Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9117 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1527/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE (C.F.: 13756881002) in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022403058; fax: NUMERO_TELEFONO; e-mail certificata: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO, ‘EMAIL‘,
‘EMAIL‘ ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME NOME e NOME;
-intimati –
-avverso la sentenza 18992/2021 emessa dalla Corte di cassazione il
Estratti ruolo -Cartelle esattoriali Tarsu – Ricorso per revocazione
06/07/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso diciotto estratti di ruolo conseguenti a cartelle esattoriali per TARSU 1999, chiedendo la declaratoria di nullità di queste ultime in quanto mai ritualmente ad essa notificate.
La CTP accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione della Equitalia RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, la CTR Campania rigettava il gravame, affermando, da un lato, che l’Agente per la riscossione non aveva prodotto, con le modalità prescritte dall’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, documentazione alcuna e, dall’alt ro lato, che gli estratti di ruolo erano autonomamente impugnabili.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese.
Avverso la sentenza n. 18992 del 6 luglio 2021, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per non aver la ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (medi o tempore subentrata alla RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., fondato su un unico motivo, instaurando il contraddittorio nei confronti, oltre che della RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo estinta per cancellazione, anche dei soci accomandanti COGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e del socio accomandatario COGNOME NOMECOGNOME Gli intimati non hanno svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria del 21.11.2023-21.3.2024, il Collegio ha
rinviato la causa a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del socio accomandante NOME NOMECOGNOME adempimento assolto da ll’Ag enzia delle Entrate Riscossione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4), c.p.c., per essere la Cassazione incorsa in una svista, non avendo rilevato che essa aveva prodotto in giudizio la prova dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, depositando l’avviso di ricevimento.
1.1. Il motivo è fondato.
È affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull’asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa, invece, risulti dagli atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 14420 del 10/07/2015).
Nel caso di specie, AdER ha trascritto la relata di notifica e l’avviso di ricevimento, dai quali si evince che il ricorso per cassazione venne regolarmente notificato alla RAGIONE_SOCIALE presso il domicilio eletto rappresentato dallo studio dell’avvocato NOME COGNOME (in Casoria, alla INDIRIZZO.
E’ evidente, pertanto, che la Corte è incorsa in una svista rilevabile ictu oculi , avendo ritenuto inesistente l’avviso di ricevimento nonostante lo stesso fosse stato regolarmente prodotto.
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua
base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020).
Con il primo motivo del ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contradditt oria motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione per relationem apparente in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per non impugnabilità dell’estr atto di ruolo non notificato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’art. 19 citato non contempla tra gli atti impugnabili l’estratto di ruolo.
I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Il legislatore, con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che « L’estratto di ruolo non è impugnabile », ma anche che « Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
L’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
Nel caso di specie, la contribuente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificatele.
E’ opportuno evidenziare che non trova applicazione nel caso di specie il terzo comma dell’art. 384 c.p.c., atteso che la questione concernente la
impugnabilità degli estratti di ruolo era stata sin dal primo grado di giudizio introdotta dalla concessionaria.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR contraddittoriamente, dapprima, affermato, nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, che l’Equitalia aveva depositato documenti e, poi, nella parte riservata ai motivi, affermato che la stessa Equitalia non aveva, nelle modalità di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, prodotto documentazione.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fa tto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, a seguito del mancato rinvenimento al momento della decisione dei documenti (relate di notifica) da essa prodotti con l’atto di appello, avrebbe dovut o disporre le opportune ricerche e, in caso di esito negativo, la ricostruzione dei documenti, vieppiù se si considerava che sulla maggior parte delle relate la controparte aveva preso specificamente posizione.
I due motivi restano assorbiti nell’accoglimento dei primi due.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per revocazione e quello per cassazione, quest’ultimo con riferimento ai primi due motivi, meritano di essere accolti.
In conclusione, accolto il ricorso nei limiti di cui sopra, la sentenza impugnata va revocata, va cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e, decidendo nel merito, la causa va decisa nel senso di dichiarare inammissibile il ricorso originario della contribuente.
L’essersi l’orientamento di questa Corte in tema di impugnabilità degli estratti ruolo consolidato solo a seguito dell’intervento operato dal legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 (v. Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022), giustifica la compensazione integrale delle spese
dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, revoca la sentenza impugnata, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.3.2025.