Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
Oggetto: revocazione -errore revocatorio – limiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22936/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in INDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 561/16/2021, depositata in data 1/02/2021 e che non risulta notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 561/16/2021 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME per la revocazione della sentenza della medesima CTR n. 3964/7/18 che aveva accolto l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, di accoglimento del ricorso introduttivo avanzato dalla contribuente avente ad oggetto l ‘estratto di ruolo e la cartella sottostante, asseritamente non notificatale.
Il giudice non ravvisava l’errore revocatorio ex art.395, n.4, cod. proc. civ. denunciato dalla contribuente che, a suo dire, avrebbe erroneamente condotto il giudice a ritenere che la cartella fosse stata ritualmente notificata.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotto l’errore nell’applicazione dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., sotto il profilo della ritenuta inammissibilità dell’estensione del thema decidendum del giudizio di secondo grado all’intimazione di pagamento, quale atto susseguente alla cartella di pagamento.
Il motivo non può trovare ingresso, dal momento che lo stesso ricorrente riporta, alle pagg.9 e ss. del ricorso per Cassazione, una prospettazione del tutto generica che lo porta a sostenere di aver impugnato anche un ‘ intimazione di pagamento successiva alla cartella, ma non permette alla Corte neppure di comprendere a quale intimazione si riferisca.
I residui due motivi, di errore nell’applicazione dell’art.395, n.4, cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. sotto il profilo della ritenuta inammissibilità del thema decidendum del giudizio di secondo grado alla prescrizione della cartella e della ritenuta notifica della cartella alla data del 5.5.2010 sono inammissibili. La ricorrente non ha interesse ex art.100 cod. proc. civ. a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d’appello che ha rigettato il ricorso per revocazione avente ad oggetto una sentenza che ha definitivamente rigettato una domanda proposta contro l’estratto di ruolo e, attraverso di esso, la sottostante cartella di pagamento.
Il ricorso introduttivo, infatti, è stato proposto avverso l’estratto di ruolo, come emerge con chiarezza alle pagg.2 e ss. del ricorso. L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
5. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo p ossa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
6. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
7. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite stabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).».
8. A conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità
della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
L’interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall’a rt. 12 ‘Disposizioni in materia di impugnazione’ d.lgs. n.110/2024, in vigore dall’8/8/2024, secondo il quale all’art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma 4 -bis, primo comma è sostituito dal seguente: « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio » .
9. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore dell’RAGIONE_SOCIALE costituita, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME