Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3835/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 6832/2022 depositata il 04/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 22.7.2019, COGNOME NOME acquisiva un estratto di ruolo relativo ai suoi debiti tributari, da cui risultava l’esistenza a suo carico di una cartella di pagamento, notificata il 23.6.2006, recante un carico complessivo di € 231.636,31 oltre accessori per IVA in relazione all’anno d’imposta 2000.
Il contribuente, con ricorso del 14.10.2009, nella resistenza sia dell’RAGIONE_SOCIALE che dell’agente della riscossione, impugnava l’estratto di ruolo e la cartella sottesa, lamentando di non averne mai ricevuto la notifica.
La CTP di Messina, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 2231/2020 del 19.09.2020, depositata in data 25.09.2020, accoglieva il ricorso, così decidendo: ‘La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione dodicesima, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che si liquidano in 8.895,00 oltre accessori di legge, se dovuti in favore del ricorrente’.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, cui resisteva il contribuente.
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, osservando che l’estratto di ruolo è atto autonomamente impugnabile e, nella specie, la cartella presupposta era stata invalidamente notificata.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ Violazione e falsa applicazione degli art. 12, comma 4-bis, DPR 602/73, nonché degli artt. 19, 21 e 22 D.Lgs. n. 546/92 (art. 360, n. 4, c.p.c.)’. ‘Successivamente all’udienza di appello in questione dell’11 luglio 2022, le Sezioni Unite della Corte Suprema adita si sono pronunciate con la sentenza del 6 settembre 2022, n. 26283’, per la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, anche in relazione ai giudizi pendenti, salvo specifico interesse dell’impugnante. ‘Concludendo, posto che la norma trova applicazione anche nel giudizio pendente che qui ci occupa, ha errato la CTR a ritenere ‘sic et simpliciter’ ammissibile il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo al fine di contestare la notifica della cartella presupposta, senza verificare la ricorrenza dei presupposti eccezionali di cui all’art. 12 cit., e la sentenza impugnata dovrà quindi essere cassata dall’Ecc.ma Corte Suprema’.
Il contribuente in controricorso oppone quanto segue:
-ottenuta totalmente ragione in primo grado, ‘non avendo avuto riscontro i ripetuti solleciti inviati al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto in forza di detta sentenza, il deducente presentava infine ricorso per ottemperanza (doc. 03), dal quale originava il giudizio R.G.A. n. 2212/2022 presso la Commissione Tributaria Regionale per la RAGIONE_SOCIALE – Sez. staccata di Messina, deciso con l’ordinanza ord. coll. n. 3415/2022 (doc. 04) con la quale si disponeva come segue: ‘Il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone a carico dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2231/2020 del 19.09.2020, depositata in data 25.09.2020 nel giudizio r.g.r. n. 2976/2019, che aveva accolto il ricorso e condannato RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 50% ciascuno, al
pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, liquidate in 8.895,00 oltre accessori di legge, nei limiti imposti dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/73”;
-‘la normativa ‘ex adverso’ invocata – art. 12, co. 4-bis, D.P.R. n. 602/73 – espressamente prevede che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, siano suscettibili di diretta impugnazione nel caso in cui, al debitore che agisce in giudizio, dall’iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio ‘per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (…) per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48bis del presente decreto’;
-‘il sig. COGNOME era , nel corso del giudizio di appello, già creditore nei confronti della Pubblica Amministrazione in virtù di quanto statuito con sentenza n. 2231/2020 del 19.09.2020 (il già citato doc. 02), depositata in data 25.09.2020 nel giudizio r.g.r. n. 2976/2019, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Messina condannava RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in euro 8.895,00 oltre accessori’.
Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01 e 02, ha statuito quanto segue:
-in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,
nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;
-in tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P .R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
L’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, recita:
4 -bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
L’art. 48 -bis, comma 1, del medesimo testo recita:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12 -sexies del decreto -legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
Rammentasi che C. Cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del novello art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nell’interpretazione scaturente da Sez. U, n. 26283 del 2022, appartenendo alla discrezionalità del legislatore l’individuazione del rimedio alla ‘situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata’ (par. 12), di per sé legittimamente introdotta al fine di porre un freno all’abnorme proliferazione del contenzioso derivante dalla ritenuta, a partire da Sez. U, n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309 -01, impugnabilità della ‘cartella di pagamento della quale -a causa dell’invalidità della relativa notifica -sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione’ (più precisamente: ‘Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale -a causa dell’invalidità della relativa notifica -sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato -impugnabilità prevista da tale norma -non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione’).
La novella -per utilizzare una felice espressione utilizzata da detta Corte -‘ innalza la soglia del bisogno di tutela
giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione ‘diretta’ del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell’estratto di ruolo’ (par. 1). Essa, invero, costituisce la risposta del legislatore ”l’enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo’, con ‘un aumento esponenziale RAGIONE_SOCIALE cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l’Agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero RAGIONE_SOCIALE pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell’esercizio dell’autotutela’ (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021)’ (par. 10).
A mente di quanto innanzi, ai fini, eccezionalmente, della diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo, altrimenti, per precisa scelta legislativa, non impugnabile, è necessario che il debitore dimostri che dalla pura e semplice iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, in riferimento ad una posizione giuridica di vantaggio che già ‘ab origine’ gli appartenga.
Siffatte caratteristiche del pregiudizio devono evidentemente sussistere in relazione a tutti i casi tipizzati dall’art. 12, comma 4 -bis, del d.P .R. n. 602 del 1973, tra cui, quindi, anche quello del pregiudizio relativo alla ‘riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48 -bis del decreto’, che abilitano detti soggetti alla tutela anticipata dei loro crediti mediante la sospensione del pagamento dei debiti in funzione della fruttuosità dell’opponenda eccezione di prescrizione.
Sicché, conclusivamente, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
In tema di diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, sul fondamento, ai sensi dell’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del pregiudizio relativo alla ‘riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48 -bis del decreto’, le somme la cui riscossione possa essere pregiudicata in ragione dell’anticipata opponibilità, da parte di tali soggetti, dell’eccezione di compensazione fondata sulla cartella, in guisa da eccezionalmente legittimare il debitore a reagire già dinanzi alla semplice notizia dell’esistenza del ruolo ancorché non, o non ritualmente, notificatogli, notizia che abbia acquisito solo attraverso l’accesso all’estratto di ruolo, devono afferire a partite creditorie anteriori alla, ed indipendenti dalla, proposizione dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo medesimo.
Nel caso di specie, il credito dal contribuente vantato e dedotto a fondamento del suo interesse ad aggredire l’estratto di ruolo è sorto solo in conseguenza della, ed in dipendenza dalla, proposizione dell’impugnazione, per effetto della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in suo favore contenuta nella favorevole sentenza di primo grado: liquidazione viepiù precaria, perché legata alla successiva evoluzione del giudizio, tanto da essere stata superata già dalla riforma in appello della suddetta sentenza.
Né ha pregio l’ulteriore assunto del contribuente secondo cui ‘ in ogni caso l’invocato co. 4bis art. 12 D.P.R. n. 602/73 non comporta il divieto per il contribuente di chiedere l’accertamento negativo del debito contributivo, se derivante dal decorso del
termine di prescrizione, laddove questo sia maturato successivamente alla notifica della cartella’.
Infatti, per un verso, l’azione di accertamento negativo, notoriamente, non appartiene alla natura ed alla disciplina positiva del giudizio tributario; per altro verso, la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica della cartella non è un caso tipizzato dall’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ai fini dell’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo: ciò senza che -come osservato da C. Cost. n. 190 del 2023, cui era devoluta una q.l.c. paventante un vuoto di immediata tutela proprio con riferimento a crediti ormai prescritti, possano ammettersi interventi integrativi, che violerebbero la discrezionalità legislativa.
Talché, in definitiva, il contribuente non ha offerto la dimostrazione di alcun valido interesse ad impugnare l’estratto di ruolo.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. Invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Per l’effetto, le spese di lite vanno integralmente compensate quanto ai gradi di merito.
Per quelle relative al presente grado di legittimità, trova applicazione la regola della soccombenza, con conseguente condanna del contribuente alla rifusione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di dette spese, liquidate, secondo Tariffa, come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando su ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna COGNOME NOME a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del presente grado, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, lì 14 marzo 2024.