Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33876 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33876 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Oggetto: Tributi
Iscrizioni ipotecarie
Cartelle di pagamento –
impugnativa di estratto di ruolo-
carenza di interesse ad agire
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 30169 del ruolo generale dell’anno 202 0, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL
-ricorrente –
Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1607/10/2020, depositata in data 17 febbraio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.Con sentenza n. 1607/10/2020, depositata in data 17 febbraio 2020, la Commissione tributaria regionale della Campania Commissione accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 12010/02/2018 che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso due iscrizioni ipotecarie e l’estratto di ruolo relativo a cinque prodromiche cartelle di pagamento afferenti a diversi tributi (Tarsu, Irpef, Irap e Iva) oltre interessi e sanzioni per gli anni 2000, 2001, 2003, 2005, 2007.
2.In punto di diritto, la CTR – premesso il collegamento tra le due iscrizioni ipotecarie e le cinque cartelle impugnate (attraverso l’estratto di ruolo) come attestato dai documenti depositati in grado di appello dal contribuente- ha dichiarato: 1) la nullità della iscrizione ipotecaria R.G. n. 36120 per mancata notifica della relativa preventiva comunicazione; 2) la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio relativamente all’impugnativa totalmente per una cartella e parzialmente per altre due cartelle; 3) l’inammissibilità del ricorso di primo grado per le restanti cartelle e/o ruoli, at teso che il concessionario aveva provato -attraverso il deposito in sede di gravame degli avvisi di ricevimento delle raccomandate – la rituale notifica diretta, a
mezzo servizio postale, delle cartelle in questione (nelle date risultanti dall’estratto di ruolo) che non risultavano impugnate dal destinatario con conseguente incontestabilità della pretesa creditoria in esse portata neanche sotto il profilo dell’eccepita prescrizione; relativamente alla prescrizione successiva alla notifica, la domanda di primo grado era inammissibile per carenza di interesse ad agire, considerato che l’orientamento dominante della Corte di cassazione (sono richiamate Cass. SU n. 19704/2015; Cass. n. 16098/2018 ) era nel senso dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo soltanto in funzione recuperatoria, nell’ipotesi in cui si denunci assero vizi della notifica delle cartelle dallo stesso risultanti, essendo, altrimenti, il ricorso inammissibile per carenza di agire ex art. 100 c.p.c. , non contenendo l’estratto di ruolo una pretesa impositiva e non essendo ammissibile un accertamento negativo del diritto, quando, pur in caso di emersa ritualità della notifica della cartella, non fosse stata frattanto posta in essere alcuna ulteriore attività da parte dell’Agente della riscossione ; 4) l’inammissibilità , per tardività, del ricorso di primo grado avverso l’iscrizione ipotecaria RG n. 1920, avendo il concessionario provato, in sede di appello, la rituale notificazione, in data 22.11.2012, della preventiva comunicazione attraverso il deposito della copia dell’avviso di ricevimento oltre che dell’atto stesso.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4.Resiste , con controricorso, l’Agenzia delle entrate -Riscossione.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Va preliminarmente osservato che, come dedotto in ricorso (pag. 2), la proposizione dei motivi di ricorso -di seguito rappresentati afferisce esclusivamente all’impugnativa della iscrizione ipotecaria n. 1920 e di tre prodromiche cartelle di pagamento (n. NUMERO_CARTA in parte, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA), essendo stata
dichiarata, in forza della sentenza impugnata, la nullità dell’altra iscrizione ipotecaria n. 36120 nonché la cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018, totalmente per la cartella n. NUMERO_CARTA e parzialmente per quella n. NUMERO_CARTA.
2 . Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 36, comma 4, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, con una motivazione assolutamente carente e inficiata da travisamento delle risultanze processuali, ritenuto che l’Agente della riscossion e aveva fornito, in grado di appello, prova delle rituali notifiche dell’iscrizione ipotecaria ( RG n. 1920) e delle cartelle di pagamento, sebbene l’Agenzia delle entrate -Riscossione avesse depositato le relate di notifica tardivamente (dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure) in primo grado (pur non essendosi costituita in tale sede) e non avesse prodotto – come si evinceva dal fascicolo processuale in grado di appello – alcun documento in allegato alle controdeduzioni.
2.1. Il motivo si profila in parte inammissibile e in parte infondato.
2.2.In particolare, il mezzo si profila inammissibile nella parte in cui denuncia un travisamento da parte della CTR delle risultanze processuali (per avere ritenuto depositate dall’Agente della riscossione, in appello, le relate di notifica delle cartelle e della preventiva comunicazione relativa alla iscrizione ipotecaria n. 1920, sebbene le stesse non fossero state allegate alle controdeduzioni in sede di gravame ma prodotte tardivamente in primo grado, dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure) trattandosi di una doglianza di tipo revocatorio, in quanto tendente a dimostrare che la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395, n. 4, c.p.c.) non suscettibile di deduzione in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dunque estranea al giudizio di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c. ( ex plurimis, Cass. n. 14228 del 2004; Cass. n. 3554 del 2002; Cass. n. 11056 del 2000).
2.3.Infondato è il motivo nella parte in cui denuncia una omessa motivazione da parte del giudice di appello in merito alla riscontrata prova da parte dell’Agente della riscossione della rituale notificazione della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria (RG n. 1920) e delle presupposte cartelle di pagamento.
2.4.Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
2.5.Nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto – con sufficiente esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento parziale del gravame del contribuente – 1) inammissibile, per tardività, il ricorso di primo grado avverso l’iscrizione ipotecaria RG n.1920, risultando – con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – essere stata fornita dall’Agente della riscossione, in sede di appello, ‘ prova della rituale notificazione in data 22.11.2012 della preventiva comunicazione … attraverso il deposito della copia dell’avviso di ricevi mento oltre che dell’atto stesso ‘; 2) inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso le restanti cartelle e/o ruoli, in quanto era risultata -ugualmente a seguito di un insindacabile apprezzamento di fatto -la rituale notificazione diretta delle presupposte cartelle a mezzo servizio postale, alle date risultanti dall’estratto di ruolo e l’estratto di ruolo era impugnabile solo per fare valere vizi di notifica delle cartelle dallo stesso risultanti; in tutti gli altri casi non contenendo l’estratto di ruolo una pretesa impositiva non era impugnabile (e attraverso esso le relative cartelle) per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ;
3 . Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto che il concessionario aveva fornito la prova della rituale notifica delle prodromiche cartelle e della preventiva comunicazione relativa alla iscrizione ipotecaria (RG n. 1920) valorizzando documentazione prodotta telematicamente dall’Agenzia in primo grado, dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure , con conseguente violazione del termine perentorio ex art. 32 cit.
4 . Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dei principi generali in tema di notifica, per avere la CTR ritenuto che non fosse necessaria la produzione in giudizio della copia integrale delle cartelle ai fini della prova delle relative notifiche.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 36, comma 4, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’eccezione del contribuente di prescrizione quinquennale dei crediti erariali portati dalle cartelle a prescindere dalla ritualità delle relative notifiche -affermando, con una motivazione contraddittoria, che, ‘ in diritto tributario non era ammissibile l’accerta mento negativo del diritto quando, pur essendo emersa in giudizio la rituale notifica della cartella, non fosse frattanto stata posta in essere alcuna ulteriore attività da parte dell’Agente della riscossione ‘ , sebbene, nel caso di specie, successivamente alla notifica delle cartelle, il concessionario avesse svolto un’ulteriore attività eme ttendo l’iscrizione ipotecaria .
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 e 100 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile, per carenza dell’interesse ad agire , la domanda ribadita in grado di appello di accertamento dell’avvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle presupposte (impugnate attraverso l’estratto di ruolo) maturata successivamente alla notifica delle stesse sebbene la
giurisprudenza di legittimità (sono richiamate Cass. S.U. n. 19704 del 2015; Cass. sez. 5, n. 418/2018; Cass. sez. 6, n. 2301/2018) ammettesse l’interesse del contribuente ad impugnare, attraverso il ruolo, le cartelle di pagamento per fare accertare la prescrizione dei crediti tributari maturata dopo la notifica delle stesse.
7.I motivi dal secondo al quinto – da trattare congiuntamente per connessione -involgono questioni inerenti la prova della regolarità della notifica della preventiva comunicazione relativa alla iscrizione ipotecaria (RG n. 1920) e della notifica delle presupposte cartelle per tardività della produzione in giudizio della relativa documentazione (secondo motivo), per la mancata produzione in giudizio della copia integrale delle cartelle (terzo motivo) nonché questioni inerenti l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti erariali portati dalle cartelle sotto il profilo della motivazione contraddittoria (quarto motivo) e la domanda di accertamento dell’avvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle presupposte (impugnate attraverso l’estratto di ruolo) maturata successivamente alla notifica delle stesse (quinto motivo).
7.1.La censura dedotta con il secondo motivo relativa alla assunta mancata prova da parte del Concessionario della rituale notifica della preventiva comunicazione relativa alla iscrizione ipotecaria (RG n. 1920) stante la tardiva produzione della relativa documentazione in primo grado (dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure) è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi avendo il giudice di appello ritenuto -con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità -provata dall’Agente della riscossione la rituale notificazione in data 22.11.2012 della preventiva comunicazione ‘ attraverso il deposito della copia dell’avviso di ricevimento oltre che dell’atto stesso ‘. Da qui la corretta declaratoria di inammissibilità per tardività, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. e bis) e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, del ricorso introduttivo avverso l’iscrizione ipotecaria RG n. 1920.
7.2. Con riguardo alle censure concernenti le presupposte cartelle di pagamento sono infondate quelle dedotte nei motivi secondo e terzo – con correzione
parziale della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c.- e assorbite quelle dedotte nei mezzi quarto e quinto.
7.3. Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale ‘L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’), si applica ai pr ocessi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione come nella specie- del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione,
anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass. sez. 5, n. 16259 del 2023). 7.4.Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito; nella detta pronunci a si è osservato che ‘A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione ‘ … e che ‘a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale’. La sentenza ha precisato che ‘il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore’. Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela ‘anticipata’» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione». Queste -ha precisato la sentenza -«attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento
del dovere tributario». In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la sentenza ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)». (Sez. 5, Ordinanza n. 11651 del 2024).
7.5.Nella sentenza impugnata la CTR ha dichiarato ‘ l’inammissibilità del ricorso originario per le restanti cartelle e/o ruoli ‘ atteso che il concessionario aveva documentato – con il deposito in sede di appello degli avvisi di accertamento – la rituale notificazione delle cartelle effettuata, a mezzo del servizio postale, alle date risultanti dall’estratto di ruolo e l’estratto di ruolo era impugnabile solo per fare valere vizi di notifica delle cartelle dallo stesso risultanti; in tutti gli altri casi non contenendo l’estratto di ruolo una pretesa imposi tiva non era impugnabile per carenza di interesse ; invero, la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario è rispondente al principio sopra richiamato -in quanto – e in tal senso va corretta la motivazione – nella specie, si verteva in ipotesi di impugnazione avverso l’estratto di ruolo e le relative cartelle e il contribuente non aveva precisato lo specifico interesse all’impugnazione, con riferimento alle ipotesi del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Né tantomeno, il cont ribuente ha specificato in questa sede lo specifico interesse all’impugnazione delle cartelle di pagamento che si assumono non ritualmente notificate.
In ogni caso, anche a volere ritenere le cartelle, ancora in rilievo, prodromiche all’i scrizione ipotecaria (RG n. 1920) un possibile vizio di notifica di queste ultime non rileverebbe stante la declaratoria della CTR di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado avverso l’iscrizione ipotecaria essendo stata accertata la rituale notificazione, in data 22.11.2012, della preventiva relativa comunicazione.
8.In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
9. La circostanza che la disposizione innovativa e la pronuncia delle Sezioni unite in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo per la compensazione complessiva delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024