Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 22577-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente e ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-intimata- avverso la sentenza n. 564/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25.1.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale indicata in epigrafe aveva parzialmente accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 20394/2016 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso estratto di ruolo e relative cartelle esattoriali.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi; la contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il terzo motivo del ricorso principale ed incidentale RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza e/o del procedimento ex art, 19 d. lgs. 546/92» per non aver dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente avverso le cartelle per il tramite dell’estratto di ruolo, lamentando la mancata autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo quale atto interno dell’Amministrazione.
1.2. Le doglianze, da esaminare preliminarmente, in virtù del principio della ragione più liquida, sono fondate.
1.3. Versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza l’originaria ricorrente assume essere venuta a
conoscenza in conseguenza di estratti di ruolo rilasciati su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
1.4. Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la RAGIONE_SOCIALE di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
1.5. Sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di RAGIONE_SOCIALE a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
1.6. I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la RAGIONE_SOCIALE coattiva RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento della decisione;la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.
1.7. Su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».
1.8. Nel caso in esame, la contribuente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta.
1.8. A tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta.
1.9. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. e l’originario ricorso della contribuente dichiarato inammissibile.
La circostanza che la disposizione innovativa e la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)