Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Sciacca (Agrigento);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 3118, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia l’8.10.2020, e pubblicata il 7.4.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef 2006 – Maggior reddito –RAGIONE_SOCIALE -Avviso di accertamento – Al socio per il reddito di partecipazione -Contestazione dell’accertamento societario – Ammissibilità.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, in quanto socio nella misura del 10% della RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale contestava il maggior reddito di partecipazione conseguito nell’anno 2006 e richiedeva il pagamento dei tributi conseguenziali. L’avviso di accertamento redatto nei confronti della società, notificato a quest’ultima ed ai soci, si era pacificamente consolidato negli effetti, non essendo stato impugnato da alcuno.
Il contribuente ricorreva avverso l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, proponendo contestazioni procedurali e di merito. La CTP, con sentenza n. 963 del 2016, accoglieva nel merito il ricorso del contribuente, e l’avviso di accertamento rimaneva annullato.
L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La CTR accoglieva il ricorso dell’Ente impositore, e riaffermava in conseguenza la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a due strumenti di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto notifica del riscorso il 7.11.2021, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., e dell’art. 2909 cod. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, che non ha
contestato l’unica ragione della decisione indicata dai giudici di primo grado.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, dichiaratamente introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la ‘nullità della sentenza’ (ric., p. 19) della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 5 del Dpr n. 917 del 1986, e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di secondo grado erroneamente sostenuto che ‘la definitività per mancata impugnativa dell’accertamento nei confronti della società’ precluda ai soci, cui sia contestato con separato avviso di accertamento il conseguimento di un reddito di partecipazione, di ‘sollevare eccezioni riguardanti l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società’ (ric., p. 30 s.).
Con il primo motivo di ricorso il contribuente critica l’impugnata decisione adottata dal giudice del gravame per non aver rilevato la specificamente censurata inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, che non ha contestato la ratio decidendi esposta dalla CTP di Agrigento.
3.1. La CTP scriveva nella sua decisione: ‘Preso atto … che nulla l’Ufficio convenuto ha controdedotto nei termini di legge in ordine alle argomentazioni poste da parte del ricorrente a sostegno della propria domanda. Rilevato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili – anche omissivi – che caratterizzano procedure di esclusiva pertinenza di parte convenuta, unico soggetto che ha la possibilità, rectius l’interesse sostanziale e processuale, di fornire prova (contraria) a confutazione della paventata illegittimità dell’atto’, non può che prendersi ‘atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di costatare l’impossibilità di confutare l’infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta specificamente contestati la cui prova (positiva) va naturalmente posta a carico di parte convenuta … a fronte RAGIONE_SOCIALE
specifiche contestazioni di parte attrice in ordine a comportamenti omissivi di parte convenuta nulla viene controdedotto dinanzi a questo Giudice, né viene riversata documentazione a confutazione’ (sent. CTR, p. II s.). In conseguenza il giudice di primo grado ha accolto nel merito il ricorso del contribuente annullando l’atto impositivo.
3.2. Ricorda il ricorrente come la sua impugnazione dell’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione che secondo l’Ente impositore egli avrebbe conseguito, è stata tutta basata sull’infondatezza dell’accertamento pregiudicante emesso nei confronti della società di persone rilevando anche, in memoria, come ‘l’accertamento operato nei confronti della società sia motivato unicamente dalle risultanze di pretesi elenchi ‘clienti’ relativi ad altri soggetti e da pretesa ‘corrispondenza’ che, tuttavia, non sono stati allegati all’atto impositivo e non risultano suffragati da ulteriori elementi probatori … l’Ufficio non ha assolto in alcun modo all’onere probatorio sullo stesso gravante’ (ric., p. 7). Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ‘sulla base di un’unica ratio decidendi ‘ (ric., p. 7), relativa al merito della pretesa tributaria, valutando che l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria non avesse assicurato la prova, neppure presuntiva, del giusto fondamento della sua pretesa.
3.2.1. Prosegue quindi il ricorrente osservando: ‘L’RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di appello nulla ha eccepito … l’Ufficio non ha affatto censurato l’accertamento compiuto dal giudice di prime cure relativamente al merito della pretesa tributaria’ (ric., p. 13).
Il ricorrente ha quindi riportato i passaggi RAGIONE_SOCIALE proprie controdeduzioni in grado di appello con le quali ha sostenuto la inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE per non aver contestato l’unica ratio decidendi esposta dalla CTP e, in sintesi, ha ricordato di aver rilevato che ‘il giudice di prime cure ha ritenuto che l’Ufficio non abbia ottemperato in
giudizio al proprio onere probatorio e non abbia idoneamente contestato quanto dedotto dal ricorrente. L’RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, nell’appello non contesta tale decisum … deve ritenersi che l’appello sia inammissibile’ (ric., p. 17).
3.3. Occorre tuttavia rilevare che l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria nel giudizio d’appello ha sostenuto che il merito del processo non avrebbe proprio dovuto essere esaminato, perché al contribuente non era consentito contestare l’accertamento nei confronti della società, divenuto definitivo in conseguenza della mancata impugnazione. Pertanto, l ‘impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE risultava sicuramente ammissibile.
Il giudice di primo grado aveva effettivamente accolto il ricorso del contribuente esaminando il merito del giudizio, ma l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria contestava che non poteva affatto entrarsi nel merito, e questa tesi è stata accolta dal giudice del gravame.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.
Occorre quindi evidenziare che il giudice del gravame, invero, pur mostrando di avere ben compreso le ragioni della decisione proposte dal giudice di primo grado (sent. CTR, p. II), che riassume ripetutamente, ritiene però decisivo rilevare che ‘qualora i soci -ricevuta notificazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Società o della chiamata consortile al giudizio istaurato contro lo stesso avviso – non esercitino, nei tempi e nelle forme di legge, il diritto di difesa, perdono la possibilità di contestare successivamente l’atto di accertamento nel merito … tali eccezioni potevano essere articolate dal socio solo tramite impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società’ (sent. CTR, pp. 4 s.).
4.1. La decisione adottata dal giudice dell’appello non risulta condivisibile. La CTR ha ritenuto di esaminare preliminarmente la legittimazione del ricorrente a proporre contestazioni avverso
l’accertamento tributario emesso nei confronti della società , concludendo nel senso che tale legittimazione non sussista, perché il socio COGNOME non ha impugnato, né lo hanno fatto altri, l’avviso di accertamento notificato alla società, che è divenuto definitivo e non potrebbe più essere contestato dal contribuente, cui pure l’atto impositivo era stato notificato.
4.2. Trascura però la CTR che il soggetto sottoposto all’originario accertamento è una società di persone, ed in relazione ad essa l’odierno ricorrente non disponeva di poteri rappresentativi, con la conseguenza che non disponeva della legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, esprimendo un principio estensibile in materia di società di persone, che ‘in tema di redditi prodotti in forma associata, l’unitarietà dell’accertamento ai fini dell’ILOR dovuta dalla società ed ai fini dell’IRPEF a carico dei singoli soci (art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), ed il difetto di legittimazione processuale di questi ultimi nel giudizio relativo all’accertamento del reddito sociale, non comporta che il singolo socio, al quale il reddito è imputato proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sia privo della legittimazione a ricorrere avverso l’avviso di accertamento del rispettivo reddito di partecipazione “automaticamente” applicativo dell’accertamento del reddito della società. La disposizione contenuta nel detto art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 va, infatti, letta in conformità del principio, affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 5 del 1998, secondo il quale tutte le norme che prevedono responsabilità di soggetti dell’ordinamento debbono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. quale “diritto inviolabile”, derivandone che “al socio accomandante [nella specie, di società di
persone], privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all’accertamento del reddito societario ai fini dell’ILOR, deve sempre ritenersi consentita, allorché gli sarà notificato l’accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l’accertamento del suo reddito di partecipazione, nonostante l’intervenuta definitività dell’accertamento del reddito societario ai fini ILOR” Cass. sez. V, 22.8.2022 (conf. Cass. sez. V, 12.2.2001, n. 1946).
4.3. COGNOME NOME, pertanto, disponeva della legittimazione processuale ad impugnare l’atto impositivo notificatogli a titolo personale, lo ha fatto tempestivamente e poteva in questa sede far valere anche le censure relative all’invalidità o infondatezza dell’accertamento tributario espletato nei confronti della società, come ha fatto.
4.4. Occorre allora rilevare che la CTR è incorsa in errore sostenendo che il ricorrente non potesse contestare gli esiti dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, pregiudicante rispetto all’atto impositivo redatto nei suoi confronti per il reddito di partecipazione conseguito. Il giudice del gravame avrebbe, in conseguenza, dovuto confrontarsi con la contestazione proposta dal contribuente, secondo cui la CTP aveva accolto nel merito il suo ricorso, non essendo l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria riuscita a dimostrare il giusto fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie pretese, e questa unica ratio decidendi della decisione del giudice di primo grado non è stata oggetto di censura da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ricorrente in appello, con la conseguenza che il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso introdotto da COGNOME NOME deve essere pertanto accolto, rigettato il primo, cassandosi la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME , rigettato il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7.3.2024.