Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4965/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 1300/24/15 depositata il 11/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1300/21/15 del 30/10/2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR)
accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 93/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari su quattro conti correnti riconducibili al contribuente.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) la costituzione in giudizio dell’Ufficio era legittima; b) la contestazione concernente l’illegittimità dell’accertamento per mancata autorizzazione all’accesso era inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione; c) dovevano ritenersi giustificati prelevamenti per il complessivo ammontare di euro 42.617,62, oltre che per il prelievo di euro 4.000,00 già indicato dal primo giudice, mentre le ulteriori rimesse non erano sufficientemente giustificate.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
Con decreto del 10/11/2024 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia, opposta dal contribuente con istanza del 19/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione degli artt. 12, comma 3, e 18, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 5, punto 6, del regolamento dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 3 novembre 2000, per non avere la CTR rilevato il difetto assoluto di attribuzione per mancanza di legittimità processuale del funzionario che ha sottoscritto l’atto con il
quale l’Ufficio si è costituito il 19/03/2013 nel giudizio di appello instaurato dal contribuente , per l’essere la AVV_NOTAIO.ssa NOME priva della delega del direttore provinciale. In particolare, il contribuente evidenzia che la delega proAVV_NOTAIOa è stata rilasciata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, arrestato per gravi reati e sostituito dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ventuno giorni prima della costituzione in giudizio dell’Ufficio; con la conseguenza che detta delega non sarebbe valida.
1.1. Nella proposta di definizione anticipata, questa Corte ha affermato che il motivo è inammissibile, «trattandosi di questione proposta per la prima volta in appello, carente di specificità, neppure avendo riproAVV_NOTAIOo gli atti pertinenti, e, comunque, è infondato non sussistendo la deAVV_NOTAIOa invalidità venendo in rilievo delega di firma regolarmente conferita, restando irrilevante l’invocata decisione della Corte costituzionale (v., ex multis , Cass. n. 22810 del 09/11/2015; Cass. n. 5177 del 26/02/2020)».
1.2. Il motivo è inammissibile ed anche infondato, sicché la valutazione contenuta nella proposta può essere confermata con le precisazioni che seguono.
1.3. Il ricorrente non contesta il difetto di delega di firma dell’avviso di accertamento, ma il difetto di potere in capo al soggetto che ha sottoscritto le controdeduzioni di AE in appello. Tuttavia, non viene documentato con allegazioni e trascrizioni, necessarie ai fini della specificità del ricorso, quanto affermato in ordine al venir meno della delega rilasciata al difensore dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
1.4. Sotto altro profilo, la tesi del sig. COGNOME in ordine alla necessità della delega si scontra con il pacifico orientamento di questa Corte, secondo il quale « In materia di difesa delle pubbliche
amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato (…). Ciò perché l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi » (così, da ultimo, Cass. n. 10867 del 07/05/2018).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge per mancanza della preventiva autorizzazione del magistrato all’accesso della polizia municipale di Firenze presso l’appartamento del contribuente in assenza dello stesso, accesso il cui esito è stato utilizzato quale fonte di innesco per il controllo fiscale effettuato dall’Amministrazione finanziaria.
2.1. Nella proposta di definizione anticipata, questa Corte ha affermato che il motivo «è inammissibile per novità espressamente statuita dalla CTR e non contestata; né la deAVV_NOTAIOa questione è deducibile per la prima volta in appello».
2.2. Conformemente a quanto indicato nella proposta, il motivo è inammissibile.
2.3. Il ricorrente non contesta l’affermazione della CTR per la quale la questione del difetto di preventiva autorizzazione del magistrato all’accesso sia stata posta per la prima volta in appello e, tenuto conto della natura impugnatoria del giudizio tributario, non è dubbio che detta questione avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di impugnazione avverso l’avviso di accertamento già con il ricorso in primo grado, non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n., 546 del 1992, dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con riferimento ad alcune rimesse ed omessa in relazione ad altre rimesse.
3.1. Secondo quanto emerge dalla proposta di definizione anticipata, il motivo «è inammissibile: premesso che la sentenza impugnata è ampiamente argomentata, sicché neppure può ritenersi apparente, la doglianza, in realtà, si risolve in una contestazione della sufficienza della motivazione, in sé non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e attinge la stessa valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, operazione non consentita neppure nella vigenza del precedente testo della norma, in vista di un nuovo riesame di merito».
3.2. La valutazione effettuata da questa Corte in sede di proposta di definizione anticipata va in questa sede, confermata.
3.3. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una
violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
3.4. La CTR compie una disamina dettagliata delle rimesse in contestazione, spiegando chiaramente le ragioni per le giustificazioni fornite dal contribuente non possono essere accolte. Ne consegue che la contestazione del ricorrente si risolve nell’inammissibile tentativo di rimettere in discussione il merito della controversia, alludendo ad una insufficienza della motivazione non più censurabile in sede di legittimità.
3.5. Il rilievo in ordine all’operatività della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («non viene motivato perché debba necessariamente operare in favore del fisco la presunzione (iuris tantum) contenuta nell’art, 32 DPR 600/1973», pag. 7 del ricorso) è formulato per la prima volta in cassazione ed è, pertanto, inammissibile.
3.6. Quanto, infine, alle rimesse e agli atti la cui valutazione si assume del tutto omessa da parte del ricorrente, adombrandosi, con il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ., un vizio di omessa pronuncia, va osservato che la questione oggetto della controversia (esistenza di prelevamenti o versamenti riconducibili a ricavi) è stata affrontata dalla CTR, non potendo, pertanto, configurarsi un fatto storico non esaminato, ma semmai l’implicita valutazione di alcune rimesse.
3.7. In ogni caso, « affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con
l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività » (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013).
3.8. Nel caso di specie, non è dato sapere se e dove il ricorrente abbia effettuato le contestazioni delle rimesse e della documentazione di cui si fa menzione con il ricorso per cassazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di circa euro 220.000,00.
4.1. Il ricorrente va, altresì, condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle somme aggiuntive pure liquidate in dispositivo.
4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e alla somma di euro 3.000,00 a titolo di responsabilità
aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME