Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
Oggetto: Estratto di ruolo Impugnabilità – Condizioni Insussistenza -Inammissibilità del ricorso originario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10851/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-AGENZIE DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 2274/04/2020, depositata in data 6 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone, le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA rappresentava di aver avuto conoscenza d opo aver richiesto un estratto di ruolo all’Agente della Riscossione . Deduceva di non averne mai avuto notifica (da ritenersi, comunque, nulla perché eseguita a mezzo pec mediante estensione .pdf e non .p7m) e la decadenza dal potere di riscossione.
L’Ufficio si costituiva contestando gli avversi assunti ed evidenziando che la cartella n. NUMERO_CARTA era stata già impugnata innanzi alla stessa CTP (e, pertanto, era già nota alla ricorrente).
La CTP di Crotone rigettava il ricorso: accertava la ritualità delle notifiche delle cartelle, eseguite dall’Ufficio a mezzo PEC, con conseguente definitività dei crediti ivi portati, e rilevava che, in ogni caso, una delle due cartelle era sicuramente conosciuta dalla ricorrente, per essere stata già impugnata.
Interposto gravame dalla società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la sentenza impugnata: i giudici dell’Appello dichiaravano la ritualità della notifica effettuata con modalità telematica, il cui perfezionamento era stato dimostrato -da parte dell’Ufficio attraverso l’esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi a tre motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso .
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18 marzo 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la «violazione del diritto di difesa art. 101 c.p.c. ai sensi de ll’art. 360 comma 1 nn. 3
c.p.c.». Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento ad opera della CTR del legittimo impedimento del difensore a partecipare all’udienza del 2 ottobre 2020, nonostante l’istanza di differimento regolarmente presentata, corredata da documentazione attestante le ragioni dell’impedimento del difensore; di qui, l a grave violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 26 comma 2 d.p.r. n. 602/73 ( come aggiunto dall’art. 38 comma 4 lett. b del d.l. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla l.n. 122/10), ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Deduce, in particolare , l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui la CTR ha statuito la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento eseguite tramite PEC, nonostante siano state inviate ad un indirizzo PEC non riferibile alla ricorrente società.
Con il terzo motivo la contribuente lamenta la «violazione dell’art. 36 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 132 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3, 4, 5 c.p.c.». Denuncia, nello specifico, il vizio dell ‘impugnata sentenza avendo i giudici di seconde cure fornito una motivazione meramente apparente, inidonea a disvelare l’iter logico seguito per giungere alla decisione.
Inoltre, la CTR avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio di appello , ovvero la ‘documentazione prodotta dalla ricorrente’ – ovvero la visura camerale e la sentenza della CTP di Crotone n. 455/02/2016 che aveva annullato la cartella n. NUMERO_CARTA idonea a dimostrare la ‘nullità’ delle cartelle di pagamento (pag. 17).
In via preliminare occorre dare atto che la causa ha oggetto impugnativa del ruolo e degli atti non notificati a seguito dell’avvenuta cognizione per l’acquisizione di un estratto ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli
artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765; Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto la ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
Il sopravvenuto intervento normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/12/2023, n. 36336; Cass. 25/09/2023, n. 27227; Cass. 23/3/2023, n. 28330).
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso originario lo dichiara inammissibile; compensa le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.