Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4995 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo PEC
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2887/2015 della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25 marzo 2015;
Tributi-impugnabilità estratto ruolo
Rilevato che:
con ricorso, notificato in data 21.10.2015, gli eredi COGNOME, come specificamente indicati in epigrafe, impugnavano la sentenza n.2887/2015, depositata il 25 marzo 2015, con la quale la C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE , in accoglimento dell’appello dell’agente per la riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado in quanto proposto avverso ventisei estratti di ruolo dai quali risultavano altrettante cartelle di pagamento;
resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con unico motivo di ricorso -rubricato: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D. Lgs. n. 546/ 1992 nonché dell’art. 100 c.p.c. ‘ – i ricorrenti censurano la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, perché proposto contro il ruolo, deducendo come l’ argomentazione posta a fondamento della decisione dalla C.T.R. sia in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, e ribadendo di avere, con il ricorso introduttivo, impugnato le cartelle esattoriali emesse a carico del loro dante causa, mai notificate e delle quali avevano avuto conoscenza solo dopo il rilascio dell’estratto di ruolo volto a verificarne la relativa situazione debitoria;
1.1. la censura è infondata. Non pare revocabile in dubbio, atteso il chiaro accertamento compiuto al riguardo dalla C.T.R. e che le ragioni esposte dai ricorrenti non riescono a contrastare, che il ricorso originario venne proposto dai ricorrenti avverso i ventisei estratti di ruolo, sia pure al fine di far valere l’eventuale inesistenza e/o invalidità della notificazione delle cartelle ivi portate;
in materia, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n.26283 del 6 settembre 2022, hanno statuito due principi:
a) In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.);
b) in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;
di recente, poi, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021;
alla luce dei sopraesposti principi, e nell’assenza di prospettazione difensiva alcuna in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire, la sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo, previa correzione della motivazione nei sensi sopra esposti, va confermata con conseguente rigetto del ricorso;
la soluzione della controversia in applicazione di ius superveniens induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma il 25 gennaio 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME