Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21760 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto:
Tributi – Dazi –
Informazione tariffaria vincolante – impugnabilità
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27389/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Venezia – Mestre, INDIRIZZO e all’indirizzo PEC: EMAIL, come da procura speciale allegata al ricorso e da successiva procura speciale allegata alla nota del 20 marzo 2024;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1722/02/2022, depositata il 12.04.2022.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 15.05.2024;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; Sentiti , per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO e, per l’RAGIONE_SOCIALE , l’AVV_NOTAIO dello Stato NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ ITV (Informazione tariffaria vincolante) n. IT NUMERO_DOCUMENTO, ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE in data 1.08.2018, con la quale l’ RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato che, diversamente dalle indicazioni della richiedente, che aveva segnalato il codice 7219908000 (che consentiva l’esenzione daziaria della merce oggetto della domanda), questa andava classificata con il codice 7219349000 , in quanto si trattava di “prodotto laminato piatto, semplicemente laminato a freddo di larghezza uguale o superiore a 600 mm. La lastra presenta entrambe le facce a specchio su cui sono presenti i segni della laminazione. Il prodotto è in acciaio inossidabile semplicemente laminato a freddo e contiene, in peso, meno del 2,5% di nichel. Lo spessore della lastra è uguale o superiore a 0,5 m ed inferiore o uguale a 1 mm”.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per carenza di interesse, osservando che:
– era fondata la questione pregiudiziale riguardante la carenza di interesse ad agire della RAGIONE_SOCIALE, riproposta dall’RAGIONE_SOCIALE nelle controdeduzioni depositate in appello, in quanto la ITV non era stata ‘utilizzata’ dalla RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata la stessa dichiarata nelle bollette di
importazione della merce, come aveva ammesso la stessa società ricorrente;
l’ambito della cognizione del giudice tributario è limitato ad una specifica e concreta controversia, in cui il ricorrente contesta una specifica pretesa tributaria nascente da una concreta obbligazione tributaria;
tale condizione può realizzarsi, in ambito doganale, solo quando “viene superata la linea doganale”, ossia nel momento in cui si concretizza il presupposto d’imposta, che nella specie non si è verificato.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato ad otto motivi, illustrati con memoria.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la ITV è un atto autonomamente impugnabile, senza ulteriori condizioni, sicchè nel giudizio tributario l’interesse del ricorrente ad invocare la tutela giurisdizionale e, dunque, ad impugnare sorge già alla ricezione di un atto adottato dall’ente impositore che, con l’esplicazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni, fattuali e giuridiche, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento, assuma la forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 cit.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, l’ITV è un atto autonomamente impugnabile, senza la necessità di attendere che la stessa assuma la veste di uno degli atti elencati all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere tenuta distinta dall’impugnazione dell’eventuale avviso di rettifica , e senza affrontare il tema dell’utilizzo dell’ITV o la sua indicazione nelle bollette di importazione.
Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e 48 CDU , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’ITV è atto autonomamente impugnabile e per non aver considerato la differenza tra l’impugnazione dell’ITV, proponibile entro 60 gg dalla comunicazione della sua emissione, l’impugnazione dell’avviso di accertamento, qualora l’operatore commerciale si fosse discostato dalla classificazione doganale indicata da RAGIONE_SOCIALE, e il giudizio di revisione di una singola bolletta doganale, esperibile nel termine di 3 anni.
4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 – 37 REG. UE 952/ 2013, con riferimento alle Istruzioni dell’ADM sulla stampa, l’uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che nessuna norma richiede l’indicazione della ITV nella bolletta di importazione, essendo ciò previsto solo dalle suddette istruzioni, meri atti interni della Dogana, prive di efficacia vi ncolante, che per l’omessa indicazione non è prevista alcuna sanzione e che la società ricorrente aveva effettivamente importato la merce indicando nelle bollette doganali la classificazione tariffaria di cui all’ITV impugnata .
Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per
non avere la CTR considerato che l’interesse ad agire sussiste quando il processo è l’unico mezzo per ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile o per evitare un danno ingiusto, come nel caso in esame, tanto più che la ricorrente aveva comprovato di aver importato la merce di cui all’ITV impugnata, indicando nelle bollette di importazione il codice daziario indicato da ll’ ADM e di avere, pertanto, interesse ad ottenere la corretta classificazione tariffaria, anche ai fini di instaurare eventuali giudizi di revisione.
6. Con il sesto motivo, deduce la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per non aver la CTR indicato i criteri del suo convincimento e per aver considerato in maniera incongrua il quadro probatorio agli atti motivando in modo apparente e contraddittorio.
Con il settimo motivo, denuncia la violazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per grave travisamento della prova, con conseguente errata ricostruzione del fatto che ha condotto ad una violazione di legge; la CTR ha ritenuto, in maniera incomprensibile, che avesse rilevanza decisiva la circostanza che la classificazione della merce non fosse stata concretamente utilizzata in un procedimento di importazione concernente una partita di merce determinata, laddove invece la ricorrente ha comprovato di aver importato la merce di cui alla ITV impugnata indicando la classificazione doganale individuata dalla Dogana.
8. Con l’ottavo motivo, denuncia la violazione degli artt. 1, 7 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di considerare il seguente fatto decisivo: risulta dalla documentazione di causa che la ricorrente ha importato la merce di cui
alla ITV impugnata utilizzando la classificazione doganale indicata da ADM.
Il primo, secondo e quinto motivo, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati.
9.1 Occorre premettere che, in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha più volte affermato che l’elencazione degli «atti impugnabili», contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 11/02/2015, n. 2616; Cass. 11/05/2012, n. 7344; Cass. 25/02/2009, n. 4513; Cass. 08/10/2007, n. 21045).
9.2 Per quanto riguarda le Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), previste e disciplinate dal Regolamento UE del Consiglio n. 952 del 2013, contenente il Codice doganale dell’Unione (CDU), ratione temporis applicabile, le stesse sono decisioni amministrative di rilievo comunitario che riguardano l’applicazione della normativa doganale , con le quali, su richiesta degli operatori interessati, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l’as segnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o TARIC.
9.3 L’art. 33, par. 1, del CDU stabilisce che le autorità doganali adottano, su richiesta dell’importatore, decisioni relative a Informazioni tariffarie vincolanti; l’art. 33, par. 2, del CDU precisa che le decisioni ITV «sono vincolanti (..) per il destinatario della decisione, nei confronti RAGIONE_SOCIALE autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione ».
9.4 Si tratta, quindi, di decisioni che hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell’Unione e vincolano non solo le autorità doganali dell’UE a riconoscere al richiedente dell’ITV il codice tariffario ivi indicato in ordine alla merce per la quale la decisione è stata rilasciata, per tutte le operazioni successive al suo rilascio, ma anche il destinatario della ITV ad utilizzarla a decorrere dalla data in cui la riceve o si ritiene che l’abbia ricevuta.
9.5 L’operatore richiedente, pertanto, non può discostarsi dalla classificazione indicata dall’amministrazione in relazione alla merce successivamente importata, se non alla condizione di esporsi ad un avviso di rettifica da parte dell’ADM, ove il codice di classificazione da lui indicato nelle relative operazioni doganali risulti diverso rispetto a quello risultante dalla classificazione contenuta nella ITV.
9.6 Va data senz’altro continuità, soprattutto alla luce della più stringente disciplina introdotta dal Codice doganale dell’Unione, all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 19998 del 24.07.2019) che ha ritenuto autonomamente impugnabile dal contribuente la ITV rilasciata dall’autorità doganale, anche se non rientrante tra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto detta decisione, manifestando la volontà dell’Amministrazione in ordine all’aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce, costituisce una precisa manifestazione della pretesa tributaria esercitata dalla medesima in relazione al prodotto importato.
9.7 Occorre considerale, peraltro, che è lo stesso CDU, all’art. 44, par. 1, a ribadire il principio generale di impugnabilità RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte dalle autorità doganali ( ‘ Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente’ ).
9.8 Va altresì evidenziato che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha da tempo chiarito che «se un’autorità competente ha fornito un’erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, ai sensi dell’art. 10 CE, ad adottare, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sue competenze, tutte le misure necessarie affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante, conforme al diritto comunitario. In tale contesto, le modalità e gli effetti RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale» (ordinanza del 19 gennaio 2005, C-206/03 RAGIONE_SOCIALE -punto 57).
Ne consegue che la società contribuente aveva un interesse qualificato, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., ad impugnare un atto che, proprio per il suo carattere vincolante, era direttamente lesivo del diritto dedotto in giudizio, avendo la ITV l’effetto di incidere su tutte le operazioni successive al suo rilascio con riferimento alla stessa merce per la quale la decisione è stata rilasciata.
10.1 Sul punto era, pertanto, irrilevante che la ITV fosse stata o meno utilizzata per la specifica operazione per la quale era stata richiesta, essendo la stessa vincolante anche per le altre operazioni che la società avrebbe effettuato successivamente, non avendo questa altri strumenti a disposizione per eliminarla.
11 . L’accoglimento de i predetti motivi assorbe l’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
In conclusione vanno accolti il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024