Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8831  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
Oggetto: Estratto di ruolo Impugnabilità – Condizioni -Insussistenza -Inammissibilità del ricorso originario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6005/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  generale  dello  Stato  dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME  NOME ,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ;
-resistente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  del Molise, n. 348/02/2021, depositata in data 23 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria  provinciale  di  Campobasso  avverso  gli  estratti  di  ruolo relativi a 15 cartelle di pagamento, emesse dall’RAGIONE_SOCIALE
in  relazione  a  diversi  anni  di  imposta  per  maggiori IRPEF, IVA ed IRAP.
Il contribuente deduceva l’ autonoma  impugnabilità degli estratti  di  ruolo  per effetto  dell’omessa  ed  irrituale  notifica  de lle prodromiche  cartelle;  eccepiva,  poi,  il  decorso  del  termine  di prescrizione e la mancata sottoscrizione degli avvisi di accertamento, prodromici alle cartelle di pagamento.
Si costituiva l’ RAGIONE_SOCIALE che produceva documentazione (in copia) attestante la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, eccependo , per l’effetto, la definitività degli atti opposti e l’inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992.
La  CTP  di  Campobasso  dichiarava  inammissibile  il  ricorso, perché  tardivo,  alla  luce  della  rituale  notifica  RAGIONE_SOCIALE  cartelle  di pagamento.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione a 5 cartelle, in quanto portanti pretese automaticamente annullate ai sensi del d.l. 119/2018; dichiarava l’irritualità della notifica di 3 cartelle (nn. 02720100001665173, 02720120001155760 e 02720120004742025) e la prescrizione in relazione ad altre 3 (nn. 02720110000604956, 0272011006379751 e 02720100006321342). La CTR confermava, invece, la validità RAGIONE_SOCIALE residue 4 cartelle.
Avverso la decisione della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE , affidandosi a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
In data 5-6/07/2023 risulta depositata una procura speciale rilasciata  dal  contribuente  in  favore  degli  avvocati  NOME COGNOME e NOME COGNOME.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18 marzo 2025.
Considerato che:
 Con il  primo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», per avere la CTR annullato tre cartelle per un asserito vizio di notifica, precisamente per non essere stato seguito l’iter notificatorio previsto per l’irreperibilità relativa del destinatario. Di contro, l’Ufficio eccepiva  il  rituale  deposito  della  raccomandata informativa  di  avvenuta  notifica  (c.d.  CAN)  nel  corso  dei  gradi  di merito.
 Con  il  secondo  strumento  di  impugnazione  la  ricorrente deduce la « violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 e 2948 c.c., in  relazione  all’art.  360,  n. 3)  c.p.c.»,  atteso  che  il  giudice  del gravame  avrebbe  errato nel ritenere maturato il termine di prescrizione in relazione ad alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle oggetto del giudizio, alla luce della sentenza  a  Sezioni Unite di questa  Corte n. 23397/2016, in particolare:
-per la n. 02720050015663382, oggetto di rottamazione, era maturata la prescrizione decennale, ex art. 2946 cod. civ., in data 20 gennaio 2016;
-per le cartelle nn. NUMERO_CARTA e 02720110000241650, entrambe oggetto di rottamazione, era maturata la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 cod. civ., allo spirare dei 5 anni;
-per le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA  e  NUMERO_CARTA,  era  maturata  la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 cod. civ., allo spirare dei 5 anni.
L’Ufficio  deduce,  di  contro,  che  tutte  le  prefate  cartelle contenevano tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP), in relazione ai quali il termine di prescrizione era decennale (ex art. 2946 cod. civ.) e, pertanto, tra la data RAGIONE_SOCIALE notifiche (variabile tra il 26.11.2010 ed il 7.5.2013) ed il deposito del ricorso, non poteva dirsi maturata alcuna
prescrizione (tra l’altro, interrotta proprio dal ricorso originario alla CTP). Di qui, la violazione degli artt. 2946 e 2948 del codice civile.
In via preliminare occorre dare atto che la causa ha oggetto impugnativa dei ruoli e degli atti presupposti non notificati.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finaRAGIONE_SOCIALEmento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa  Corte  (Cass.,  Sez.  U.,  06/09/2022,  n.  26283)  ha recentemente  affermato, ex art.  363  cod.  proc.  civ.,  i  seguenti principi di diritto:
– in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura  dinamica  che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno  fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765; Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno  degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il contribuente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
 Il  sopravvenuto  intervento  normativo  e  della  suindicata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso,  dichiara  inammissibile  il  ricorso  introduttivo  del  giudizio; compensa le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.