16207/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Napoli al INDIRIZZO, pec: EMAIL
-ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliate ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrenti-ricorrenti incidentali-
e
RAGIONE_SOCIALE, direzione RAGIONE_SOCIALE L’Aquila, in persona del direttore pro tempore ;
-intimata-
avverso la sentenza n.1109/IV/2018 della Commissione tributaria regionale dell ‘ Abruzzo, depositata in data 19 novembre 2018 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ricorre con un unico motivo contro l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del sollecito di pagamento notificato in data 15/7/2016 per la mancata o irrituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e RAGIONE_SOCIALE prodromiche comunicazioni degli esiti dei controlli formali RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi;
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso, con cui spiegano ricorso incidentale;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
in prossimità dell’adunanza camerale, parte contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con l’unico motivo di ricorso principale, il contribuente denunzia la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt.26, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, 140 cod. proc. civ. e 60, comma 1, lett.e), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
il contribuente rileva che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto la tardività dell’impugnazione sul presupposto che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate in data 24/12/2013 e
30/7/2014 con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene la relata di notifica non menzionasse l’esperimento RAGIONE_SOCIALE necessarie ricerche;
1.2. con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE denunziano l’omessa pronuncia su di una specifica eccezione con carattere pregiudiziale, sollevata fin dal primo grado di giudizio e reiterata in appello, avente ad oggetto l’inammissibilità dell’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle per la mancata impugnazione di due preavvisi di fermo successivi alle stesse e notificati prima del sollecito di pagamento da cui era scaturita l’impugnazione ;
2.1. in relazione al motivo di ricorso principale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che <> (Cass. n.6765/2019);
pertanto, sotto tale profilo il ricorso principale risulta ammissibile e potrebbe essere fondato, poiché la C.t.r., avendo ritenuto che la notifica fosse stata effettuata in un caso di irreperibilità assoluta del destinatario, ai fini della validità della notifica avrebbe dovuto verificare se il notificatore aveva dato atto di aver esperito le necessarie ricerche;
tuttavia, diventa necessario esaminare il ricorso incidentale, che ha rilievo pregiudiziale, riguardando l’ammissibilità dell’impugnazione di parte contribuente, che, secondo le controricorrenti, aveva ricevuto due preavvisi di fermo rispettivamente notificati in data 30/7/2014 e
29/3/2016, prima che venisse notificato il sollecito di pagamento da cui era scaturita l’impugnazione;
come ribadito anche in recenti pronunce di questa Corte, <> (Cass. sent. n. 18448/15; n.22810/15; richiamate in Cass. n.12759/2018);
si è anche detto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (cfr. Cass. n. 13102/2017);
pertanto i vizi della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, che il contribuente asserisce di non aver ricevuto, andavano fatti valere con l’impugnazione del primo atto successivo alla cartella, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria;
il giudice di appello risulta aver omesso ogni esame della questione pertanto il ricorso incidentale va accolto, con il conseguente assorbimento del ricorso principale;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione.
Cos ì deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
La Presidente NOME COGNOME