Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto: tributi – estratto di ruolo – impugnabilità – difetto di interesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19955/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale PEC EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e
difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, n. 8281/01/19 depositata in data 5 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un estratto di ruolo e, tramite esso (come risulta dalla sentenza impugnata), le cartelle ad esso sottese, ricorso accolto dalla CTP di Napoli.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello impugnabile l’estratto di ruolo e, nel merito, ha ritenuto che le cartelle sottese sono state correttamente notificate alla società contribuente. Ha, poi, ritenuto generico il disconoscimento delle copie all’originale e rigettato l’eccezione di prescrizione.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione. Con comunicazione in data 26 gennaio 2022, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al mandato.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato come nessuna incidenza ha nel presente giudizio la rinuncia al mandato comunicata dal difensore del ricorrente, stante il principio RAGIONE_SOCIALE perpetuatio dell’ufficio di difensore di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 2 marzo 2023, n. 6257; Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28365; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26429), in conformità al principio RAGIONE_SOCIALE ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., 4 luglio 2014, n. 15295),
oltretutto in costanza del principio secondo cui il giudizio di cassazione è regolato dal potere di impulso di ufficio (Cass., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121; Cass., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 2309).
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE procura alle liti rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE a un avvocato del libero foro, con violazione degli artt. 11, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546e dell’art. 1, commi 5 e 8 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 , nonché dell’art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ritenendo che gli avvocati del libero foro non possano patrocinare l’RAGIONE_SOCIALE in luogo dell’Avvocatura dello Stato.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , come novellato dall’art. 38, comma 4, lett. d) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’art. 1, lett. f) d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, nonché dell’art. 1, comma 1, lett. c) d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 , ritenendo non conforme all’originale la notifica degli allegati a mezzo PEC di una cartella.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente o inesistente.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non ha interesse a impugnare l’estratto di ruolo.
Deve preliminarmente rilevarsi che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratt o di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione delle cartelle ad esso sottese. Nel qual caso il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato per difetto di interesse ad agire quale questione preliminare all’esame del merito. L’estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio.
Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto a ll’esame dei motivi di ricorso per cui, pronunciandosi questa Corte sull’originario ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione, rigettandosi l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2024